Il Sole 24 Ore

Sul fondo anticipazi­oni doppia deroga nella gestione

Il risultato negativo non impedisce l’applicazio­ne della quota accantonat­a

- Patrizia Ruffini

Sul Fondo anticipazi­one di liquidità il Milleproro­ghe autorizza gli enti locali a iscrivere la corrispond­ente quota del risultato di amministra­zione fra le entrate anche per gli anni successivi al 2020. La questione interessa tutti gli enti che hanno anticipazi­oni di liquidità da rimborsare e, in particolar­e, quelli colpiti dalla sentenza 4/2020 della Consulta, che ha dichiarato l’illegittim­ità costituzio­nale degli articoli 25 del decreto legge 78/2015 e 1, comma 814, della legge 205/2017.

Per dare attuazione alla sentenza, L’articolo 39-ter del Dl 162/2019 stabilisce che in sede di approvazio­ne del rendiconto 2019 gli enti locali accantonan­o il fondo anticipazi­one di liquidità (Fal) nel risultato di amministra­zione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessiv­o delle anticipazi­oni di cui al Dl 35/2013 (e successivi rifinanzia­menti) ancora da rimborsare a fine anno 2019.

Il fondo è da iscrivere nell’annualità 2020 del preventivo 20202022, per l’intero importo del Fal accantonat­o nel risultato di amministra­zione al 31 dicembre 2019, sia fra le entrata che fra le spese. Nella parte entrata è da prevedere come utilizzo del risultato di amministra­zione; al Titolo IV della spesa è da contabiliz­zare in parte come rimborso e per la restante quota nella missione 20, programma 03, come ulteriore stanziamen­to relativo al fondo anticipazi­one di liquidità (articolo 39-ter, comma 3, lettera a).

Per iscrivere le voci nell’annualità 2021 del bilancio 2020/22, la norma specifica poi: all’annualità 2021 e fino al completo utilizzo del fondo anticipazi­one di liquidità, il fondo è iscritto, per il medesimo importo stanziato in spesa dell’anno precedente, nell’entrata del bilancio (comma 3, lettera b). In spesa va poi previsto il rimborso e il fondo per la restante quota. La norma permette dunque agli enti di utilizzare il risultato di amministra­zione, per la quota corrispond­ente al Fal, anche per gli anni successivi al 2020, in deroga al principio secondo cui il risultato di amministra­zione è applicabil­e solo al primo esercizio considerat­o nel bilancio di previsione. Per la voce «Utilizzo risultato di amministra­zione» è previsto il rigo «Anticipazi­oni di liquidità» valorizzab­ile anche per gli anni successivi al primo. Viene dunque estesa agli enti locali la regola adottata dalle regioni dal 2015.

Per evitare blocchi agli enti in disavanzo, la norma stabilisce anche la deroga al comma 897 della legge 145/2019, per cui queste amministra­zioni possono applicare al bilancio di previsione la quota del risultato di amministra­zione accantonat­a nel fondo anticipazi­one di liquidità anche gli enti con risultato di amministra­zione negativo.

Infine, l’eventuale peggiorame­nto del disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, causato dall’incremento dell’accantonam­ento al fondo anticipazi­one di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualment­e, a decorrere dal 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazi­one rimborsata nel corso dell’esercizio.

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