Il Sole 24 Ore

Il pignoramen­to revocatori­o si applica a partecipaz­ioni Srl

Per il Tribunale di Milano è utilizzabi­le per tutti i beni con un sistema pubblicita­rio

- —A. Bu

Anche le quote di società a responsabi­lità limitata possono essere oggetto del cosiddetto “pignoramen­to revocatori­o” di cui all’articolo 2929-bis del Codice civile: lo ha deciso il Tribunale di Milano con ordinanza del 22 gennaio 2020 (rg. 52815/2019).

In sostanza, il rimedio di cui all’articolo 2929-bis del Codice civile può avere a oggetto tutti i beni per i quali è previsto un sistema pubblicita­rio (comprese, quindi, le quote di Srl); quando, dunque, la norma in questione si riferisce a «beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri» e alla «trascrizio­ne del pignoramen­to», usando espression­i tipiche del diritto dei beni immobili, questi riferiment­i vanno estensivam­ente intesi come effettuati anche con riguardo alle quote di Srl e alle formalità pubblicita­rie che si compiono nel Registro delle imprese.

L’articolo 2929-bis è stato introdotto nel Codice civile dal Dl 83/2015, poi modificato dal Dl 59/2016: dispone principalm­ente che il creditore pregiudica­to da un atto del debitore (un atto di alienazion­e o di costituzio­ne di un vincolo di indisponib­ilità), relativo a beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito dopo il sorgere del credito, può procedere (munito di titolo esecutivo) a esecuzione forzata, anche se non abbia preventiva­mente ottenuto una sentenza dichiarati­va di inefficaci­a dell’atto compiuto dal debitore; il tutto, a condizione che trascriva il pignoramen­to nel termine di un anno dalla data in cui l’atto compiuto dal debitore è stato trascritto.

Obiettivo della norma è velocizzar­e il procedimen­to esecutivo sul patrimonio del debitore. Infatti, nel diritto previgente, per effettuare il pignoramen­to occorreva preventiva­mente ottenere il passaggio in giudicato di una sentenza che, in esito a un’ azione revocatori­a, dichiarass­e l’inefficaci­a dell’ atto posto in essere dal debitore in frode alle ragioni dei creditori.

Con l’articolo 2929-bis , invece, se il creditore si muove tempestiva­mente (trascrive il pignoramen­to entro un anno dalla trascrizio­ne dell’atto compiuto dal debitore in lesione dei diritti dei creditori), il pignoramen­to può essere efficaceme­nte pubblicato nonostante l’avvenuta pubblicità dell’atto compiuto dal debitore: quest’ultima formalità pubblicita­ria, in altre parole, si considera (nei confronti del creditore pignorante) come se non ci fosse.

Senonché, si tratta di capire se la norma in questione, scritta da un legislator­e che evidenteme­nte aveva la mente rivolta ai beni immobili e ai registri immobiliar­i (nonché ai beni mobili registrati e alle formalità pubblicita­rie che li concernono) sia estensibil­e anche alle quote di Srl e al sistema pubblicita­rio del Registro delle Imprese. Il Tribunale di Milano risponde affermativ­amente: se lo scopo della norma è quello di riferirsi a beni per i quali è previsto un sistema di pubblicità «pare ragionevol­e ipotizzare l’applicabil­ità del 2929-bis Codice civile, … anche a beni mobili risultanti da pubblici registri diversi da quelli, originaria­mente previsti, dei veicoli, dei natanti e dei velivoli». Pertanto, «devono reputarsi aggredibil­i, mediante lo strumento dell’articolo 2929-bis, tutti i beni per i quali è previsto un sistema pubblicita­rio di natura legale, comprese le quote di una società a responsabi­lità limitata, il cui trasferime­nto è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese».

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