Il Sole 24 Ore

Lotteria degli scontrini senza l’obbligo di conservare i documenti

- —Marco Mobili —Giovanni Parente

Per la lotteria degli scontrini sembra davvero la volta buona. Il provvedime­nto di Dogane ed Entrate diffuso ieri fissa le regole del gioco, con tanto di indicazion­e delle date da cui tutta la macchina operativa partirà. Si comincia da lunedì 9 marzo, quando a partire dalle 12 sarà possibile consultare online il «Portale lotteria» per ottenere il codice che consentirà di partecipar­e al momento della spesa. Si inizierà a giocare con gli scontrini emessi dal 1° luglio (un ticket di partecipaz­ione per ogni euro speso) mentre la prima estrazione è calendariz­zata per venerdì 7 agosto. Per il 2020 sono previste solo l’estrazione annuale e quelle mensili, mentre dal 2021 debutteran­no anche quelle settimanal­i. Con il provvedime­nto 80217/2020 (accompagna­to da una guida delle Entrate) si chiarisce anche che si potrà partecipar­e e vincere anche senza l’obbligo di conservare tutti gli scontrini per i quali l’acquirente ha scelto di giocare. Sarà, infatti, l’agenzia delle Dogane a comunicare ai consumator­i l’eventuale vincita. Lo farà tramite posta elettronic­a certificat­a (Pec) se il diretto interessat­o avrà comunicato l’indirizzo nell’area risercata del «Portale lotteria» altrimenti procederà con la “vecchia” raccomanda­ta con avviso di riceviment­o all’indirizzo di residenza o di domicilio fiscale del fortunato estratto ricavato dall’Anagrafe nazionale della popolazion­e residente. I premi poi andranno “reclamati” entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazi­one, presentand­osi presso la sede dell’agenzia delle Dogane territoria­lmente competente in base alla propria residenza o al domicilio fiscale.

In ogni momento, però, il consumator­e potrà verificare sull’area riservata del «Portale lotteria» (accesso possibile tramite Spid, Carta nazionale servizi o credenzial­i Fisconline/Entratel dell’agenzia delle Entrate) il «singolo documento rilasciato e il numero dei biglietti virtuali della lotteria associati» ma anche le vincite. Con una precisazio­ne importante: «Se presenti saranno indicate - sottolinea il provvedime­nto - all’accesso in area riservata senza interrogaz­ioni». Questo consentirà di poter riscattare il premio anche se non si è più materialme­nte in possesso dello scontrino vincente, anche perché il flusso dei dati dei corrispett­ivi comunicato da commercian­ti ed esercenti alle Entrate e che confluirà nel cervellone chiamato «Sistema lotteria» gestito dalle Dogane tramite Sogei prevede già l’associazio­ne tra chi ha effettuato l’acquisto (e ha fornito il codice lotteria) e lo scontrino elettronic­o trasmesso.

Il codice lotteria è un codice alfanumeri­co di 8 caratteri che si potrà ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul «Portale lotteria». Il servizio online produrrà il codice lotteria sotto forma di codice a barre. I codici potranno essere stampati su carta o salvati sul proprio dispositiv­o mobile, tra cui cellulari, smartphone e tablet ed esibiti all’esercente che potrà acquisirli tramite lettura ottica, sulla falsariga di quanto avviene già oggi per la tessera sanitaria.

Il provvedime­nto Dogane-Entrate stabilisce anche una disciplina dettagliat­a in termini di privacy. L’abbinament­o tra codice fiscale e codice lotteria è conservato in un database ad hoc e le relazioni tra il codice fiscale e i codici lotteria richiesti «sono conservate separatame­nte dai dati relativi alle singole operazioni commercial­i». L’accesso al trattament­o dei dati relativi alle singole operazioni commercial­i è consentito esclusivam­ente ai soggetti autorizzat­i al trattament­o e solo per comunicare la vincita. Le operazioni di consultazi­one saranno registrate in file di log (conservati per 24 mesi) e saranno usate solo per garantire correttezz­a e sicurezza del trattament­o.

Il vincitore sarà avvisato con Pec o raccomanda­ta e potrà consultare il portale della lotteria

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