I FORNITORI
Clienti da avvisare se slittano le scadenze
Tutti a casa per 14 giorni nei Comuni isolati a causa del coronavirus, senza scuola né lavoro. Ma cosa accadrà nel frattempo a pagamenti, scadenze, contratti, forniture e consegne? Occorre avvisare debitori, clienti e fornitori?
Di fatto, per 14 giorni le imprese dovranno restare ferme, con effetti che si prestano a letture paradossali. Ad esempio, i mezzi pubblici, che continueranno ad essere attivi, non si fermeranno nel territorio dei Comuni. I professionisti, teoricamente, potranno continuare a lavorare (non essendo “imprese”), e dovranno rispettare le loro scadenze, mentre i loro dipendenti, se residenti nell'area, non dovranno andare a lavorare.
È sicuramente opportuno che le imprese avvisino la clientela dei prevedibili ritardi, in attesa dei provvedimenti di competenza statale che intervengano direttamente sui termini e dichiarino il mancato funzionamento di servizi pubblici incidenti sul rispetto dei termini. Nei Comuni lombardi, questi provvedimenti avranno un ambito ampio, poiché occorre rimediare ai problemi del sostanziale blocco del lavoro: anche se i servizi pubblici resteranno in funzione (perché ritenuti essenziali, come le poste ed i trasporti) di fatto sono bloccate le attività di impresa, e ciò avrà effetto sugli impegni assunti commercialmente.
La tutela della salute è considerata esigenza di forza maggiore, con effetti derogatori sugli impegni commerciali assunti. Il debitore (ad esempio l'impresa che si sia impegnata ad una consegna), prima di invocare la forza maggiore e i provvedimenti dell’amministrazione centrale, deve però fare tutto ciò che è possibile per limitare gli effetti negativi sul creditore. Ciò è imposto dall'articolo 1256 del Codice civile, secondo il quale l'obbligazione si estingue se vi è un impedimento obiettivo ed assoluto, tale da non poter essere vinto neppure con uno “sforzo estremo”. Ad esempio, si è ritenuto che non basti ad eliminare l'obbligo contrattuale la circostanza che un provvedimento governativo renda difficile procurarsi una valuta estera (Cassazione 2691 / 1987).
Il periodo di 14 giorni genera un'impossibilità temporanea di eseguire prestazioni. Quando cessa questa impossibilità temporanea (cioè quando viene meno il fermo imposto dall'ordinanza ministeriale), spetterà al debitore provare che il tempo trascorso ha fatto venir meno l'interesse all'adempimento. Ciò significa che le imprese dei Comuni interessati, o che abbiano dipendenti residenti in tali comuni, hanno interesse fin d'ora a comunicare a clienti e fornitori l'esistenza di difficoltà produttive. Se l'ordinanza ministeriale, quale elemento di forza maggiore, rende inesigibile una prestazione futura del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione che gli spetta (articolo 1186 Codice civile).