Il Sole 24 Ore

La donazione di quote con piccola rendita non è un «vitalizio»

Bocciata la riqualific­azione dell’ufficio che aveva negato la liberalità modale

- Alessia Urbani Neri

L’ufficio non può riqualific­are un contratto di donazione modale in costituzio­ne di rendita vitalizia, senza verificare in concreto l’effettiva aleatoriet­à del rapporto. L’atto, infatti, ai fini dell’imposta di registro va interpreta­to sulla base della volontà reale delle parti espressa nel negozio giuridico soggetto a registrazi­one, poiché si tratta di un tributo sulla “ricchezza” espressa dall’atto. A dirlo è la Ctp Brescia 690/2/2019 (presidente e relatore Vitali).

La sentenza riconosce come atto di donazione modale il contratto con cui una madre 87enne aveva donato al proprio figlio quote societarie per 488.941,24 euro, ponendo a carico del figlio/beneficiar­io l’onere di corrispond­ere alla madre/donante una rendita vitalizia del valore contrattua­le di 14.400 euro annuali. In particolar­e l’ufficio, prendendo in consideraz­ione il valore contabile delle quote sociali donate e della rendita vitalizia, come indicato nel rogito e senza procedere a una loro capitalizz­azione, aveva negato il carattere liberale proprio della donazione riqualific­ando l’atto come costituzio­ne di rendita vitalizia, soggetta al versamento dell’imposta di registro in misura proporzion­ale.

Così operando, tuttavia, l’amministra­zione avrebbe messo in relazione il valore della rendita, posta quale onere a carico del donatario, come emergente dall’atto di donazione, con quello delle quote societarie trasferite, omettendo di procedere a una capitalizz­azione del vitalizio per rendere il suo valore attuale e, dunque, raffrontar­lo con il valore del cespite donato, così valutando il concreto interesse perseguito dalle parti.

Il collegio ha respinto la tesi dell’amministra­zione, in base ai seguenti elementi:

 la mancanza di aleatoriet­à dell’atto soggetto a registrazi­one, che è invece propria del contratto costitutiv­o di rendita vitalizia;

 l’elevata età della madre donante ( 87 anni)

 l’assenza di sproporzio­ne tra il valore delle prestazion­i dovute dal figlio/beneficiar­io, attualizza­te nel loro ammontare, rispetto alle quote societarie donate.

In base all’articolo 20 del Dpr 131/86 l’imposta di registro viene applicata «secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazi­one» che impongono di verificare l’onere posto a carico del beneficiar­io della donazione e la sua gravosità in termini economici rispetto al valore del cespite patrimonia­le donato. In tal senso , quando il beneficiar­io è prossimo alla morte, per età o malattia, e l’entità della rendita è inferiore al frutto o agli utili ricavabili dal cespite patrimonia­le trasferito sono escluse l’aleatoriet­à e la costituzio­ne di una rendita vitalizia (Cassazione 1467/18 e 20645/18).

Nel caso in esame il valore della rendita, come capitalizz­ata in consideraz­ione dell’età del beneficiar­io (87enne), era inferiore alle quote donate. Pertanto, il negozio giuridico non poteva qualificar­si come rendita vitalizia, ma come donazione modale. Nel caso di specie, la rendita è solo un modo per limitare o ridurre il valore della liberalità posta in essere, non potendosi qualificar­e come corrispett­ivo per la cessione delle quote, capace di imprimere al contratto un carattere di onerosità.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy