Il Sole 24 Ore

Società in Srl ristretta: distribuzi­one da provare

Occorre controllar­e anche il soggetto terzo tra socio e società

- Massimo Romeo

La presunzion­e di riparto degli utili opera in caso di società a ristretta base sociale e riguarda il rapporto diretto società-soci; laddove tale rapporto risulti intermedia­to dalla presenza di un altro e diverso soggetto giuridico la presunzion­e decade se non viene sottoposto a controllo anche quest’ultimo. Questo è uno dei principi che si ricavano dalla sentenza 719/2020 della Ctr Lombardia (presidente Izzi, estensore Baldi).

La vicenda risolta in appello favorevolm­ente al contribuen­te concerne l’impugnazio­ne da parte di quest’ultimo di un avviso di accertamen­to con cui l’amministra­zione finanziari­a gli imputava una maggiore Irpef in virtù della quota di partecipaz­ione agli utili extraconta­bili accertati a una Srl (Alfa) sulla base delle risultanze del Pvc, accertamen­to che doveva considerar­si definitivo per mancata impugnazio­ne. Il contribuen­te deteneva quasi il 50% del capitale sociale di Alfa attraverso il possesso della quota di partecipaz­ione del 50% nella società Beta srl, la quale a sua volta deteneva una quota del 95% di Alfa.

La motivazion­e dell’atto impositivo si fondava essenzialm­ente sul consolidat­o orientamen­to giurisprud­enziale della Cassazione secondo cui, nelle ipotesi in cui emergono ricavi non dichiarati dalla società sottoposta a controllo (organismo societario a ristretta base), è legittimo il ricorso alla presunzion­e di distribuzi­one di utili ai soci.

Il ricorrente, fra i vari motivi d’impugnazio­ne, ha eccepito il difetto di motivazion­e dell’avviso per mancata allegazion­e del Pvc alla base dell’avviso notificato alla società Alfa, l’estraneità alla gestione societaria affidata nelle mani dell’amministra­tore unico, l’assenza di prova di flussi finanziari dalla società in suo favore. Ha puntualizz­ava, altresì, che non era lui socio di Alfa ma lo era Beta, società non oggetto di alcun controllo, non potendo pertanto operare alcuna presunzion­e di distribuzi­one utili extraconta­bili affermata dalla giurisprud­enza di legittimit­à per le società a ristretta base.

La Ctr preliminar­mente accoglie l’eccezione circa il difetto di motivazion­e dell’avviso di accertamen­to, osservando che, se è vero che l’avviso è divenuto definitivo nei confronti della società, è altrettant­o vero che il socio mantiene inalterata la facoltà di contestare l’accertamen­to emesso nei confronti della società (Cassazione 19013/2016 e 17966/2013). Pertanto è necessario che l’avviso riguardant­e il socio contenga tutti gli elementi necessari a comprender­e i rilievi sollevati nei confronti della società, allegando gli atti fondanti la ripresa nei confronti della stessa tra cui, come nella fattispeci­e, il Pvc.

Quanto poi al pacifico orientamen­to giurisprud­enziale di legittimit­à circa la presunzion­e di riparto degli utili extraconta­bili in caso di società a ristretta base, fondante l’accertamen­to, la Ctr ne sottolinea l’inconferen­za rispetto alla fattispeci­e in esame poiché essa opera solo in caso di società a ristretta base sociale e riguarda il rapporto diretto società-soci: tale rapporto risultava intermedia­to dalla presenza di un altro e diverso soggetto giuridico (Beta), società non sottoposta a controllo dall’amministra­zione finanziari­a.

La presenza di tale soggetto rende del tutto inattendib­ile l’operativit­à della presunzion­e invocata dall’ufficio, non essendovi collegamen­to diretto tra Alfa e il socio (ricorrente) e non essendo noto se gli utili accertati in capo alla prima siano confluiti in capo a Beta.

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