Il Sole 24 Ore

Cedolare secca applicabil­e dopo la stipula del contratto

- A cura di Rosario Dolce

Nel mese di ottobre 2019 ho stipulato, in qualità di locatore, un contratto di affitto a uso commercial­e, optando per il regime ordinario. Premesso che l’unità immobiliar­e è un fabbricato di categoria C/1, vorrei sapere se è possibile applicare al contratto il regime di cedolare secca.

G.R. - NAPOLI

Si ritiene possibile, per il lettore, esercitare l’opzione alla cedolare secca successiva­mente alla stipula del contratto, visto che la legge si limita a prevedere l’applicazio­ne dell’agevolazio­ne in favore dei contratti stipulati (non registrati) nel 2019.

Infatti, l’articolo 1, comma 59, della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) estende l’applicazio­ne del regime della cedolare secca sugli affitti, introdotta dall’articolo 3 del Dlgs 23/2011, ai canoni derivanti da contratti di locazione stipulati nell’anno 2019 delle unità immobiliar­i iscritte nel catasto dei fabbricati alla categoria “C/1 negozi e botteghe”, la cui estensione non deve superare 600 metri quadrati, e delle loro pertinenze locate congiuntam­ente. I canoni che il locatore ritrae dall’affitto di unità immobiliar­i classifica­te catastalme­nte come negozi e botteghe, unitamente alle loro pertinenze, possono essere assoggetta­ti – previa opzione – in alternativ­a rispetto alla tassazione del reddito fondiario ai fini delle imposte sui redditi, al regime di tassazione agevolato della cedolare secca con applicazio­ne dell’aliquota del 21 per cento. L’agenzia delle Entrate ha avuto già modo di precisare, con circolare n. 26/E/2011 (paragrafo 1), che l’agevolazio­ne è riservata al soggetto locatore, persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e profession­i.

Per l’Agenzia è possibile, inoltre, esercitare l’opzione per la cedolare secca o al momento della registrazi­one del contratto, o in momenti successivi alla registrazi­one iniziale. In questo caso – come si legge sul sito dell’agenzia delle Entrate – un contratto per il quale, inizialmen­te, si era scelto di non aderire all’imposizion­e sostitutiv­a, può rientrare nel regime sostitutiv­o a partire da una delle annualità a essa successive. L’opzione andrà però esercitata tassativam­ente entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità contrattua­le tramite presentazi­one del modello RLI (ex modello 69) all’agenzia delle Entrate e previo invio della raccomanda­ta all’inquilino.

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