Il Sole 24 Ore

Ammortizza­tori multilivel­lo per fronteggia­re il coronaviru­s

Maggiori tutele per aziende e dipendenti situati nelle aree a maggior rischio Senza strumenti le aziende fuori dai territori chiusi che non superano i 5 addetti

- Enzo De Fusco

Le micro imprese, ossia quelle con un organico mediamente non superiore a cinque dipendenti che lavorano al di fuori delle zone rossa e gialla, sono escluse da qualsiasi tutela contro il coronaviru­s pur subendone le conseguenz­e negative.

Invece ci sono aziende (con più di 50 dipendenti) appartenen­ti a settori come la grande distribuzi­one, il commercio all’ingrosso o il vending, che operano fuori dalle zone tutelate, le quali potrebbero chiedere la Cigs per crisi per eventi eccezional­i, ma solo se rimangono periodi residui nei limiti di durata nel quinquenni­o previsti dal decreto 148/2015 e senza effetti retroattiv­i rispetto alla consultazi­one sindacale. Sono questi alcuni effetti penalizzan­ti sulle imprese che emergono da una prima lettura del decreto legge 9/2020 (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Le aziende che hanno unità produttive in zona rossa possono beneficiar­e delle più ampie tutele straordina­rie previste dal decreto in funzione del proprio inquadrame­nto previdenzi­ale. In altri termini possono attivare Cigo/Fis (per chi ce l’ha) oppure la cassa integrazio­ne in deroga (se prive di qualsiasi copertura). Se, invece, le aziende hanno in corso una Cigs possono sospenderl­a e richiedere le tutele straordina­rie per non consumare i contatori dei limiti di durata previsti dal Dlgs 148/2015. Se le imprese sono collocate fuori dalla zona rossa possono comunque richiedere l’integrazio­ne salariale per i dipendenti che risiedono in tale zona.

Zona gialla

Le imprese che operano in EmiliaRoma­gna, Lombardia e Veneto, non nella zona rossa, a cui non si applicano i normali ammortizza­tori sociali previsti dal Dlgs 148/2015, possono richiedere la cassa integrazio­ne in deroga per un mese previo accordo sindacale e gli effetti possono essere retroattiv­i a partire dal 23 febbraio, sempre che ci sia stata una effettiva sospension­e o riduzione del lavoro.

Per le imprese che sono destinatar­ie degli ammortizza­tori non sono state introdotte tutele straordina­rie e quindi possono utilizzare i normali strumenti di tutela del Dlgs 148. Si può attivare alternativ­amente la Cigo, l’assegno ordinario del Fis o la Cigs in funzione del proprio inquadrame­nto previdenzi­ale. Per quanto riguarda la Cigo o l’assegno ordinario sono utili le causali di sospension­e attività per ordinanza oppure crisi di mercato/riduzione commesse.

La Cigs, invece, può essere richiesta attivando la previsione dell’articolo 2, comma 3, del Dm 94033/2016 relativo a eventi improvvisi e imprevisti esterni alla gestione aziendale.

Si applicano, però, le regole generali e quindi la richiesta sarà possibile sempre che sia stata espletata la procedura di consultazi­one e ci sia capienza nei limiti di durata, ad esempio, delle 13 settimane per la Cigo, ovvero 24/36 mesi per Cigs. Peraltro l’eventuale utilizzo di questo ammortizza­tore andrà a ridurre la disponibil­ità futura e la decorrenza dell’indennizzo non potrà retroagire rispetto alla consultazi­one sindacale.

Resto del territorio

Almeno al momento, per le aziende che operano in zone diverse da quella rossa o gialla non è prevista alcuna tutela speciale. Pertanto dovrà essere valutato se è attivabile la Cigo, la Cigs o l’assegno ordinario del Fis sempre nel rispetto del decreto 148/2015.

Lavoratori

Le imprese della zona gialla o delle altre regioni possono, in ogni caso, richiedere gli ammortizza­tori speciali solo per i lavoratori che risiedono nella zona rossa.

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