Ristrutturazioni, detrazioni per il marito convivente
Stiamo ristrutturando una casa intestata a mia moglie, e acquistata con i benefici prima casa. I bonifici per la ristrutturazione, per gli acquisti dei materiali e per il pagamento dei professionisti possono essere pagati da me, marito, con bonifico? Oppure il bonifico dev’essere effettuato da mia moglie?
C.B. - FERRARA
La risposta al primo quesito è affermativa a condizione che il marito conviva con la moglie da prima dell’inizio dei lavori e l’abitazione oggetto di intervento sia a disposizione del nucleo familiare (non locata al momento dell’intervento quantomeno sino all’ultimazione dei lavori).
La detrazione del 50 per cento per interventi di ristrutturazione – articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175 della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020 – compete anche ai familiari conviventi, intendendo per tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini sino al secondo grado. A quest’ultimo riguardo, l’agenzia delle Entrate, nell’ambito della risoluzione 184/E/2002, ha precisato che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che sussista la situazione di convivenza sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione, le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente e che i bonifici siano emessi dal suo conto corrente o da conto anche cointestato con il proprietario. Ricorrendo tali condizioni, l’importo complessivamente detraibile può essere ripartito o addirittura imputato al 100 per cento al coniuge del proprietario se questi sostiene interamente le spese. L’abitazione può essere anche diversa dalla prima casa, l’importante è che sia a disposizione del nucleo familiare e, quindi, non locata.