La notifica del questionario blocca il ravvedimento
A seguito delle modifiche introdotte dal Dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019, che ha abolito il comma 1–bis dell’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, chiedo se ora è possibile utilizzare il cosiddetto “ravvedimento operoso lunghissimo” (oltre i due anni) per imposte Imu e Tasi relative all’anno d’imposta 2015, posto che non è ancora stata avviata l’attività di accertamento. M.C. - ROMA
La risposta è affermativa. Il disegno di legge di conversione in legge del Dl 124/2019 ha infatti espunto dal testo dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 il comma 1–bis, con la conseguenza che dal 1° gennaio 2020 il ravvedimento operoso può avvenire, per qualsiasi tributo anche locale, quale ad esempio l’Imu, senza lo sbarramento temporale che, a seconda della natura periodica o meno del tributo, coincide o con l’anno dalla commessa violazione o con il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia occorre precisare che per tutti i tributi diversi da quelli amministrati dall’agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, continua a esserci lo sbarramento derivante dal semplice controllo fiscale. Per l’Imu o per la Tari o per la Tasi, quindi, la semplice notifica di un questionario continua, come nel sistema pregresso, a inibire il ravvedimento.