Il Sole 24 Ore

Figli trascurati: il genitore paga i danni

Condannato al risarcimen­to chi non riconosce il neonato o se ne disinteres­sa Indennizza­to il marito a cui la moglie ha nascosto di non essere il vero padre

- Calabrese e Musumeci

Chi viola i doveri che derivano dai rapporti familiari rischia non solo di incorrere nelle misure sanzionato­rie tipiche del diritto di famiglia, ma anche di essere condannato a risarcire i danni. Può accadere nei rapporti tra genitori e figli e tra coniugi quando, in relazione al rapporto di filiazione, vengono lesi diritti costituzio­nalmente protetti.

Chi violai doveri che derivano dai rapporti familiari rischia non so lodi incorrere nelle misure sanzionato­rie tipiche del diritto di famiglia, ma anche di essere condannato a risarcirei danni. Può accadere nei rapporti tra genitori e figli etra coniugi quando, in relazione al rapporto di filiazione, vengono lesi diritti costituzio­nalmente protetti: in questo ca sola condotta può integrare gli estremi dell’ illecito civile( in particolar­e, illecito endo familiare) e può dare luogo a un’ azione di risarcimen­to dei danni in base agli articoli 2043 e 2059 del Codice civile.

Per ottenere il ristoro del pregiudizi­o subìto devono sussistere nella fattispeci­e concreta tutti gli elementi propri della responsabi­lità aquiliana: il fatto ingiusto, il danno, il nesso causale tra l’evento e il danno e, infine, l’elemento soggettivo.

Nel panorama giurisprud­enziale degli ultimi anni, i giudici di merito e la Cassazione hanno affrontato differenti profili dell’illecito endo familiare, concentran­dosi sia sui danni provocati ai figli dalla violazione dei doveri dei genitori, sia su quelli causati al coniuge privato della libertà di autodeterm­inarsi nella scelta di essere genitore.

Così, ad esempio, è stato condannato al risarcimen­to del danno non patrimonia­leil genitore che ha violato il dovere di mantenere, educare e istruire il figlio, poiché la sua assenza aveva provocato al figlio una« immancabil­e ferita» dei dirittiche nascono dal rapporto di filiazione, che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzio­ne e nelle nor medi diritto internazio­nale( Carta di Nizza, Convenzion­e Edu) un elevato grado di tutela (Cassazione, 3079/2015).

Il danno non patrimonia­le, che consiste nella sofferenza patita dal figlio per esse restato privato di beni fondamenta­li qual ila cura, l’ affetto e l’ amore genitorial­e, si ritiene provatoqua­ndo viene accertata l’ assenza del genitore, che, sulla base delle comuni regole di esperienza,non può che ingenerare, di per sé, tale dolore.

La giurisprud­enza, inoltre, ha chiaritoch­e i doveri del genitore nei confronti del figlio prescindon­o dalla dichiarazi­one giudiziale di maternità o paternità, ma discendono dal fatto stesso della procreazio­ne: di conseguenz­a, il diritto del figlio a essere mantenuto, istruito ed educatone i confronti dei genitori sorge al momento della sua nascita. Pertanto, anche il figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciu­to da un solo genitore può chiedere il risarcimen­to dei danni non patrimonia­li causati dall’ assenza del genitorech­e nonl oh ari conosciuto( Tribunale di Roma ,19 maggio 2017).

La Cassazione ha poi condannato un padre al risarcimen­to dei danni da privazione genitorial­e nei confronti della figlia, che, cresciuta con la sola madre, aveva rinunciato a proseguir egli studia causa del disagio morale e materiale derivato dall’assenza della figura paterna nella su avita( Cassazione ,14382/2019).

Accanto al danno da privazione genitorial­e, è stato considerat­o dalla giurisprud­enzarisarc­ibile anche il danno da disconosci­mento d’ ufficio, ossia il danno che subisce il figlio a seguito del disconosci­mento della paternità e che consiste nella lesione della propria identità, nella necessità di reinserirs­i nel contesto socialecon un nuovo cognome, nella sofferenza legata alla scoperta improvvisa di una nuova realtà circa le proprie origini, nella perdita di legami familiari consolidat­i.In particolar­e, il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’ interesse del falso padre a riaffermar­e la verità biologica non potessepre­valere rispetto al contrappos­to interesse della figlia a conservare la sua identità personale e appartenen­za familiare: ha dichiarato, quindi, il difetto di veridicità del precedente riconoscim­ento della figlia fatto dall’uomo, malo ha condannato a risarcirei danni alla figlia (Tribunale di Milano, 27 aprile 2016).

La giurisprud­enza, però, non si è occupata solo dei danni sofferti dai figlia causa delle condotte dei genitori. Il Tribunale di Torino, ad esempio, ha riconosciu­to il risarcimen­to dei danni non patrimonia­li al marito, che aveva scoperto, a distanza di dieci anni, che la figlia nata nel corso del matrimonio era, invece, il frutto di una relazione extraconiu­galedella moglie. Costituisc­e, infatti, illecito endo familiare la condotta omertosa della moglie, la quale aveva portato avanti la gravidanza senza manifestar­eal marito la possibilit­à che non fosse lui il padre biologico del nascituro, ledendo in tal modo il suo diritto di autodeterm­inazionein ordine al ruolo genitorial­e, non avendo egli potuto scegliere se essere genitore oppure no( Tribunale di Torino ,2000/2018).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy