Stop alle maxi-sanzioni sui crediti se sono indicati nel quadro RU
Pena al 30% sull’importo non spettante individuato con controlli automatizzati Quella al 100-200% si può applicare solo se viene provata l’inesistenza
La Ctr Emilia Romagna si soffermasul distinguo – a livello sanzionatorio – tra credito d’imposta non spettante e inesistente, con la sentenza 2342 del 28 novembre scorso, sezione 7 (presidente Di Ruberto e relatore Mottola). Nel caso di specie si trattava del credito per ricerca e sviluppo.
La normativa di riferimento
In proposito, va ricordato che il comma 4 dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997 prevede l’irrogazione della sanzione del 30% (dell’utilizzo del credito) «nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti».
Invece, il successivo comma 5 dello stesso articolo di legge dispone la sanzione dal 100 al 200% nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. E stabilisce anche che «si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del presidente della Repubblica 600/1973 e all’articolo 54-bis del decreto del presidente della Repubblica 633/1972».
La sentenza della Ctr
La Ctr Emilia Romagna mette in luce proprio la “latitudine” di tale ultima previsione. Viene (correttamente) riscontrato che affinché un credito d’imposta risulti inesistente (con la sanzione dal 100 al 200%) devono coesistere i due requisiti previsti dalla norma:
il credito deve risultare privo, in tutto o in parte, dei suoi presupposti costitutivi;
la sua inesistenza non può essere riscontrata attraverso controlli automatizzati.
Nella stessa direzione depone anche la relazione illustrativa del Dlgs 158/2015 (che ha modificato l’articolo 13 del Dlgs 471/1997), nella quale si legge che «il riferimento operato al riscontro dell’esistenza del credito da utilizzare in compensazione mediante procedure automatizzate rappresenta condizione ulteriore a quella dell’esistenza sostanziale del credito, ed è volta ad evitare che si applichino le sanzioni più gravi quando il credito, pur sostanzialmente inesistente, può essere facilmente intercettato mediante controlli automatizzati, nel presupposto che la condotta del contribuente si connota per scarsa insidiosità».
Va rilevato, infatti, che ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 (controllo formale delle dichiarazioni) è attributo potere agli uffici (lettera d) del comma 2) di «determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti». In sostanza, la sussistenza o meno di un credito d’imposta risulta tra le fattispecie che possono essere verificate dalle Entrate mediante il controllo formale delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-ter.
La conclusione
Con la evidente conclusione che tutte le volte che un credito d’imposta risulta indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, essendo “intercettabile” mediante i controlli automatizzati previsti dall’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, la condotta del contribuente – in caso di utilizzo indebito - non può essere considerata fraudolenta, e quindi sanzionata con la penalità più grave dal 100 al 200% (e gli altri “corollari” previsti dalla norma) come credito inesistente.