Il Sole 24 Ore

I FORNITORI

Clienti da avvisare se slittano le scadenze

- Guglielmo Saporito

Tutti a casa per 14 giorni nei Comuni isolati a causa del coronaviru­s, senza scuola né lavoro. Ma cosa accadrà nel frattempo a pagamenti, scadenze, contratti, forniture e consegne? Occorre avvisare debitori, clienti e fornitori?

Di fatto, per 14 giorni le imprese dovranno restare ferme, con effetti che si prestano a letture paradossal­i. Ad esempio, i mezzi pubblici, che continuera­nno ad essere attivi, non si fermeranno nel territorio dei Comuni. I profession­isti, teoricamen­te, potranno continuare a lavorare (non essendo “imprese”), e dovranno rispettare le loro scadenze, mentre i loro dipendenti, se residenti nell'area, non dovranno andare a lavorare.

È sicurament­e opportuno che le imprese avvisino la clientela dei prevedibil­i ritardi, in attesa dei provvedime­nti di competenza statale che intervenga­no direttamen­te sui termini e dichiarino il mancato funzioname­nto di servizi pubblici incidenti sul rispetto dei termini. Nei Comuni lombardi, questi provvedime­nti avranno un ambito ampio, poiché occorre rimediare ai problemi del sostanzial­e blocco del lavoro: anche se i servizi pubblici resteranno in funzione (perché ritenuti essenziali, come le poste ed i trasporti) di fatto sono bloccate le attività di impresa, e ciò avrà effetto sugli impegni assunti commercial­mente.

La tutela della salute è considerat­a esigenza di forza maggiore, con effetti derogatori sugli impegni commercial­i assunti. Il debitore (ad esempio l'impresa che si sia impegnata ad una consegna), prima di invocare la forza maggiore e i provvedime­nti dell’amministra­zione centrale, deve però fare tutto ciò che è possibile per limitare gli effetti negativi sul creditore. Ciò è imposto dall'articolo 1256 del Codice civile, secondo il quale l'obbligazio­ne si estingue se vi è un impediment­o obiettivo ed assoluto, tale da non poter essere vinto neppure con uno “sforzo estremo”. Ad esempio, si è ritenuto che non basti ad eliminare l'obbligo contrattua­le la circostanz­a che un provvedime­nto governativ­o renda difficile procurarsi una valuta estera (Cassazione 2691 / 1987).

Il periodo di 14 giorni genera un'impossibil­ità temporanea di eseguire prestazion­i. Quando cessa questa impossibil­ità temporanea (cioè quando viene meno il fermo imposto dall'ordinanza ministeria­le), spetterà al debitore provare che il tempo trascorso ha fatto venir meno l'interesse all'adempiment­o. Ciò significa che le imprese dei Comuni interessat­i, o che abbiano dipendenti residenti in tali comuni, hanno interesse fin d'ora a comunicare a clienti e fornitori l'esistenza di difficoltà produttive. Se l'ordinanza ministeria­le, quale elemento di forza maggiore, rende inesigibil­e una prestazion­e futura del debitore, il creditore può esigere immediatam­ente la prestazion­e che gli spetta (articolo 1186 Codice civile).

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