Società in Srl ristretta: distribuzione da provare
Occorre controllare anche il soggetto terzo tra socio e società
La presunzione di riparto degli utili opera in caso di società a ristretta base sociale e riguarda il rapporto diretto società-soci; laddove tale rapporto risulti intermediato dalla presenza di un altro e diverso soggetto giuridico la presunzione decade se non viene sottoposto a controllo anche quest’ultimo. Questo è uno dei principi che si ricavano dalla sentenza 719/2020 della Ctr Lombardia (presidente Izzi, estensore Baldi).
La vicenda risolta in appello favorevolmente al contribuente concerne l’impugnazione da parte di quest’ultimo di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria gli imputava una maggiore Irpef in virtù della quota di partecipazione agli utili extracontabili accertati a una Srl (Alfa) sulla base delle risultanze del Pvc, accertamento che doveva considerarsi definitivo per mancata impugnazione. Il contribuente deteneva quasi il 50% del capitale sociale di Alfa attraverso il possesso della quota di partecipazione del 50% nella società Beta srl, la quale a sua volta deteneva una quota del 95% di Alfa.
La motivazione dell’atto impositivo si fondava essenzialmente sul consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo cui, nelle ipotesi in cui emergono ricavi non dichiarati dalla società sottoposta a controllo (organismo societario a ristretta base), è legittimo il ricorso alla presunzione di distribuzione di utili ai soci.
Il ricorrente, fra i vari motivi d’impugnazione, ha eccepito il difetto di motivazione dell’avviso per mancata allegazione del Pvc alla base dell’avviso notificato alla società Alfa, l’estraneità alla gestione societaria affidata nelle mani dell’amministratore unico, l’assenza di prova di flussi finanziari dalla società in suo favore. Ha puntualizzava, altresì, che non era lui socio di Alfa ma lo era Beta, società non oggetto di alcun controllo, non potendo pertanto operare alcuna presunzione di distribuzione utili extracontabili affermata dalla giurisprudenza di legittimità per le società a ristretta base.
La Ctr preliminarmente accoglie l’eccezione circa il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, osservando che, se è vero che l’avviso è divenuto definitivo nei confronti della società, è altrettanto vero che il socio mantiene inalterata la facoltà di contestare l’accertamento emesso nei confronti della società (Cassazione 19013/2016 e 17966/2013). Pertanto è necessario che l’avviso riguardante il socio contenga tutti gli elementi necessari a comprendere i rilievi sollevati nei confronti della società, allegando gli atti fondanti la ripresa nei confronti della stessa tra cui, come nella fattispecie, il Pvc.
Quanto poi al pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità circa la presunzione di riparto degli utili extracontabili in caso di società a ristretta base, fondante l’accertamento, la Ctr ne sottolinea l’inconferenza rispetto alla fattispecie in esame poiché essa opera solo in caso di società a ristretta base sociale e riguarda il rapporto diretto società-soci: tale rapporto risultava intermediato dalla presenza di un altro e diverso soggetto giuridico (Beta), società non sottoposta a controllo dall’amministrazione finanziaria.
La presenza di tale soggetto rende del tutto inattendibile l’operatività della presunzione invocata dall’ufficio, non essendovi collegamento diretto tra Alfa e il socio (ricorrente) e non essendo noto se gli utili accertati in capo alla prima siano confluiti in capo a Beta.