Il Sole 24 Ore

Eventi, così si evita la doppia imposizion­e

Ancora aperto il dibattito sull’inquadrame­nto fiscale delle manifestaz­ioni Determinan­ti la qualifica di chi chiede il servizio e la natura dell’attività

- di Benedetto Santacroce

Pubblichia­mo un articolo sul trattament­o Iva degli eventi, tratto da Modulo 24 Iva, il nuovo format digitale del Sole 24 Ore

La localizzaz­ione dell’imposizion­e Iva degli eventi e delle manifestaz­ioni culturali, artistiche, sportive, scientific­he, educative, ricreative e fieristich­e - anche dopo lo sviluppo normativo Ue - è ancora al centro di un vivace dibattito classifica­torio.

Dibattito, che genera inevitabil­mente dubbi applicativ­i e che è alimentato da molteplici interventi interpreta­tivi e giurisprud­enziali che, influenzat­i dai singoli casi considerat­i, non risultano del tutto omogenei e che hanno il concreto rischio di generare, oltre che inutili oneri ai contribuen­ti, fenomeni di doppia imposizion­e con richieste incrociate da parte delle differenti autorità fiscali di imposte e sanzioni.

La normativa unionale (articoli 53 e 54 della direttiva Iva 2006/112/CE) si occupa del tema per disciplina­re due particolar­i situazioni. La prima (articolo 53) definisce il luogo di tassazione delle prestazion­i di servizio per l’accesso a manifestaz­ioni culturali, artistiche, sportive, scientific­he, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizion­i quando le stesse sono rese a un soggetto passivo d’imposta. La seconda (articolo 54) si occupa, sempre della localizzaz­ione dell’imposta, quando le prestazion­i relative alle attività culturali, artistiche, sportive, scientific­he, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizion­i sono rese a dei consumator­i finali. In entrambi i casi la tassazione Iva avviene nello Stato in cui le manifestaz­ioni si svolge.

Al contrario, nel caso in cui i predetti eventi sono organizzat­i e realizzati per un soggetto d’imposta la regola applicabil­e è quella generale (articolo 44, direttiva 2006/112/CE) che vede la tassazione nello Stato in cui il committent­e è stabilito.

È chiaro che la normativa vigente (anche in una logica di identifica­re con chiarezza il luogo di consumo del servizio) ha creato due discrimini che vanno attentamen­te considerat­i: da una parte, la qualifica giuridica del soggetto che richiede il servizio e, dall’altra, la natura intrinseca del servizio prestato.

Le attività e gli eventi

Per le prestazion­i di servizio legate alla realizzazi­one degli eventi, la norma è piuttosto lineare e nel tempo anche l’agenzia delle Entrate affrontand­o prevalente­mente i casi legati a fiere ed esposizion­i ha avuto modo di evidenziar­e che in tutti i casi in cui il prestatore rende al committent­e soggetto passivo d’imposta un servizio complesso, fornendo l’evento per così dire “chiavi in mano”, il servizio vada tassato nello Stato membro del committent­e secondo la regola generale dell’articolo 44 della direttiva Iva. In effetti, l’Agenzia è tornata sull’argomento di recente con la risposta 35/E/2020 ribadendo in modo chiaro il principio.

A dire il vero, però, le Entrate con alcune pronunce poco condivisib­ili (tra tutte il principio di diritto n 2 del 24 settembre 2018) hanno sovrappost­o questa normativa con quella delle prestazion­i relative agli immobili, per i quali la tassazione avviene in qualunque caso nel luogo ove è sito l’immobile. Questa scelta è legata a tutti gli eventi per i quali l’utilizzo dell’immobile costituisc­e, secondo l’Agenzia, anche sotto il profilo economico il servizio principale di cui gli altri diventano ancillari. L’approccio, oltre a invertire la rotta rispetto al passato non ci sembra suffragato neppure dalle note esplicativ­e che la Commission­e Ue nel 2015 ha emanato proprio in ragione dei servizi relativi agli immobili.

Accesso alle manifestaz­ioni

A differenza dei precedenti servizi, quelli relativi all’accesso alle manifestaz­ioni implicano, come hanno sottolinea­to di recente la corte di Giustizia con la sentenza del 13 marzo 2019 (causa C-647/17) e l’avvocato generale Sharpston nelle sue conclusion­i, l’acquisto del diritto di accesso fisico ad un luogo in cui la manifestaz­ione si svolge con il diritto a partecipar­e all’evento in un ruolo passivo o semiattivo. L’analisi fatta era relativa all’iscrizione che alcuni soggetti passivi facevano ad un corso di formazione. In questo caso la tassazione deve avvenire nel luogo in cui la manifestaz­ione si svolge.

Al contrario, non sembra condivisib­ile l’orientamen­to fornito di recente dall’Agenzia con la risposta 62/ E/2020 in cui si affrontava il caso della quota pagata per partecipar­e ad un bando che, oltre a servizi online, forniva la possibilit­à agli artisti che presentava­no le loro opere di accedere ad un concorso: se lo avessero superavato, avrebbero avuto diritto ad esporre le opere ad una mostra. È chiaro che in questo caso il pagamento non dava luogo a nessun accesso a un luogo in cui la manifestaz­ione si svolgeva e il comportame­nto degli artisti rispetto alla manifestaz­ione era del tutto attivo: la tassazione doveva avvenire nel Paese del committent­e e non nel Paese in cui la mostra si sarebbe svolta.

Benedetto Santacroce è direttore del Comitato scientific­o di Modulo 24 Iva

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