La polizza Rc auto formato famiglia in vigore da domani
Compagnie critiche In caso di incidente penalità in base al veicolo
Contrordine: la polizza Rc auto familiare agevolata può partire dal 16 febbraio, senza ulteriori rinvii. La versione definitiva del decreto milleproroghe non ne conterrà e, anzi, ha introdotto una norma per disciplinare che cosa succede quando un veicolo che fruisce di questa polizza causa un incidente. Ma la norma è scritta in modo poco chiaro, per cui si profila un’entrata in vigore incerta. Inoltre, l’Ania ha confermato le critiche delle compagnie assicurative per una misura che avvantaggia alcune famiglie penalizzandone altre meno abbienti, per cui la definisce iniqua.
Il decreto fiscale (Dl 124/2019) ha modificato l’articolo 134 del Codice delle assicurazioni (comma 4-bis) allargando la possibilità di fruire della stessa classe di merito del veicolo più “virtuoso” del nucleo familiare anche ai mezzi di categoria diversa (per esempio, la moto del figlio prende la prima classe dell’auto di un genitore, a prescindere dal fatto che ogni categoria ha il suo grado di sinistrosità, di qui un’altra critica dell’Ania) e a quelli che già prima erano presenti nel nucleo (quindi non solo a quelli che vengono acquisiti). Il tutto a patto che l’assicurato non abbia causato sinistri con almeno il 50% di colpa negli ultimi cinque anni (non è chiaro che cosa accada a chi, come i giovanissimi, non ha alle spalle cinque anni di storia assicurativa).
La novità entra in vigore per tutte le nuove polizze stipulate a partire da domenica 16 febbraio. Per le polizze già attive, occorrerà attendere il primo rinnovo utile.
Ora il decreto milleproroghe (Dl 162/2019) inserisce nello stesso articolo 134 del Codice il comma 4-ter.2, che contiene le regole per far scattare il malus quando un veicolo di categoria diversa causa un incidente in cui ha almeno il 51% di colpa:
la compagnia assicurativa potrà applicare penalizzazioni solo se per quel sinistro avrà liquidato «un indennizzo complessivamente superiore» a 5mila euro;
superata questa soglia, potrà (a sua discrezione) non applicare alcun malus o retrocedere l’assicurato di un numero di classi fino a cinque.
Non viene stabilito nulla su come comportarsi quando il mezzo che causa il sinistro è della stessa categoria di quello del più virtuoso in famiglia (l’auto del figlio con la stessa classe di quella del padre). In assenza di indicazioni esplicite della legge, si potrebbe ritenere che subisca la retrocessione di due classi che scatta come regola generale e possa recuperare quella del più virtuoso se trascorrono altri cinque anni senza aver provocato ulteriori incidenti.
Ma, alla luce di questo, diventa poco comprensibile il motivo per cui in teoria chi un sinistro lo causa in moto può anche evitare ogni retrocessione o perdere cinque classi invece che due. È da questo particolare che si ha un esempio di come le novità dell’articolo 134 non siano ben inserite nel delicato sistema di bonus malus disegnato dal Codice.
Occorrerebbe forse una ricalibratura complessiva e lo stesso autore dell’emendamento al Dl milleproroghe che ha introdotto queste novita (il deputato Claudio Mancini, Pd) pare essersene reso conto: ha previsto l’obbligo per l’Ivass di trasmettere ai ministero dello Svivuppo economico e dell’Economia e alle commissioni parlamentari competenti entro il 30 ottobre una relazione sugli effetti delle nuove norme. Come dire che queste ultime potrebbero essere presto cambiate.
Intanto da domani dovrebbero entrare in vigore, ma è prevedibile uno stallo, in assenza di indicazioni attuative.