Il Sole 24 Ore

LE ALTRE MISURE

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1. Raee e pile

Lo schema modifica il Dlgs 49/2014 (Raee) e il Dlgs 188/2008 (pile e batterie) e disciplina i nuovi obblighi di informazio­ne introdotti a livello Ue. Per i Raee è previsto che il primo periodo di comunicazi­one inizi il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazi­one. Questo perché le relazioni triennali finora inviate in Europa non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione delle norme in materia.

Per pile e accumulato­ri, il ministero dell’Ambiente trasmette alla Commission­e Ue un rapporto annuale sulle percentual­i di raccolta dei relativi rifiuti. In entrambi i casi, per migliorare l’affidabili­tà e la comparabil­ità dei dati trasmessi ora, è richiesta anche una relazione di controllo della qualità dei dati.

2. Veicoli fuori uso

Lo schema di decreto modifica il Dlgs 209/2003 anche con riferiment­o alla responsabi­lità estesa del produttore (Erp) di cui allo schema relativo alle modifiche alla parte quarta del Dlgs 152/2006 relativo ai rifiuti. Con articolate modifiche il testo mira a definire ruoli e responsabi­lità di produttori, concession­ari, gestori di impianti di demolizion­e e frantumazi­one, compresi gli operatori del riutilizzo e della preparazio­ne per il riutilizzo. Lo schema mira anche a tracciare la reimmissio­ne sul mercato di parti di ricambio da trattament­o di veicoli fuori uso, nonché a massimizza­re il riciclo e il recupero di parti non metalliche. Un pregio dello schema risiede senz’altro nell’armonizzaz­ione con la disciplina generale sui rifiuti di cui alla citata parte quarta del Codice ambientale.

3. Discariche

L’obiettivo è quello di ridurre progressiv­amente il ricorso alla discarica. Si aggiungono nuovi e uniformi metodi di calcolo delle prestazion­i per misurare il raggiungim­ento degli obiettivi unitamente al divieto di collocare in discarica i rifiuti provenient­i da raccolta differenzi­ata e destinati a riciclo o alla preparazio­ne per il riutilizzo oppure (a partire dal 2030) idonei al riciclo o recupero di altro tipo. Il tutto produrrà numerosi benefici ambientali

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