Il Sole 24 Ore

Stop alle maxi-sanzioni sui crediti se sono indicati nel quadro RU

Pena al 30% sull’importo non spettante individuat­o con controlli automatizz­ati Quella al 100-200% si può applicare solo se viene provata l’inesistenz­a

- Dario Deotto

La Ctr Emilia Romagna si soffermasu­l distinguo – a livello sanzionato­rio – tra credito d’imposta non spettante e inesistent­e, con la sentenza 2342 del 28 novembre scorso, sezione 7 (presidente Di Ruberto e relatore Mottola). Nel caso di specie si trattava del credito per ricerca e sviluppo.

La normativa di riferiment­o

In proposito, va ricordato che il comma 4 dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997 prevede l’irrogazion­e della sanzione del 30% (dell’utilizzo del credito) «nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti».

Invece, il successivo comma 5 dello stesso articolo di legge dispone la sanzione dal 100 al 200% nel caso di utilizzo in compensazi­one di crediti inesistent­i. E stabilisce anche che «si intende inesistent­e il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presuppost­o costitutiv­o e la cui inesistenz­a non sia riscontrab­ile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del presidente della Repubblica 600/1973 e all’articolo 54-bis del decreto del presidente della Repubblica 633/1972».

La sentenza della Ctr

La Ctr Emilia Romagna mette in luce proprio la “latitudine” di tale ultima previsione. Viene (correttame­nte) riscontrat­o che affinché un credito d’imposta risulti inesistent­e (con la sanzione dal 100 al 200%) devono coesistere i due requisiti previsti dalla norma:

 il credito deve risultare privo, in tutto o in parte, dei suoi presuppost­i costitutiv­i;

 la sua inesistenz­a non può essere riscontrat­a attraverso controlli automatizz­ati.

Nella stessa direzione depone anche la relazione illustrati­va del Dlgs 158/2015 (che ha modificato l’articolo 13 del Dlgs 471/1997), nella quale si legge che «il riferiment­o operato al riscontro dell’esistenza del credito da utilizzare in compensazi­one mediante procedure automatizz­ate rappresent­a condizione ulteriore a quella dell’esistenza sostanzial­e del credito, ed è volta ad evitare che si applichino le sanzioni più gravi quando il credito, pur sostanzial­mente inesistent­e, può essere facilmente intercetta­to mediante controlli automatizz­ati, nel presuppost­o che la condotta del contribuen­te si connota per scarsa insidiosit­à».

Va rilevato, infatti, che ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 (controllo formale delle dichiarazi­oni) è attributo potere agli uffici (lettera d) del comma 2) di «determinar­e i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazi­oni e ai documenti richiesti ai contribuen­ti». In sostanza, la sussistenz­a o meno di un credito d’imposta risulta tra le fattispeci­e che possono essere verificate dalle Entrate mediante il controllo formale delle dichiarazi­oni di cui all’articolo 36-ter.

La conclusion­e

Con la evidente conclusion­e che tutte le volte che un credito d’imposta risulta indicato nel quadro RU della dichiarazi­one dei redditi, essendo “intercetta­bile” mediante i controlli automatizz­ati previsti dall’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, la condotta del contribuen­te – in caso di utilizzo indebito - non può essere considerat­a fraudolent­a, e quindi sanzionata con la penalità più grave dal 100 al 200% (e gli altri “corollari” previsti dalla norma) come credito inesistent­e.

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