Lotteria degli scontrini senza l’obbligo di conservare i documenti
Per la lotteria degli scontrini sembra davvero la volta buona. Il provvedimento di Dogane ed Entrate diffuso ieri fissa le regole del gioco, con tanto di indicazione delle date da cui tutta la macchina operativa partirà. Si comincia da lunedì 9 marzo, quando a partire dalle 12 sarà possibile consultare online il «Portale lotteria» per ottenere il codice che consentirà di partecipare al momento della spesa. Si inizierà a giocare con gli scontrini emessi dal 1° luglio (un ticket di partecipazione per ogni euro speso) mentre la prima estrazione è calendarizzata per venerdì 7 agosto. Per il 2020 sono previste solo l’estrazione annuale e quelle mensili, mentre dal 2021 debutteranno anche quelle settimanali. Con il provvedimento 80217/2020 (accompagnato da una guida delle Entrate) si chiarisce anche che si potrà partecipare e vincere anche senza l’obbligo di conservare tutti gli scontrini per i quali l’acquirente ha scelto di giocare. Sarà, infatti, l’agenzia delle Dogane a comunicare ai consumatori l’eventuale vincita. Lo farà tramite posta elettronica certificata (Pec) se il diretto interessato avrà comunicato l’indirizzo nell’area risercata del «Portale lotteria» altrimenti procederà con la “vecchia” raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza o di domicilio fiscale del fortunato estratto ricavato dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente. I premi poi andranno “reclamati” entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, presentandosi presso la sede dell’agenzia delle Dogane territorialmente competente in base alla propria residenza o al domicilio fiscale.
In ogni momento, però, il consumatore potrà verificare sull’area riservata del «Portale lotteria» (accesso possibile tramite Spid, Carta nazionale servizi o credenziali Fisconline/Entratel dell’agenzia delle Entrate) il «singolo documento rilasciato e il numero dei biglietti virtuali della lotteria associati» ma anche le vincite. Con una precisazione importante: «Se presenti saranno indicate - sottolinea il provvedimento - all’accesso in area riservata senza interrogazioni». Questo consentirà di poter riscattare il premio anche se non si è più materialmente in possesso dello scontrino vincente, anche perché il flusso dei dati dei corrispettivi comunicato da commercianti ed esercenti alle Entrate e che confluirà nel cervellone chiamato «Sistema lotteria» gestito dalle Dogane tramite Sogei prevede già l’associazione tra chi ha effettuato l’acquisto (e ha fornito il codice lotteria) e lo scontrino elettronico trasmesso.
Il codice lotteria è un codice alfanumerico di 8 caratteri che si potrà ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul «Portale lotteria». Il servizio online produrrà il codice lotteria sotto forma di codice a barre. I codici potranno essere stampati su carta o salvati sul proprio dispositivo mobile, tra cui cellulari, smartphone e tablet ed esibiti all’esercente che potrà acquisirli tramite lettura ottica, sulla falsariga di quanto avviene già oggi per la tessera sanitaria.
Il provvedimento Dogane-Entrate stabilisce anche una disciplina dettagliata in termini di privacy. L’abbinamento tra codice fiscale e codice lotteria è conservato in un database ad hoc e le relazioni tra il codice fiscale e i codici lotteria richiesti «sono conservate separatamente dai dati relativi alle singole operazioni commerciali». L’accesso al trattamento dei dati relativi alle singole operazioni commerciali è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati al trattamento e solo per comunicare la vincita. Le operazioni di consultazione saranno registrate in file di log (conservati per 24 mesi) e saranno usate solo per garantire correttezza e sicurezza del trattamento.
Il vincitore sarà avvisato con Pec o raccomandata e potrà consultare il portale della lotteria