Il Sole 24 Ore

Bonus facciate, esclusa la comunicazi­one alle Entrate

È stato superato l’avviso al Centro operativo di Pescara

- Luca De Stefani

Anche per il bonus facciate, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è necessario, alla fine dei lavori, inviare al Centro operativo di Pescara, la «dichiarazi­one di esecuzione» degli stessi, se questi sono di importo superiore a 51.645,69 euro. La norma istitutiva della nuova detrazione Irpef e Ires del 90% sulle facciate esterne degli edifici prevede che si applichino le disposizio­ni del decreto del ministro delle Finanze 41/98.

Pertanto, tutti i contribuen­ti (anche se imprese) devono indicare nella propria dichiarazi­one (730 o Redditi) i dati catastali dell’immobile e gli eventuali estremi di registrazi­one dell’atto di detenzione (locazione o comodato). Questo adempiment­o ha sostituito dal 14 maggio 2011 la comunicazi­one che doveva essere effettuata al Centro di Pescara, prima dell’inizio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 7, comma 2, lettera q, decreto legge 70/11); in ogni caso, i dati catastali non vanno riportati se gli interventi sono influenti dal punto di vista termico o interessan­o oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdent­e lorda dell’edificio (circolare 2/E/20). Ancora oggi l’articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto 41/98 prevede che, per gli interventi oltre 51.645,69 euro, si debba inviare al Centro di Pescara, al termine dei lavori, una dichiarazi­one di esecuzione lavori, sottoscrit­ta da un soggetto iscritto all’albo ingegneri, architetti e geometri o altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi. Anche per il bonus facciate, però, dovrebbe valere il chiariment­o della circolare 13/E/13, secondo la quale, dal 1° gennaio 2012, questa dichiarazi­one non è più necessaria ai fini dei controlli, consideran­do che il provvedime­nto delle Entrate 149646/11, relativo ai documenti da conservare, dal 1° gennaio 2012, ai fini della detrazione per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio non ha citato questa comunicazi­one. Una conferma di ciò deriva anche dal silenzio su questo adempiment­o da parte della circolare del 2/E/20.

Anche per il bonus facciate, invece, i contribuen­ti devono conservare ed esibire, in caso di controllo, i documenti indicati nel citato provvedime­nto del 2 novembre 2011:

 le abilitazio­ni amministra­tive richieste (Scia, Cila o altro) o l’autocertif­icazione relativa al non obbligo di alcun titolo abilitativ­o (come per la manutenzio­ne ordinaria) e della data di inizio lavori;

 l’eventuale accatastam­ento per gli immobili non censiti;

 le ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta;

 le ricevute di pagamento degli altri «tributi locali sugli immobili» (adempiment­o aggiunto dalla circolare 2/E/20);

 l’eventuale delibera di approvazio­ne di esecuzione lavori per parti comuni e tabella millesimal­e;

 l’eventuale dichiarazi­one di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori, se gli stessi sono effettuati dal detentore del bene che non è un convivente;

 l’eventuale comunicazi­one preventiva all’Asl, se prevista dall’articolo 99, comma 1, Dlgs 81/08;

 fatture e ricevute fiscali della spesa e ricevute dei bonifici «parlanti».

La mancata effettuazi­one dei predetti adempiment­i non consente la fruizione del bonus facciate.

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