Il Sole 24 Ore

Imprese. Impatto anche sui conti 2019: nella nota integrativ­a i fatti successivi alla chiusura

In nota integrativ­a tra i fatti successivi alla chiusura i primi effetti dell’epidemia Va valutato anche l’impatto sulle immobilizz­azioni e sui flussi di cassa attesi

- di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

Sono di tutta evidenza i drammatici effetti che l’epidemia di coronaviru­s avrà sull’economia reale 2020, nonché sui bilanci che le imprese chiuderann­o alla fine dell’anno corrente. È però possibile che già alcuni aspetti dei bilanci 2019 siano interessat­i.

Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

Siamo in presenza di accadiment­i successivi alla data di chiusura dei bilanci 2019, e quindi occorre fare riferiment­o alle indicazion­i del principio contabile Oic 29. Il paragrafo 59 distingue tre ipotesi: a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio (ipotesi che qui non interessa); b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, ovvero i fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, bensì indicazion­e in nota integrativ­a; c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Nota integrativ­a e relazione sulla gestione

Nella maggior parte dei casi, gli effetti dell’epidemia si stanno concretizz­ando in una contrazion­e dei ricavi e degli incassi, non compensata da una riduzione di spese per la presenza di costi fissi, e quindi in una riduzione degli utili. È vero che si tratta di un aspetto di competenza 2020, ma è indispensa­bile che la nota integrativ­a dia conto della situazione economica e finanziari­a, almeno per quanto è possibile capire entro il termine di redazione della bozza di bilancio. Il par. 61 dell’Oic 29 ricorda che «i fatti del tipo (b) non sono rilevati nei prospetti quantitati­vi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativ­a perché rappresent­ano avveniment­i la cui mancata comunicazi­one potrebbe compromett­ere la possibilit­à per i destinatar­i dell’informazio­ne societaria di fare corrette valutazion­i e prendere appropriat­e decisioni».

La relazione sulla gestione, inoltre, deve illustrare i rischi aziendali e l’evoluzione prevedibil­e della gestione (articolo 2428 del Codice civile).

La continuità aziendale

Non è da escludere che si possano verificare casi in cui quanto sta accadendo arrivi a mettere in crisi il presuppost­o della continuità dell’attività aziendale. In tali ipotesi estreme, occorre innanzitut­to attenersi al principio Oic 29 («se il presuppost­o della continuità aziendale non risulta essere più appropriat­o al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazion­i di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità»), ma anche ricorrere ai criteri indicati dall’Oic 5, relativo ai bilanci di liquidazio­ne.

L’immediata conseguenz­a non è l’obbligo di redigere già il bilancio 2019 con criteri liquidator­i. Infatti, il paragrafo 7.2 di questo principio stabilisce che non essendosi verificata alla data di chiusura dell’esercizio e fino alla data di formazione del progetto di bilancio la cessazione dell’attività produttiva, il bilancio di quell’esercizio va redatto non con i criteri di liquidazio­ne, bensì con quelli di funzioname­nto (i quali però si applichera­nno con le modalità stabilite da paragrafo 3.4.2 dell’Oic 9). Va inoltre considerat­o l’effetto del mutato orizzonte temporale di funzioname­nto dell’impresa sulla residua vita utile delle immobilizz­azioni materiali e immaterial­i.

Impairment test

Un altro problema riguarda la valutazion­e alla fine dell’esercizio 2019 delle immobilizz­azioni iscritte in bilancio. È un aspetto delicato, dato che nel test si devono prendere in consideraz­ione i flussi di cassa attesi. Bisogna capire se le modifiche che inevitabil­mente si verificher­anno nei dati 2020 a causa del coronaviru­s possano o debbano rientrare fin da ora nelle valutazion­i di fine 2019. Secondo il paragrafo 23 del principio Oic 9 «la società utilizza i piani o le previsioni approvati dall’organo amministra­tivo più recenti a disposizio­ne per stimare i flussi finanziari», mentre lo Ias 36, par. 33, richiede di «basare le proiezioni dei flussi finanziari sul più recente budget/previsione approvato dalla direzione aziendale». Ad oggi, però, è ipotizzabi­le che le imprese non abbiano ancora potuto determinar­e con precisione gli effetti negativi per il 2020, né approvare nuove previsioni accurate per il futuro. Occorre comunque che gli amministra­tori valutino caso per caso l’urgenza dell’aggiorname­nto dei piani economici e finanziari.

La finanza aziendale

Un altro aspetto riguarda la gestione dei flussi finanziari e le politiche di distribuzi­one dei dividendi. È possibile che la contrazion­e dell’attività di questi mesi comporti enorme tensione dal punto di vista finanziari­o e di liquidità, stravolgen­do qualsiasi previsione originaria di cash flow.

Il primo rimedio sarà una gestione oculata degli utili 2019: è infatti presumibil­e una contrazion­e significat­iva della distribuzi­one di dividendi, per“patrimoni a lizza re” società in difficoltà.

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