LE ALTRE MISURE
1. Raee e pile
Lo schema modifica il Dlgs 49/2014 (Raee) e il Dlgs 188/2008 (pile e batterie) e disciplina i nuovi obblighi di informazione introdotti a livello Ue. Per i Raee è previsto che il primo periodo di comunicazione inizi il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione. Questo perché le relazioni triennali finora inviate in Europa non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione delle norme in materia.
Per pile e accumulatori, il ministero dell’Ambiente trasmette alla Commissione Ue un rapporto annuale sulle percentuali di raccolta dei relativi rifiuti. In entrambi i casi, per migliorare l’affidabilità e la comparabilità dei dati trasmessi ora, è richiesta anche una relazione di controllo della qualità dei dati.
2. Veicoli fuori uso
Lo schema di decreto modifica il Dlgs 209/2003 anche con riferimento alla responsabilità estesa del produttore (Erp) di cui allo schema relativo alle modifiche alla parte quarta del Dlgs 152/2006 relativo ai rifiuti. Con articolate modifiche il testo mira a definire ruoli e responsabilità di produttori, concessionari, gestori di impianti di demolizione e frantumazione, compresi gli operatori del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo. Lo schema mira anche a tracciare la reimmissione sul mercato di parti di ricambio da trattamento di veicoli fuori uso, nonché a massimizzare il riciclo e il recupero di parti non metalliche. Un pregio dello schema risiede senz’altro nell’armonizzazione con la disciplina generale sui rifiuti di cui alla citata parte quarta del Codice ambientale.
3. Discariche
L’obiettivo è quello di ridurre progressivamente il ricorso alla discarica. Si aggiungono nuovi e uniformi metodi di calcolo delle prestazioni per misurare il raggiungimento degli obiettivi unitamente al divieto di collocare in discarica i rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati a riciclo o alla preparazione per il riutilizzo oppure (a partire dal 2030) idonei al riciclo o recupero di altro tipo. Il tutto produrrà numerosi benefici ambientali