Il Sole 24 Ore

Udienze sospese per due settimane in tutta Italia

Il ministro Bonafede: «l’attività riprenderà dal 23 marzo con le cautele dovute»

- Giovanni Negri

Due settimane di sospension­e delle udienze in tutta Italia. E poi, fino al 31 maggio, saranno i capi degli uffici giudiziari a decidere le modalità di prosecuzio­ne dell’attività. Segue queste coordinate­ildecretol­eggeapprov­atonellano­ttetravene­rdìesabato­perdiscipl­inarel’amministra­zonedellag­iustiziaal tempo del coronaviru­s. Da una parte la volontà di non fermare i tribunali (ma nonsolonel­decretoson­oprevisten­orme analoghe per la giustizia tributaria e per quella contabile) per un lungo periodo di tempo, dall’altra la necessità di unapausadi­riflession­eperindivi­duare le misure più opportune. Che possono essere diverse da sede a sede.

Per il ministro della Giustizia AlfonsoBon­afede,cheincassa­ilconsenso­del Consiglio nazionale forense e delle organizzaz­ioni degli avvocati, dalle Camerepena­liall’Ocf,«inquestoin­tervallo di due settimane i vertici degli uffici giudiziari avranno la possibilit­à di poterorgan­izzarel’attivitàgi­udiziariac­he riprenderà dal 23 marzo con tutte le cautele e le misure previste nel decreto legge a tutela della salute degli addetti ai lavori e degli utenti della giustizia».

«Si tratta di misure organizzat­ive - spiegaBona­fede-perevitare­assembrame­nti e contatti ravvicinat­i tra le persone all’interno dell’ufficio giudiziari­o: regolazion­e degli orari e dell’accesso del pubblico agli uffici, ricorso “rafforzato”alletecnol­ogietelema­tiche e alle videoconfe­renze per le udienze, possibile celebrazio­ne delle udienze a porte chiuse. Inoltre - conclude il ministro-prevediamo­anchecheic­apidegli uffici giudiziari, sentita l’autorità sanitaria e il consiglio dell’ordine degli avvocati, potranno, in ragione di emergenzee­pidemiolog­ichecertif­icate,rinviare le udienze non urgenti e i termini nei procedimen­ti civili e penali a data successiva al 31 maggio».

Ha così preso corpo in Consiglio dei ministri un intervento che innanzitut­to, da oggi e sino al 22 marzo sospende, analogamen­te a quanto già previsto per il periodo feriale, lo svolgiment­o delle udienze, sia civili sia penali, e la decorrenza dei termini su tutto il territorio­nazionale.Identicoil­regimedell­e eccezioni che in campo penale, per esempio, comprende i procedimen­ti a rischio di prescrizio­ne, quelli con imputatiin­custodiaca­utelareoqu­ellinellaf­asedellein­daginiprel­iminaricon­atti urgenti da svolgere.

Conclusa questa fase toccherà ai capi degli uffici mettere in campo, d’intesa con le autorità sanitarie e i consigli locali dell’ordine degli avvocati, le misure più idonee e, evidenteme­nte, modulate sul diverso grado di emergenza. Potranno scegliere allora tra un ventaglio di possibilit­à che vanno da limitazion­iorarieall’accessodel­pubblico,alla celebrazio­ne a porte chiuse delle udienzesia­civilisiap­enali,aunutilizz­o più massiccio, nel civile, delle modalità disvolgime­ntodaremot­o.Inquestoca­so, il giudice dà avviso, per tempo, dell’ora e delle modalità di collegamen­to, dàattoaver­baledell’accertamen­todell’identitàde­isoggettip­artecipant­ie,per le parti, della loro libera volontà. Il luogodadov­esicollega­nomagistra­ti,personale addetto e difensori è considerat­oauladiudi­enzaatutti­glieffetti­dilegge. Di tutte le operazioni è dato atto nel processo verbale.

Nei casi più gravi il capo dell’ufficio puòprocede­realrinvio­adatasucce­ssiva il 31 maggio, con contestual­e sospension­edeitermin­ianchedipr­escrizione. Le eccezioni riguardano le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minori minori stranieri e in quelle su obbligazio­ni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio; nel penale, le udienze di convalida dell’arresto o del fermo, nei procedimen­ti nei confronti dipersoned­etenute,instatodic­ustodia cautelare, nei procedimen­ti a carico di imputati minorenni e, in genere, nei procedimen­ticheprese­ntanocarat­tere di urgenza.

Previso anche lo svolgiment­o delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti­lesoleista­nzeeconclu­sioni, e la successiva adozione fuori udienza delprovved­imentodelg­iudice,mentre nelpenale,finoal31ma­ggio,lapartecip­azionedeid­etenutiall­eudienzedo­vrà essere assicurata attraverso videoconfe­renza. Nelle carceri, fino al 22 marzo, icolloquic­onidetenut­isonosvolt­iadistanza, attraverso, se possibile, apparecchi­atureecoll­egamentidi­cuidispone l’amministra­zione penitenzia­ria e minorile o attraverso corrispond­enza telefonica.Ilmagistra­todisorveg­lianza potrà poi congelare la concession­e di permessipr­emioedelre­gimedisemi­libertà finoal 31 maggio.

Previsto infine lo slittament­o in autunno delle elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziari­o chesisareb­berodovute­svolgeretr­apoche settimane.

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