LA CASSAZIONE E L’UTILIZZO IN SEDE PENALE
1 DICHIARAZIONI DI TERZI
Le informazioni rese da persone informate sui fatti nel corso delle indagini preliminari rientrano a pieno titolo nel materiale
probatorio che il giudice tributario è tenuto a valutare, dovendo questi fornire le ragioni di un eventuale giudizio di inattendibilità. D’altro canto, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti, deve essere parimenti riconosciuta al contribuente la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale.
2 CONFESSIONI
Possono fondare l’accertamento anche da sole le dichiarazioni che, per il loro contenuto intrinseco, possano qualificarsi come
confessorie, se raccolte nell’ambito di un procedimento penale, direttamente presso il contribuente ovvero, in caso di società, per il rapporto di immedesimazione organica che li avvince, presso i soggetti che di fatto la amministrano o legalmente la rappresentano. Tali dichiarazioni, in quanto apprezzabili quali confessioni stragiudiziali, costituiscono pertanto una prova non già indiziaria, ma diretta, del maggior imponibile e, in quanto tale, non necessitano di ulteriori riscontri.
3 INTERCETTAZIONI
Il divieto di utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in «procedimenti» diversi da quello in cui furono disposte, non opera nel contenzioso
tributario, ma soltanto in ambito penale, non potendosi estendere arbitrariamente l’efficacia di una norma processuale penale, posta a garanzia dei diritti della difesa in quella sede, a dominii processuali diversi, come quello tributario, muniti di regole proprie. Non è violato il diritto alla riservatezza
delle comunicazioni (articolo 15 della Costituzione) in quanto le intercettazioni sono autorizzate da un giudice nell’ambito di un procedimento penale.