Imprese. Impatto anche sui conti 2019: nella nota integrativa i fatti successivi alla chiusura
In nota integrativa tra i fatti successivi alla chiusura i primi effetti dell’epidemia Va valutato anche l’impatto sulle immobilizzazioni e sui flussi di cassa attesi
Sono di tutta evidenza i drammatici effetti che l’epidemia di coronavirus avrà sull’economia reale 2020, nonché sui bilanci che le imprese chiuderanno alla fine dell’anno corrente. È però possibile che già alcuni aspetti dei bilanci 2019 siano interessati.
Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio
Siamo in presenza di accadimenti successivi alla data di chiusura dei bilanci 2019, e quindi occorre fare riferimento alle indicazioni del principio contabile Oic 29. Il paragrafo 59 distingue tre ipotesi: a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio (ipotesi che qui non interessa); b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, ovvero i fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, bensì indicazione in nota integrativa; c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
Nota integrativa e relazione sulla gestione
Nella maggior parte dei casi, gli effetti dell’epidemia si stanno concretizzando in una contrazione dei ricavi e degli incassi, non compensata da una riduzione di spese per la presenza di costi fissi, e quindi in una riduzione degli utili. È vero che si tratta di un aspetto di competenza 2020, ma è indispensabile che la nota integrativa dia conto della situazione economica e finanziaria, almeno per quanto è possibile capire entro il termine di redazione della bozza di bilancio. Il par. 61 dell’Oic 29 ricorda che «i fatti del tipo (b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni».
La relazione sulla gestione, inoltre, deve illustrare i rischi aziendali e l’evoluzione prevedibile della gestione (articolo 2428 del Codice civile).
La continuità aziendale
Non è da escludere che si possano verificare casi in cui quanto sta accadendo arrivi a mettere in crisi il presupposto della continuità dell’attività aziendale. In tali ipotesi estreme, occorre innanzitutto attenersi al principio Oic 29 («se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità»), ma anche ricorrere ai criteri indicati dall’Oic 5, relativo ai bilanci di liquidazione.
L’immediata conseguenza non è l’obbligo di redigere già il bilancio 2019 con criteri liquidatori. Infatti, il paragrafo 7.2 di questo principio stabilisce che non essendosi verificata alla data di chiusura dell’esercizio e fino alla data di formazione del progetto di bilancio la cessazione dell’attività produttiva, il bilancio di quell’esercizio va redatto non con i criteri di liquidazione, bensì con quelli di funzionamento (i quali però si applicheranno con le modalità stabilite da paragrafo 3.4.2 dell’Oic 9). Va inoltre considerato l’effetto del mutato orizzonte temporale di funzionamento dell’impresa sulla residua vita utile delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Impairment test
Un altro problema riguarda la valutazione alla fine dell’esercizio 2019 delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. È un aspetto delicato, dato che nel test si devono prendere in considerazione i flussi di cassa attesi. Bisogna capire se le modifiche che inevitabilmente si verificheranno nei dati 2020 a causa del coronavirus possano o debbano rientrare fin da ora nelle valutazioni di fine 2019. Secondo il paragrafo 23 del principio Oic 9 «la società utilizza i piani o le previsioni approvati dall’organo amministrativo più recenti a disposizione per stimare i flussi finanziari», mentre lo Ias 36, par. 33, richiede di «basare le proiezioni dei flussi finanziari sul più recente budget/previsione approvato dalla direzione aziendale». Ad oggi, però, è ipotizzabile che le imprese non abbiano ancora potuto determinare con precisione gli effetti negativi per il 2020, né approvare nuove previsioni accurate per il futuro. Occorre comunque che gli amministratori valutino caso per caso l’urgenza dell’aggiornamento dei piani economici e finanziari.
La finanza aziendale
Un altro aspetto riguarda la gestione dei flussi finanziari e le politiche di distribuzione dei dividendi. È possibile che la contrazione dell’attività di questi mesi comporti enorme tensione dal punto di vista finanziario e di liquidità, stravolgendo qualsiasi previsione originaria di cash flow.
Il primo rimedio sarà una gestione oculata degli utili 2019: è infatti presumibile una contrazione significativa della distribuzione di dividendi, per“patrimoni a lizza re” società in difficoltà.