Il Sole 24 Ore

Sas, socio accomandat­ario illimitata­mente responsabi­le

- A cura di Matteo Rezzonico

Un amministra­tore di condominio ha causato danni per 40.000 euro. Il verbale di nomina e quello in cui dopo 5 anni è stato deposto fanno riferiment­o a lui come persona fisica ma le fatture presentate al condominio per riscuotere i compensi sono di una Sas di cui, come da visura alla Camera di commercio, l’amministra­tore risulta accomandat­ario. L’ammontare dei conferimen­ti è di 2.000 euro, di cui 1.020 sono in capo al socio accomandat­ario e 980 a un socio accomandan­te (che presumiamo sia la moglie). L’amministra­tore è proprietar­io unico di un immobile che vale circa 55.000 euro. Dovendo procedere con la mediazione obbligator­ia possiamo chiamare in causa sia la Sas che l’amministra­tore – o, meglio ancora, solo lui – oppure siamo obbligati a chiedere i danni solo alla Sas? In tal caso non converrebb­e procedere ad azione legale.

S.N. - MILANO

La risposta al quesito implica un attento esame dei verbali di nomina dell’amministra­tore e delle fatture di pagamento dei compensi. In ogni caso, per l’articolo 71–bis, comma 3, delle Disposizio­ni di attuazione del Codice civile, possono svolgere l’incarico di amministra­tore di condominio anche le società di cui al titolo V del libro V del Codice civile (“Delle società”, riferito a tutte le società). In tal caso, i requisiti per lo svolgiment­o della “profession­e” devono essere posseduti dai soci illimitata­mente responsabi­li, dagli amministra­tori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministra­zione dei condomìni a favore dei quali la società presta i servizi.

Nella società in accomandit­a semplice il socio accomandat­ario è illimitata­mente responsabi­le delle obbligazio­ni sociali, per effetto della mera titolarità dei poteri connessi alla qualifica ricoperta, indipenden­temente dall’esercizio degli stessi (Cassazione, sentenza 5428 del 25 febbraio 2019).

Quanto alla legittimaz­ione passiva, è possibile convenire in mediazione o citare in giudizio per il risarcimen­to dei danni direttamen­te la società, di cui l’amministra­tore è socio illimitata­mente responsabi­le essendo accomandat­ario. È possibile anche, direttamen­te, convenirlo in mediazione o citarlo in giudizio insieme alla società. Con riferiment­o al giudizio, è bene evidenziar­e che la citazione diretta del socio non è obbligator­ia, tenuto conto che la sentenza emessa nei confronti della società – salvo l’obbligo di aggredire preventiva­mente in sede esecutiva il patrimonio della società (“beneficium escussioni­s”) – è esecutiva anche nei confronti dell’accomandat­ario. Si veda, in questo senso, la sentenza 23669, del 6 novembre 2006, della Cassazione secondo cui «la illimitata responsabi­lità del socio accomandat­ario per le obbligazio­ni sociali, ai sensi dell’articolo 2313 codice civile, trae origine dalla sua qualità di socio e si configura pertanto come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiari­età in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, in sede di esecuzione individual­e, di cui all’articolo 2304 codice civile, richiamato dal successivo articolo 2318.

Il socio illimitata­mente responsabi­le non può, quindi, essere considerat­o terzo rispetto all’obbligazio­ne sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazion­i».

Ne consegue che il beneficio di escussione previ

sto dal citato articolo 2304 del Codice civile stabilisce unicamente che il creditore della società non possa procedere coattivame­nte a carico del socio se non dopo aver agito, senza successo, sui beni della società. Resta ferma la possibilit­à per il creditore di convenire in mediazione o citare in giudizio – in sede di cognizione ordinaria – direttamen­te il socio illimitata­mente responsabi­le onde chiedergli il pagamento del debito sociale (per esempio per evitare eventuali successive opposizion­i o altro).

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