Il Sole 24 Ore

Obblighi ed esenzioni per il proprietar­io di due case

- Attilio Calvano e Alfredo Calvano

Mia moglie non possiede redditi da lavoro né da pensione ed è proprietar­ia al 50% della nostra casa di abitazione. Da febbraio 2019 è anche proprietar­ia al 50% di un’abitazione avuta per succession­e, per la quale ha pagato l’Imu.

Poiché la somma delle due rendite catastali supera l’importo di 500 euro, da quest’anno dovrà presentare la dichiarazi­one dei redditi?

L.D. - PIACENZA

Per il contribuen­te che possiede, anche pro quota, solo due immobili, sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazi­one dei redditi se l’immobile a uso abitativo (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), ancorché non locato e assoggetta­to all’Imu, risulta situato nello stesso comune in cui si trova quello adibito ad abitazione principale. Il reddito della seconda abitazione concorrerà alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizional­i nella misura del 50 per cento (codice 3, colonna 12 «Casi particolar­i Imu», rigo RB1 del modello Redditi). L’obbligo di dichiarazi­one viene tuttavia escluso qualora il reddito complessiv­o (compreso quello dell’abitazione principale, che nel caso specifico è anch’esso pari alla metà della rendita) sia uguale o inferiore a 500 euro.

L’esclusione dall’obbligo dichiarati­vo si verifica anche se il secondo immobile non insiste nel medesimo comune dell’abitazione principale.

Si evidenzia infine che ricorre in ogni caso una condizione generale di esonero qualora sui redditi posseduti dal contribuen­te (al netto della deduzione per l’abitazione principale e delle sue pertinenze) risulti dovuta un’imposta pari o inferiore a 10,33 euro.

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