Sas, socio accomandatario illimitatamente responsabile
Un amministratore di condominio ha causato danni per 40.000 euro. Il verbale di nomina e quello in cui dopo 5 anni è stato deposto fanno riferimento a lui come persona fisica ma le fatture presentate al condominio per riscuotere i compensi sono di una Sas di cui, come da visura alla Camera di commercio, l’amministratore risulta accomandatario. L’ammontare dei conferimenti è di 2.000 euro, di cui 1.020 sono in capo al socio accomandatario e 980 a un socio accomandante (che presumiamo sia la moglie). L’amministratore è proprietario unico di un immobile che vale circa 55.000 euro. Dovendo procedere con la mediazione obbligatoria possiamo chiamare in causa sia la Sas che l’amministratore – o, meglio ancora, solo lui – oppure siamo obbligati a chiedere i danni solo alla Sas? In tal caso non converrebbe procedere ad azione legale.
S.N. - MILANO
La risposta al quesito implica un attento esame dei verbali di nomina dell’amministratore e delle fatture di pagamento dei compensi. In ogni caso, per l’articolo 71–bis, comma 3, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche le società di cui al titolo V del libro V del Codice civile (“Delle società”, riferito a tutte le società). In tal caso, i requisiti per lo svolgimento della “professione” devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomìni a favore dei quali la società presta i servizi.
Nella società in accomandita semplice il socio accomandatario è illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, per effetto della mera titolarità dei poteri connessi alla qualifica ricoperta, indipendentemente dall’esercizio degli stessi (Cassazione, sentenza 5428 del 25 febbraio 2019).
Quanto alla legittimazione passiva, è possibile convenire in mediazione o citare in giudizio per il risarcimento dei danni direttamente la società, di cui l’amministratore è socio illimitatamente responsabile essendo accomandatario. È possibile anche, direttamente, convenirlo in mediazione o citarlo in giudizio insieme alla società. Con riferimento al giudizio, è bene evidenziare che la citazione diretta del socio non è obbligatoria, tenuto conto che la sentenza emessa nei confronti della società – salvo l’obbligo di aggredire preventivamente in sede esecutiva il patrimonio della società (“beneficium escussionis”) – è esecutiva anche nei confronti dell’accomandatario. Si veda, in questo senso, la sentenza 23669, del 6 novembre 2006, della Cassazione secondo cui «la illimitata responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’articolo 2313 codice civile, trae origine dalla sua qualità di socio e si configura pertanto come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, in sede di esecuzione individuale, di cui all’articolo 2304 codice civile, richiamato dal successivo articolo 2318.
Il socio illimitatamente responsabile non può, quindi, essere considerato terzo rispetto all’obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni».
Ne consegue che il beneficio di escussione previ
sto dal citato articolo 2304 del Codice civile stabilisce unicamente che il creditore della società non possa procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito, senza successo, sui beni della società. Resta ferma la possibilità per il creditore di convenire in mediazione o citare in giudizio – in sede di cognizione ordinaria – direttamente il socio illimitatamente responsabile onde chiedergli il pagamento del debito sociale (per esempio per evitare eventuali successive opposizioni o altro).