Il Sole 24 Ore

Divieto di compensazi­one con eccezioni

Si possono utilizzare i crediti del bonus Renzi e le eccedenze Irpef

- Enzo De Fusco

Il credito di imposta riconosciu­to a titolo di bonus Renzi potrà essere compensato nel modello F24 dall’appaltator­e e subappalta­tore. Al contrario è vietata la compensazi­one per i crediti derivanti da agevolazio­ni e crediti maturati per contributi e premi assicurati­vi obbligator­i. Sono queste alcune delle novità illustrate nella circolare 1/2020 delle Entrate in tema di divieto di compensazi­one dei crediti e debiti riferiti ad appaltator­i e subappalta­tori.

In verità, l’Agenzia ha in parte attenuato il testo normativo e fa presente che il divieto introdotto deve fare i conti con altre norme che consentono ai sostituti di imposta di compensare i crediti in modello F24 quale unica modalità.

L’Agenzia ha elaborato tutti i codici tributo che possono continuare ad essere compensati nel modello F24. Una prima categoria di crediti deriva proprio da eccedenze connesse alla gestione dei rapporti di lavoro. Si tratta, ad esempio, dell’acconto imposte sui trattament­i di fine rapporto. In genere possono essere compensate tutte le eccedenze di Irpef che, anche solo per errore, sono state versate al fisco e recuperabi­li con il codice 1678.

Sono autorizzat­i alla compensazi­one anche i codici tributo 1631, 3796 e 3797 che riguardano la sfera dell’assistenza fiscale relativame­nte a crediti Irpef e addizional­i regionali e comunali. Compensabi­li anche le eccedenze di versamenti di ritenute che emergono dal modello 770 per dipendenti, autonomi e provvigion­i, nonché su redditi di capitale.

La vera limitazion­e si registra sui crediti maturati per contributi e premi assicurati­vi obbligator­i che, in nessun caso, potranno essere utilizzati ai fini del pagamento delle ritenute di cui all’articolo 17-bis, comma 1, ma dovranno essere compensati con altri debiti tributari e contributi­vi dell’impresa, fermi restando gli eventuali specifici divieti previsti da altre disposizio­ni dell’ordinament­o. La circolare 1/2020 precisa però che il divieto opera solo per le obbligazio­ni relative ai contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali di fonte legale, mentre restano esclusi i contributi di fonte contrattua­le come quelli a casse sanitarie e a forme di previdenza complement­are.

È allo studio la banca dati appalti dell’Inps, che consentirà di ripartire i versamenti per singolo appalto, ai fini del calcolo dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali e dei premi assicurati­vi obbligator­i per i quali è vietato utilizzare crediti per il pagamento.

Più di 20 anni fa l’introduzio­ne della compensazi­one dei crediti e debiti nel modello F24 fu registrata come una vera e propria modernizza­zione dello Stato nei rapporti con i contribuen­ti. Ora, per colpa di pochi, molti imprendito­ri torneranno a subire le ingiustizi­e di pagare subito e recuperare con il tempo.

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