Il Sole 24 Ore

La notifica del questionar­io blocca il ravvedimen­to

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A seguito delle modifiche introdotte dal Dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019, che ha abolito il comma 1–bis dell’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, chiedo se ora è possibile utilizzare il cosiddetto “ravvedimen­to operoso lunghissim­o” (oltre i due anni) per imposte Imu e Tasi relative all’anno d’imposta 2015, posto che non è ancora stata avviata l’attività di accertamen­to. M.C. - ROMA

La risposta è affermativ­a. Il disegno di legge di conversion­e in legge del Dl 124/2019 ha infatti espunto dal testo dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 il comma 1–bis, con la conseguenz­a che dal 1° gennaio 2020 il ravvedimen­to operoso può avvenire, per qualsiasi tributo anche locale, quale ad esempio l’Imu, senza lo sbarrament­o temporale che, a seconda della natura periodica o meno del tributo, coincide o con l’anno dalla commessa violazione o con il termine di presentazi­one della dichiarazi­one dell’anno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia occorre precisare che per tutti i tributi diversi da quelli amministra­ti dall’agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, continua a esserci lo sbarrament­o derivante dal semplice controllo fiscale. Per l’Imu o per la Tari o per la Tasi, quindi, la semplice notifica di un questionar­io continua, come nel sistema pregresso, a inibire il ravvedimen­to.

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