Crisi d’impresa, sei mesi in più per l’obbligo di segnalazione
Lo slittamento vale per tutta Italia e viene incontro alle perplessità espresse dalle Pmi In Veneto e Lombardia udienze civili e penali rinviate
Il nuovo codice.
Sei mesi in più perle misure d’ allerta. Per l’entrata in vigore della novità forse più significativa del Codice della crisi d’ impresa bisognerà attenderefino al 15 febbraio 2021. Nella bozza di decreto legge, approvata con la classica formula“salvo intese” nel consiglio dei ministri di venerdì sera, trova posto lo slittamento di 6 mesi, su tutto il territorio nazionale, del debutto dell’obbligo di segnalazione delle situazioni di crisi imprenditoriale a carico degli organi di controllo interno (sindaci o revisori) e dei creditori pubblici(Inps,Fis co, agenti della riscossione ). Una decisione, quella presa dal Governo, che viene incontro alle perplessità espresse ancora nei giorni scorsi dal mondo delle imprese medie e piccole.
Il Dl corregge la rotta in maniera assai significativa rispetto al correttivo solo da pochi giorni approdato in Parlamento per i pareri delle commissioni. Se infatti quest’ultimo aveva disposto un rinvio dell’obbligo di segnalazione circoscritto alle piccolissime imprese, quelle al di sotto dei parametri che obbligano le srl alla nomina dell’organo di controllo interno, lo schema di decreto legge, come sottolinea la relazione, estende il rinvio alla sostanziale totalità delle imprese interessate dal Codice della crisi (le grandi ne sono già escluse). Nel perimetro del rinvio sono così comprese le imprese che rientrano nella nozione di Pmi cristalizzata nel decreto del ministero dello Sviluppo del 18 aprile 2005 e cioè quelle che hanno meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni.
Con il rinvio, sottolinea la relazione, viene a essere differita anche l’ operatività della causa di esonero da responsabilitàperl’ imprenditore che provvede a effettuare personalmente la segnalazione.
La scelta della proroga di 6 mesi, a febbraio 2021, dopo che la partenza era stata fissata al prossimo 15 agosto, si spiega con la necessità di assicurare un intervento più ordinato da parte degli Ocri (gli organismi che si dovranno preoccupare della gestione delle segnalazioni) probabilmente investiti da un numero di procedure di allerta che si annuncia non banale. Tanto più poi opportuno lo slittamento, se tiene conto che gli indici di allarme messi a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti non sono ancora stati resi noti nella versione definitiva e che manca tuttora il regolamento di Unioncamere sulla procedura che gli Ocri seguiranno e i compensi che ne remunereranno i componenti.
Nel testo trova poi posto anche un pacchetto di interventi sui procedimenti incorso, toccati in qualche modo dall’ emergenza sanitaria. Si prevede infatti la rimessione in termini dall’ inizio dell’emergenza e dall’ entrata in vigore del decreto leggesi no al 31 marzo, la sospensionedei termini nei procedimenti civili e penali nelle Regioni in cui in cui si trovano i Comuni interessati dal focolaio e per tutti i processi, anche fuori dalle zone interessate, in cui risulta che una delle parti o il oro difensori sono residenti o esercitano in uno dei Comuni interessati. Sospese po ile udienze negli uffici giudiziari del circondario in cui si trovano i Comuni interessati dall’ emergenzae le udienze in cui una delle parti, un difensore o un testimone sono residenti nei Comuni interessati.
Continueranno invece a essere garantite le udienze di convalida dell’arresto o del fermo, i procedimenti con imputati in custodia cautelare e quelli a carico di minorenni e, in generale, i casi di maggiore urgenza, per i quali saranno il più possibile utilizzati strumenti come le videoconferenze e i collegamenti da remoto.
La scelta della proroga per assicuare un intervento più ordinato da parte degli organismi che dovranno gestire le procedure di allerta