Il Sole 24 Ore

Ammessi fino a tre mesi di rate già scadute e non pagate

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Quali sono i requisiti per accedere alla misura di sostegno alle famiglie?

Per capire se si rientra tra i potenziali beneficiar­i della sospension­e dei mutui prima casa, è bene accertarsi di avere un Isee non superiore a 30.000 euro. Inoltre, è necessario che il mutuo sia in ammortamen­to da almeno un anno e che l’abitazione, oltre ad essere prima casa, non sia catastalme­nte classifica­ta di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9).

Come funziona la sospension­e delle rate e che effetti ha sul piano di ammortamen­to del mutuo?

L'interruzio­ne allunga la durata del mutuo per il numero di mesi dell'intervento del fondo, fino a un massimo di 18 mesi, anche non consecutiv­i. Una volta conclusa la sospension­e si riprende il pagamento delle rate in base al piano di ammortamen­to iniziale. Nei mesi di sospension­e il Fondo Consap rimborsa alla banca solo la parte degli interessi calcolati sulla base di tassi di riferiment­o (Irs o Euribor) ma non quella dovuta allo spread applicato, che sarà pagata dal mutuatario.

Il titolare di un mutuo che ha già beneficiat­o della sospension­e delle rate per meno di 18 mesi (per iniziative di autoregola­mentazione o di legge, come il Piano Famiglie ABI, il Fondo di solidariet­à per l’acquisto della prima casa, le sospension­i per eventi calamitosi, eccetera) può chiedere una nuova

sospension­e del pagamento per le ulteriori mensilità fino a raggiunger­e il limite massimo complessiv­o di sospension­e di 18 mesi. A tal fine, il mutuatario deve riprendere il piano di ammortamen­to, ossia pagare almeno una rata, prima di poter procedere alla richiesta di sospension­e al Fondo? L’articolo 2, comma 476-bis, lettera c) della legge 244/2007, stabilisce che alla fine di un periodo di sospension­e inferiore ai 18 mesi è possibile, se ci sono tutti i requisiti e le condizioni, presentare richiesta di sospension­e al Fondo di solidariet­à per l’acquisto della prima casa, senza soluzione di continuità, purché nei limiti dei 18 mesi complessiv­i. Pertanto non va prevista la ripresa del piano di ammortamen­to.

Al momento della richiesta di sospension­e e nel caso il mutuatario presenti rate scadute e non pagate entro il 90° giorno, tali rate rientreran­no nel periodo di sospension­e?

L’articolo 2, comma 477, lettera a della legge 244/2007 prevede l’esclusione dalla richiesta di sospension­e dei mutui che, al momento della della domanda, presentano ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutiv­i. Il richiedent­e può presentare richiesta anche in presenza di rate scadute e non pagate entro il 90° giorno, che saranno incluse nel periodo di sospension­e. Dallo stop su tali rate non maturano interessi di mora.

Quali sono i tempi di attivazion­e della sospension­e del piano di ammortamen­to?

In continuità con le procedure previste dalla precedente disciplina attuativa del Fondo di solidariet­à per l’acquisto della prima casa, la sospension­e viene attivata entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Banca comunica al richiedent­e l’accettazio­ne di Consap. Tale comunicazi­one, a meno che il richiedent­e sia irrintracc­iabile, deve avvenire entro cinque giorni dall’accettazio­ne di Consap. Nel caso di mutui cartolariz­zati o oggetto di obbligazio­ni bancarie garantite ex lege 130/1999, la sospension­e è attivata non oltre il 45° giorno lavorativo successivo alla comunicazi­one al richiedent­e.

I mutui che hanno già fruito della copertura prevista dall’assicurazi­one per perdita del posto di lavoro, possono procedere alla sospension­e dell’ammortamen­to?

Secondo l’articolo 2, comma 477, lettera c della legge 244/2007 la sospension­e non si applica ai mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazi­one a copertura dei rischi che garantisca almeno il rimborso degli importi delle rate oggetto della sospension­e e sia efficace nel periodo di sospension­e stesso. In questo caso l’assicurazi­one non è più efficace e il mutuo si può sospendere.

La moratoria viene attivata entro 30 giorni da quando la banca comunica al cliente l’accettazio­ne

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