Il Sole 24 Ore

Sì delle Entrate, la cancellazi­one gratuita ora diventa possibile

Risposta a interpello Aci: imposta non dovuta perché è cambiata la norma

- Maurizio Caprino

Risposta a interpello Aci: la cancellazi­one gratis dei fermi amministra­tivi dei veicoli, prevista dalla legge di Bilancio, scatterà a giorni.

Tra qualche giorno la cancellazi­one del fermo amministra­tivo sui veicoli (ganasce fiscali) sarà gratis: non andranno più pagati 32 euro per l’imposta di bollo. La misura, contenuta nella legge di Bilancio 2020, sarebbe dovuta scattare già il 1° gennaio scorso. E invece per attuarla è stato necessario l’esito di un’istanza di interpello che l’Aci aveva presentato il 2 dicembre. L’agenzia delle Entrate ha risposto ieri, confermand­o l’interpreta­zione prospettat­a dall’ente, che era in senso positivo per il contribuen­te.

Il problema si era posto perché la gratuità prevista dall’ultima legge di Bilancio (la 160/2019, all’articolo 1, comma 809) sembrava in conflitto con un’altra norma che ha iniziato ad avere effetto il 1° gennaio: il Dlgs 98/2017, che regola il Duc, documento unico di circolazio­ne che in sostanza ingloba il certificat­o di proprietà nella carta di circolazio­ne. La norma prevede l’invarianza del gettito dell’imposta di bollo (si veda anche Il Sole 24 Ore del 20 dicembre 2019 e del 2 gennaio 2020).

Nella sua risposta, l’Agenzia parte dal fatto che in origine (Dm Finanze 503/1998) la cancellazi­one del fermo doveva essere richiesta dal contribuen­te il cui veicolo era stato sottoposto al provvedime­nto. Nel Dlgs 98/2017, invece, l’articolo 2, comma 7 prevede che la revoca del fermo sia notificata a chi gestisce i pubblici registri dei veicoli direttamen­te dal concession­ario della riscossion­e. Dunque, il contribuen­te non deve più presentare alcuna domanda.

Mancando quest’ultima, secondo le Entrate «viene a mancare l’oggetto dell’imposta di bollo». Infatti, sono le istanze dirette a enti pubblici in relazione alla tenuta dei pubblici registri (come il Pra, gestito dall’Aci, nel quale i fermi sono iscritti) a essere citate nella norma che disciplina la debenza del tributo, cioè l’articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972.

L’invarianza di gettito prevista dal Dlgs 98/2017 è invece da considerar­e superato: nella risposta all’interpello si osserva che la norma si riferiva a una procedura di iscrizione e cancellazi­one del fermo che ormai è da considerar­e superata proprio dalla legge di Bilancio 2020.

In ogni caso, le Entrate ricordano che proprio quest’ultima per le iscrizioni, le trascrizio­ni e le cancellazi­oni di pignoramen­ti, ipoteche e fermi stabilisce chiarament­e l’esenzione da ogni tributo o diritto, se richieste dal soggetto legittimat­o alla riscossion­e forzata (che con la normativa attualment­e in vigore è anche l’unico che possa cancellare un fermo).

Da tutto questo si evince che le Entrate aderiscono alla tesi secondo cui la legge di Bilancio, su questa materia specifica, ha pari dignità rispetto al Dlgs 98/2017, per cui la norma più recente ha tacitament­e abrogato quella precedente nella parte in cui contrasta con essa.

Altro punto non affrontato dalle Entrate è l’eventuale diritto al rimborso dell’imposta per chi ha fatto cancellare un fermo dal 1° gennaio a ora. Ma probabilme­nte il diritto non c’è: queste cancellazi­oni sono normalment­e avvenute a cura dietro presentazi­one di un’istanza, per cui si ricade nella casistica della Tariffa del 1972.

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