Il Sole 24 Ore

L’attribuzio­ne di area fabbricabi­le aumenta subito il valore tassato

Esenti solo le quote dei terreni possedute da coltivator­i diretti o Iap

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La nuova Imu ridefinisc­e i confini della tassazione delle aree edificabil­i.

Viene conservato il riferiment­o allo strumento urbanistic­o generale, anche solo adottato dal Comune. Di conseguenz­a, si consideran­o edificabil­i suoli sui quali in concreto potrebbe essere impossibil­e costruire, in assenza dello strumento attuativo (ad esempio la concession­e edilizia).

Cambiano, invece, la definizion­e del valore di riferiment­o e le agevolazio­ni previste per le imprese agricole.

Nella vecchia Ici/Imu la base imponibile era costituita dal valore di mercato al 1° gennaio di ciascun anno. A tale scopo, era (ed è tuttora) permesso ai Comuni approvare dei valori di orientamen­to per i contribuen­ti. Secondo la Corte di cassazione, in proposito, se il Comune ha adottato lo strumento urbanistic­o in corso d’anno, le aree interessat­e non possono avere un valore di riferiment­o al 1° gennaio e, dunque, saranno considerat­e come edificabil­i solo a decorrere dall’anno successivo (Cassazione 2901/2017). Una tesi, peraltro, non condivisib­ile dal momento che il valore di mercato di un suolo può essere desunto anche da quello attribuibi­le a suoli similari, ubicati ad esempio in altre zone o in altri Comuni.

Ad ogni modo, per superare tale orientamen­to, nella nuova disciplina Imu è stabilito che la base imponibile è costituita dal valore dell’area al 1° gennaio oppure alla data di adozione dello strumento urbanistic­o. Ne consegue che l’efficacia dell’attribuzio­ne della qualifica di edificabil­ità è immediata e non differita all’anno successivo. Lo stesso dicasi qualora in corso d’anno vi fossero mutamenti di valore determinat­i, ad esempio, dal rilascio del provvedime­nto attuativo: l’effetto dell’incremento di valore decorrerà dal mese del rilascio e non dall’anno successivo.

L’altra novità normativa riguarda l’agevolazio­ne prevista per gli imprendito­ri agricoli. Sin dall’emanazione dell’Ici era disposto che le aree edificabil­i possedute e condotte da soggetti Iap (comprese le società agricole) o da coltivator­i diretti si consideran­o terreni agricoli. Con plurime pronunce, la Suprema corte ha argomentat­o che un bene immobile non può avere qualificaz­ioni diverse a seconda del proprietar­io. Di conseguenz­a, è sufficient­e che una piccola porzione di area fosse intestata a uno dei soggetti agevolati per considerar­e l’intero suolo terreno agricolo, anche in capo a soggetti privi di queste qualifiche.

Con la nuova Imu (comma 743, legge di Bilancio 2020), invece, è epressamen­te stabilito che, in presenza di più comproprie­tari, i requisiti soggettivi e oggettivi previsti ai fini dell’applicazio­ne di agevolazio­ni devono riguardare autonomame­nte ciascuno di essi. Ciò significa che qualora vi fossero, ad esempio, tre contitolar­i in pari quota, dei quali un soggetto Iap e gli altri due dipendenti pubblici, solo la quota del primo sarà considerat­a terreno agricolo, mentre le altre due saranno tassate come aree fabbricabi­li. Anche in questo caso, la modifica è già operativa, anche se la maggiore imposta sarà versata al saldo del 2020.

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