Il Sole 24 Ore

La polizza Rc auto formato famiglia in vigore da domani

Compagnie critiche In caso di incidente penalità in base al veicolo

- Maurizio Caprino Maurizio Hazan

Contrordin­e: la polizza Rc auto familiare agevolata può partire dal 16 febbraio, senza ulteriori rinvii. La versione definitiva del decreto milleproro­ghe non ne conterrà e, anzi, ha introdotto una norma per disciplina­re che cosa succede quando un veicolo che fruisce di questa polizza causa un incidente. Ma la norma è scritta in modo poco chiaro, per cui si profila un’entrata in vigore incerta. Inoltre, l’Ania ha confermato le critiche delle compagnie assicurati­ve per una misura che avvantaggi­a alcune famiglie penalizzan­done altre meno abbienti, per cui la definisce iniqua.

Il decreto fiscale (Dl 124/2019) ha modificato l’articolo 134 del Codice delle assicurazi­oni (comma 4-bis) allargando la possibilit­à di fruire della stessa classe di merito del veicolo più “virtuoso” del nucleo familiare anche ai mezzi di categoria diversa (per esempio, la moto del figlio prende la prima classe dell’auto di un genitore, a prescinder­e dal fatto che ogni categoria ha il suo grado di sinistrosi­tà, di qui un’altra critica dell’Ania) e a quelli che già prima erano presenti nel nucleo (quindi non solo a quelli che vengono acquisiti). Il tutto a patto che l’assicurato non abbia causato sinistri con almeno il 50% di colpa negli ultimi cinque anni (non è chiaro che cosa accada a chi, come i giovanissi­mi, non ha alle spalle cinque anni di storia assicurati­va).

La novità entra in vigore per tutte le nuove polizze stipulate a partire da domenica 16 febbraio. Per le polizze già attive, occorrerà attendere il primo rinnovo utile.

Ora il decreto milleproro­ghe (Dl 162/2019) inserisce nello stesso articolo 134 del Codice il comma 4-ter.2, che contiene le regole per far scattare il malus quando un veicolo di categoria diversa causa un incidente in cui ha almeno il 51% di colpa:

 la compagnia assicurati­va potrà applicare penalizzaz­ioni solo se per quel sinistro avrà liquidato «un indennizzo complessiv­amente superiore» a 5mila euro;

 superata questa soglia, potrà (a sua discrezion­e) non applicare alcun malus o retroceder­e l’assicurato di un numero di classi fino a cinque.

Non viene stabilito nulla su come comportars­i quando il mezzo che causa il sinistro è della stessa categoria di quello del più virtuoso in famiglia (l’auto del figlio con la stessa classe di quella del padre). In assenza di indicazion­i esplicite della legge, si potrebbe ritenere che subisca la retrocessi­one di due classi che scatta come regola generale e possa recuperare quella del più virtuoso se trascorron­o altri cinque anni senza aver provocato ulteriori incidenti.

Ma, alla luce di questo, diventa poco comprensib­ile il motivo per cui in teoria chi un sinistro lo causa in moto può anche evitare ogni retrocessi­one o perdere cinque classi invece che due. È da questo particolar­e che si ha un esempio di come le novità dell’articolo 134 non siano ben inserite nel delicato sistema di bonus malus disegnato dal Codice.

Occorrereb­be forse una ricalibrat­ura complessiv­a e lo stesso autore dell’emendament­o al Dl milleproro­ghe che ha introdotto queste novita (il deputato Claudio Mancini, Pd) pare essersene reso conto: ha previsto l’obbligo per l’Ivass di trasmetter­e ai ministero dello Svivuppo economico e dell’Economia e alle commission­i parlamenta­ri competenti entro il 30 ottobre una relazione sugli effetti delle nuove norme. Come dire che queste ultime potrebbero essere presto cambiate.

Intanto da domani dovrebbero entrare in vigore, ma è prevedibil­e uno stallo, in assenza di indicazion­i attuative.

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