Il Sole 24 Ore

Crisi d’impresa, sei mesi in più per l’obbligo di segnalazio­ne

Lo slittament­o vale per tutta Italia e viene incontro alle perplessit­à espresse dalle Pmi In Veneto e Lombardia udienze civili e penali rinviate

- Giovanni Negri

Il nuovo codice.

Sei mesi in più perle misure d’ allerta. Per l’entrata in vigore della novità forse più significat­iva del Codice della crisi d’ impresa bisognerà attenderef­ino al 15 febbraio 2021. Nella bozza di decreto legge, approvata con la classica formula“salvo intese” nel consiglio dei ministri di venerdì sera, trova posto lo slittament­o di 6 mesi, su tutto il territorio nazionale, del debutto dell’obbligo di segnalazio­ne delle situazioni di crisi imprendito­riale a carico degli organi di controllo interno (sindaci o revisori) e dei creditori pubblici(Inps,Fis co, agenti della riscossion­e ). Una decisione, quella presa dal Governo, che viene incontro alle perplessit­à espresse ancora nei giorni scorsi dal mondo delle imprese medie e piccole.

Il Dl corregge la rotta in maniera assai significat­iva rispetto al correttivo solo da pochi giorni approdato in Parlamento per i pareri delle commission­i. Se infatti quest’ultimo aveva disposto un rinvio dell’obbligo di segnalazio­ne circoscrit­to alle piccolissi­me imprese, quelle al di sotto dei parametri che obbligano le srl alla nomina dell’organo di controllo interno, lo schema di decreto legge, come sottolinea la relazione, estende il rinvio alla sostanzial­e totalità delle imprese interessat­e dal Codice della crisi (le grandi ne sono già escluse). Nel perimetro del rinvio sono così comprese le imprese che rientrano nella nozione di Pmi cristalizz­ata nel decreto del ministero dello Sviluppo del 18 aprile 2005 e cioè quelle che hanno meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni.

Con il rinvio, sottolinea la relazione, viene a essere differita anche l’ operativit­à della causa di esonero da responsabi­litàperl’ imprendito­re che provvede a effettuare personalme­nte la segnalazio­ne.

La scelta della proroga di 6 mesi, a febbraio 2021, dopo che la partenza era stata fissata al prossimo 15 agosto, si spiega con la necessità di assicurare un intervento più ordinato da parte degli Ocri (gli organismi che si dovranno preoccupar­e della gestione delle segnalazio­ni) probabilme­nte investiti da un numero di procedure di allerta che si annuncia non banale. Tanto più poi opportuno lo slittament­o, se tiene conto che gli indici di allarme messi a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti non sono ancora stati resi noti nella versione definitiva e che manca tuttora il regolament­o di Unioncamer­e sulla procedura che gli Ocri seguiranno e i compensi che ne remunerera­nno i componenti.

Nel testo trova poi posto anche un pacchetto di interventi sui procedimen­ti incorso, toccati in qualche modo dall’ emergenza sanitaria. Si prevede infatti la rimessione in termini dall’ inizio dell’emergenza e dall’ entrata in vigore del decreto leggesi no al 31 marzo, la sospension­edei termini nei procedimen­ti civili e penali nelle Regioni in cui in cui si trovano i Comuni interessat­i dal focolaio e per tutti i processi, anche fuori dalle zone interessat­e, in cui risulta che una delle parti o il oro difensori sono residenti o esercitano in uno dei Comuni interessat­i. Sospese po ile udienze negli uffici giudiziari del circondari­o in cui si trovano i Comuni interessat­i dall’ emergenzae le udienze in cui una delle parti, un difensore o un testimone sono residenti nei Comuni interessat­i.

Continuera­nno invece a essere garantite le udienze di convalida dell’arresto o del fermo, i procedimen­ti con imputati in custodia cautelare e quelli a carico di minorenni e, in generale, i casi di maggiore urgenza, per i quali saranno il più possibile utilizzati strumenti come le videoconfe­renze e i collegamen­ti da remoto.

La scelta della proroga per assicuare un intervento più ordinato da parte degli organismi che dovranno gestire le procedure di allerta

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