Revisori, così il correttivo 10 cambia il fondo pluriennale
Sopra 40mila euro obbligatorio l’accertamento dell’entrata destinata all’opera
Banco di prova per uffici ragioneria e tecnici per la chiusura dell’esercizio 2019 con le nuove regole di accantonamento al fondo pluriennale vincolato. Spetta ai revisori dei conti verificare, in sede di parere sulla proposta di delibera di riaccertamento ordinario dei residui, la corretta applicazione delle disposizioni del Decreto Mef del 1° marzo 2019 (decimo correttivo dell’armonizzazione).
Le novità rispetto allo scorso anno riguardano principalmente la contabilizzazione delle opere pubbliche, delle relative spese di progettazione e del fondo pluriennale vincolato. La costituzione di quest’ultimo, per le opere di importo pari o superiore a 40mila euro, richiede che sia accertata l’entrata che finanzia l’investimento e che questo, se di valore superiore a 100mila euro, sia iscritto nel programma dei lavori pubblici. Oltre a queste due condizioni, per mantenere l’accantonamento a Fpv è necessario che le spese previste nel quadro economico siano impegnate (anche parzialmente) sulla base di obbligazioni giuridiche perfezionate imputate secondo esigibilità.
In assenza degli impegni di spesa, per mantenere l’Fpv occorre che siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la conservazione dell’Fpv è poi condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera. L’Fpv può essere conservato anche in caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali.
Sono conservate anche le somme accantonate nell’esercizio in cui è stato approvato il progetto destinato a essere posto a base della gara per il successivo livello di progettazione, o nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi, o ancora nell’esercizio in cui è stata aggiudicata la relativa procedura di affidamento. Infine, per conservare il fondo, una volta validata la progettazione, occorre la formale attivazione delle procedure di affidamento dell’opera entro l’esercizio successivo. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l’esercizio successivo, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione. Continuano a essere finanziate dall’Fpv le spese dell’intero quadro economico, mentre gli eventuali ribassi costituiscono economie se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico.
Per ciò che concerne le spese di progettazione di livello minimo iscritte al secondo titolo della spesa (se nel Dup sono riportati l’opera e la relativa fonte di finanziamento), finanziate con entrate già accertate, sono mantenute nell’Fpv se è stata già avviata la gara, richiesta per progettazioni di importo superiore a 40mila euro.
Fra gli alert per i revisori, particolare attenzione deve essere prestata alle reimputazioni di spese non più esigibili nel 2019 per fatti sopravvenuti dopo la registrazione dell’ obbligazione giuridica già esigibile. Non si procede invece alla costituzione dell’Fpv in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese di pari importo. Non possono peraltro essere reimputati i residui al 1° gennaio 2019, in quanto già validati con il precedente riaccertamento. Ai revisori spetta anche la verifica della coerenza fra l’Fpv accantonato in uscita nel 2019 e lo stanziamento da riportare nell’entrata dell’esercizio 2020 a copertura delle spese reimputate. Infine, l’eliminazione o riduzione di residui passivi finanziati con entrate vincolate vanno indicate nella colonna f) del nuovo allegato a/2 al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.
Il controllo del riaccertamento da parte dei revisori richiederà anche motivate tecniche di campionamento, se giustificate dalla mole delle operazioni.