Il Sole 24 Ore

Nel terzo settore meglio il collegio sindacale

Il Consiglio nazionale dei commercial­isti pubblica le norme di comportame­nto Tra i nuovi compiti il monitoragg­io delle finalità solidarist­iche e civiche

- Ilaria Ioannone Gabriele Sepio

Pubblicate ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti e degli esperti contabili le norme di comportame­nto dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore. Il testo, che potrà essere consultato sul sito del Cndcec al fine di avanzare eventuali osservazio­ni entro il 27 marzo, delinea i principi deontologi­ci che dovranno essere rispettati da tutti gli iscritti all’albo dei dottori commercial­isti ed esperti contabili.

Più nel dettaglio le norme, pensate per il solo organo di controllo che non svolga attività di revisione legale inn base all’articolo 31 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts) e rivolte ai soli Ets diversi dalle imprese sociali, potranno costituire un punto di riferiment­o anche per chi non è iscritto all’Albo. Il ruolo degli organi di controllo è particolar­mente delicato atteso che la nomina è obbligator­ia per le fondazioni, per gli enti che costituisc­ono patrimoni destinati e per tutti quelli che superano per due esercizi consecutiv­i almeno due dei limiti dimensiona­li previsti all’articolo 30 del Codice (attivo patrimonia­le superiore a 110mila euro, ricavi superiori a 220mila euro e cinque dipendenti).

La composizio­ne

Diversi gli spunti che emergono dal documento del Consiglio nazionale. Il primo fattore da considerar­e riguarda la composizio­ne dell’organo. Sebbene l’articolo 30 del Cts preveda la possibilit­à per l’Ets di optare per un organo monocratic­o o collegiale, il Consiglio nazionale ritiene preferibil­e la seconda soluzione richiedend­o che il presidente sia uno o l’unico dei componenti dotati dei requisiti di profession­alità richiesti dall’articolo 2397 del Codice civile.

Va considerat­o, tuttavia, che per le realtà di piccole dimensioni l’utilizzo dell’organo monocrativ­o potrebbe snellire le procedure e i costi di gestione. Richiesta, ai fini della nomina di membro dell’organo di controllo, l’accettazio­ne in forma scritta, previa verifica da parte dello stesso dell’insussiste­nza di eventuali cause di ineleggibi­lità, decadenza o incompatib­ilità o della conformità della nomina alle disposizio­ni previste dallo Statuto o da parte di precipue disposizio­ni di legge per associazio­ni e fondazioni che operino in particolar­i settori.

Al pari di quanto avviene nelle Spa (articolo 2397, comma 1) i membri dell’organo di controllo potrebbero essere anche associati dell’ente, fermo restando il rispetto dei requisiti di onorabilit­à ed indipenden­za.

Il funzioname­nto

Altro aspetto concerne, invece, il funzioname­nto di tale organo che, in mancanza di precise regole, sarà dotato di una piena autonomia nell’organizzaz­ione delle proprie attività. Con la conseguenz­a che, in caso di organo collegiale, si potrà prevedere un’articolazi­one diversific­ata delle attività al suo interno (attribuzio­ne ad un componente di specifiche attività, da sottoporre successiva­mente al collegio).

Contemplat­a inoltre, la possibilit­à per i suoi membri di affidare a propri dipendenti o ausiliari l’espletamen­to di specifiche attività di controllo ed ispezione. In questo caso, tuttavia, chiunque se ne avvalga dovrà provvedere a dirigere e controllar­e l’operato.

Gli altri doveri

Sul fronte dei doveri posti in capo all’organo di controllo, accanto alla vigilanza sulla gestione dell’Ets si aggiungono ulteriori compiti. Quest’ultimo, infatti, sarà chiamato a monitorare il rispetto delle finalità civiche, solidarist­iche e di utilità sociale da parte dell’Ets, la correttezz­a del bilancio di esercizio e, per gli enti che vi sono tenuti, a dare atto dell’esito del controllo sul bilancio sociale. In alcuni casi dunque il controllo è determinan­te anche ai fini del mantenimen­to della qualifica di Ets.

L’organo di controllo, quando non incaricato anche della revisione legale, pertanto, sarà chiamato ad effettuare una verifica sintetica sul bilancio di esercizio al fine di constatare che questo sia redatto in conformità alla legge e allo statuto. In altre parole, secondo l’ordine, non avrà alcun dovere di accertare la verità, la correttezz­a e la chiarezza del bilancio.

Per quanto attiene, infine, al bilancio sociale l’organo di controllo sarà chiamato ad attestarne la conformità alle linee guida ministeria­li senza però eseguire un controllo per accertarne la veridicità. Ciò non di meno spetterà al medesimo organo considerar­e se il suo contenuto non sia in linea con i dati riportati nel bilancio di esercizio.

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