Il Sole 24 Ore

Difesa in salita negli avvisi basati su inchieste della Gdf

Spesso vengono riportati solo gli stralci. Non rileva l’assenza di ok del giudice

- Antonio Iorio

La rilevanza penale di molte violazioni fiscali fa sì che spesso gli accertamen­ti emessi dalle Entrate si basino quasi esclusivam­ente su stralci di atti dell’indagine di polizia giudiziari­a. Stralci che però non sempre consentono un’adeguata difesa del contribuen­te, dal momento che in molti casi risultano parziali o omissati. Si pensi alle ipotesi di intercetta­zioni telefonich­e o ambientali riportate o allegate soltanto in parte nell’atto impositivo o ancora a verbali di interrogat­orio in cui vengono rese note solo alcune domande e risposte.

L’importanza e la frequenza nella prassi di tali situazioni emerge anche dalla circolare 1/2018 sull’attività di controllo della GdF, allorché viene testualmen­te rilevato che «una cospicua parte dei rilievi fiscali constatati in materia di imposte sui redditi e Iva dai Reparti si basa su elementi probatori acquisiti nell’ambito delle indagini di polizia giudiziari­a, eseguite sia in materia di reati fiscali che nel campo degli altri crimini economicof­inanziari e dei traffici illeciti». Peraltro, più l’indagine penale è risultata complessa e ha convolto molti soggetti, maggiore è la tendenza di riportare solo alcune parti dell’attività investigat­iva (anche per ovvie questioni di sintesi).

Il giudice tributario, secondo consolidat­a giurisprud­enza, può legittimam­ente fondare il proprio convincime­nto anche sulla generalità degli elementi di prova acquisiti nel processo penale, purché però tali elementi vengano sottoposti a un’autonoma valutazion­e, secondo le regole tipiche della distribuzi­one dell’onere probatorio valevoli ai soli fini fiscali.

In concreto, però, gli interessat­i in questi casi hanno obiettive difficoltà a difendersi compiutame­nte, anche perché le commission­i tributarie – in presenza di indagini penali sfociate in misure cautelari o addirittur­a in condanne – raramente contraddic­ono tali provvedime­nti e, quasi in automatico, respingono le eccezioni dei contribuen­ti, pur consapevol­i che i due processi siano del tutto autonomi, non fosse altro perché sorretti da regimi probatori molto differenti tra loro.

Quando poi succede che, a distanza di anni, il procedimen­to penale si risolve in senso favorevole al contribuen­te – anche solo limitatame­nte agli aspetti fiscali costituent­i reato – ormai le decisioni dei giudici tributari sono divenute irrevocabi­li.

In base agli articoli 33, comma 3, del Dpr 600/1973 e 63, comma 1, del decreto Iva, la Guardia di finanza – previa autorizzaz­ione dell’autorità giudiziari­a – utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie, acquisiti direttamen­te o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziari­a.

Non vi sono preclusion­i circa la natura del reato per il quale i poteri di polizia giudiziari­a sono stati esercitati, sicché è consentito l’utilizzo fiscale degli elementi emersi in ogni indagine penale, anche se non relativa a reati propriamen­te fiscali.

Il giudice nel rilasciare l’autorizzaz­ione deve valutare, caso per caso, la possibilit­à di concedere il nulla osta all’utilizzo, a fini fiscali, delle risultanze investigat­ive, anche prima del momento in cui l’indagato possa venire a conoscenza degli atti compilati. Secondo la giurisprud­enza ormai consolidat­a di legittimit­à tale autorizzaz­ione è prevista a salvaguard­ia del segreto delle indagini penali e non ha – diversamen­te da quella del procurator­e della Repubblica, prevista per l’accesso ai fini fiscali – alcuna finalità di stretta tutela nei confronti del contribuen­te o dei soggetti coinvolti nel procedimen­to penale. Ne consegue che eventuali irregolari­tà nella concession­e dell’autorizzaz­ione non determinan­o l’inutilizza­bilità degli elementi conoscitiv­i sui quali sia stato fondato l’accertamen­to tributario, neanche nell’ipotesi in cui questi siano stati acquisiti in assenza di autorizzaz­ione.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy