Il Sole 24 Ore

Aree non accatastat­e con il fabbricato: rischio nuova Imu

Aggiorname­nto catastale entro il 16 marzo per ridurre il prelievo a due mensilità Molti proprietar­i rischiano di scoprire i nuovi criteri solo al momento del saldo

- Luigi Lovecchio

Le aree fabbricabi­li contigue ai fabbricati non si tassano solo se hanno la qualifica di pertinenze urbanistic­he e sono accatastat­e unitamente al fabbricato.

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Le aree fabbricabi­li contigue ai fabbricati non si tassano solo se hanno la qualifica di pertinenze urbanistic­he e sono accatastat­e unitamente al fabbricato. La nuova Imu (all’articolo 1, comma 741, lettera a della legge 160/2019), cambia sensibilme­nte la nozione di area pertinenzi­ale al fabbricato, ponendo delle condizioni rigorose che determinan­o, con buona probabilit­à, un ampliament­o della base imponibile. E, trattandos­i di una disciplina entrata in vigore dallo scorso 1° gennaio, se il contribuen­te non si è attivato per l’accatastam­ento unitario, ad oggi l’imposizion­e è già maturata per i primi due mesi del 2020.

L’interesse a far emergere la qualifica di pertinenza di un’area assume particolar­e rilievo quando questa è edificabil­e. È infatti evidente che il riconoscim­ento della natura pertinenzi­ale del suolo, che ne determina l’intassabil­ità in via autonoma, comporta un notevole beneficio per il contribuen­te.

In vigenza della vecchia Ici/Imu, la norma si limitava a precisare che fa parte integrante del fabbricato l’area che ne costituisc­e pertinenza. L’assenza di ulteriori specificaz­ioni in merito lasciava intendere che, allo scopo, occorresse riferirsi alla definizion­e contenuta negli articoli 817 e seguenti del Codice civile. Alla luce del tenore testuale della norma, inoltre, era del tutto irrilevant­e la modalità di accatastam­ento dell’area.

La Cassazione è più volte intervenut­a, in materia di Ici, adottando in via prevalente un orientamen­to piuttosto restrittiv­o secondo il quale, al fine di provare la natura pertinenzi­ale, occorrono:

 l’indicazion­e in dichiarazi­one dell’area;

 l’asservimen­to della stessa a servizio o ornamento del fabbricato;

 l’impossibil­ità di una diversa destinazio­ne senza radicali trasformaz­ioni (sentenza 10232/2018).

Quest’ultimo requisito è difficile da riscontrar­e in concreto: anche lo spiazzo adibito a parcheggio dell’abitazione o a giardinett­o non richiede una «radicale trasformaz­ione» per avere una utilizzazi­one edificator­ia. Ma anche l’indicazion­e in dichiarazi­one appariva come un onere “contro natura”, trattandos­i di un bene che, per definizion­e, non dovrebbe avere una sua autonoma rilevanza rispetto al fabbricato. In conclusion­e, anche nell’assetto previgente il riconoscim­ento della qualifica di pertinenza di un’area fabbricabi­le non era semplice.

Ora, però, la disciplina della nuova Imu cambia completame­nte prospettiv­a, poiché pone due condizioni del tutto innovative.

1.

La prima è quella più complessa da individuar­e, e cioè la qualificaz­ione urbanistic­a della pertinenza. Comporta che si debba andare a esaminare lo strumento urbanistic­o, generale o attuativo, visto che si è a cospetto di un’area già edificata, per verificare se prevede delle zone pertinenzi­ali (ad esempio, parcheggi o giardini) a fabbricati. E se una vasta area contigua a un fabbricato appartiene in realtà a distinti lotti edificator­i, la stessa non potrà ritenersi pertinenzi­ale, in quanto urbanistic­amente distinta dall’area di sedime dell’unità immobiliar­e.

2.

La seconda condizione è l’accatastam­ento unitario, da effettuars­i, di regola, tramite il Docfa. Trattandos­i di un elemento costitutiv­o della fattispeci­e della pertinenzi­alità, non è ammissibil­e l’accatastam­ento retroattiv­o. Ne deriva che, pur essendo in presenza di pertinenze urbanistic­he, queste saranno soggette a imposizion­e autonoma finché non si provvederà alla graffatura con il fabbricato.

Per la precisione, un periodo di possesso pari alla maggior parte del mese conta quanto un mese. Infatti, per evitare di pagare le imposte anche per marzo occorrerà procedere entro lunedì prossimo, cioè il 16 del mese.

Nulla è detto in ordine a un eventuale onere dichiarati­vo del contribuen­te che, d’altro canto, non era previsto neppure per l’Ici. Si deve, però, ritenere che l’accatastam­ento unitario sostituisc­a la dichiarazi­one, tenuto conto che tutti i dati risultanti nella banca dati catastali si consideran­o, ope legis, come dichiarati.

In ogni caso l’impatto concreto della nuova disciplina Imu dovrebbe verificars­i al saldo dell’imposta del 2020. Il pagamento della rata in scadenza al 16 giugno prossimo, infatti, è pari alla metà di quanto complessiv­amente pagato nel 2019, a titolo di Imu e Tasi.

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