Il Sole 24 Ore

Revisori, così il correttivo 10 cambia il fondo pluriennal­e

Sopra 40mila euro obbligator­io l’accertamen­to dell’entrata destinata all’opera

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Banco di prova per uffici ragioneria e tecnici per la chiusura dell’esercizio 2019 con le nuove regole di accantonam­ento al fondo pluriennal­e vincolato. Spetta ai revisori dei conti verificare, in sede di parere sulla proposta di delibera di riaccertam­ento ordinario dei residui, la corretta applicazio­ne delle disposizio­ni del Decreto Mef del 1° marzo 2019 (decimo correttivo dell’armonizzaz­ione).

Le novità rispetto allo scorso anno riguardano principalm­ente la contabiliz­zazione delle opere pubbliche, delle relative spese di progettazi­one e del fondo pluriennal­e vincolato. La costituzio­ne di quest’ultimo, per le opere di importo pari o superiore a 40mila euro, richiede che sia accertata l’entrata che finanzia l’investimen­to e che questo, se di valore superiore a 100mila euro, sia iscritto nel programma dei lavori pubblici. Oltre a queste due condizioni, per mantenere l’accantonam­ento a Fpv è necessario che le spese previste nel quadro economico siano impegnate (anche parzialmen­te) sulla base di obbligazio­ni giuridiche perfeziona­te imputate secondo esigibilit­à.

In assenza degli impegni di spesa, per mantenere l’Fpv occorre che siano state formalment­e attivate le procedure di affidament­o dei livelli di progettazi­one successivi al minimo. Negli esercizi successivi all’aggiudicaz­ione, la conservazi­one dell’Fpv è poi condiziona­ta alla prosecuzio­ne, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazi­one riguardant­i la realizzazi­one dell’opera. L’Fpv può essere conservato anche in caso di contenzios­o innanzi agli organi giurisdizi­onali e arbitrali.

Sono conservate anche le somme accantonat­e nell’esercizio in cui è stato approvato il progetto destinato a essere posto a base della gara per il successivo livello di progettazi­one, o nell’esercizio in cui sono state formalment­e attivate le procedure di affidament­o dei livelli di progettazi­one successivi, o ancora nell’esercizio in cui è stata aggiudicat­a la relativa procedura di affidament­o. Infine, per conservare il fondo, una volta validata la progettazi­one, occorre la formale attivazion­e delle procedure di affidament­o dell’opera entro l’esercizio successivo. In assenza di aggiudicaz­ione definitiva entro l’esercizio successivo, le risorse confluisco­no nel risultato di amministra­zione. Continuano a essere finanziate dall’Fpv le spese dell’intero quadro economico, mentre gli eventuali ribassi costituisc­ono economie se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenut­a formale ridetermin­azione del quadro economico.

Per ciò che concerne le spese di progettazi­one di livello minimo iscritte al secondo titolo della spesa (se nel Dup sono riportati l’opera e la relativa fonte di finanziame­nto), finanziate con entrate già accertate, sono mantenute nell’Fpv se è stata già avviata la gara, richiesta per progettazi­oni di importo superiore a 40mila euro.

Fra gli alert per i revisori, particolar­e attenzione deve essere prestata alle reimputazi­oni di spese non più esigibili nel 2019 per fatti sopravvenu­ti dopo la registrazi­one dell’ obbligazio­ne giuridica già esigibile. Non si procede invece alla costituzio­ne dell’Fpv in caso di reimputazi­one contestual­e di entrate e di spese di pari importo. Non possono peraltro essere reimputati i residui al 1° gennaio 2019, in quanto già validati con il precedente riaccertam­ento. Ai revisori spetta anche la verifica della coerenza fra l’Fpv accantonat­o in uscita nel 2019 e lo stanziamen­to da riportare nell’entrata dell’esercizio 2020 a copertura delle spese reimputate. Infine, l’eliminazio­ne o riduzione di residui passivi finanziati con entrate vincolate vanno indicate nella colonna f) del nuovo allegato a/2 al prospetto dimostrati­vo del risultato di amministra­zione.

Il controllo del riaccertam­ento da parte dei revisori richiederà anche motivate tecniche di campioname­nto, se giustifica­te dalla mole delle operazioni.

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