Il Sole 24 Ore

Per l’avvocato in forfait l’indennità da giudice di pace non contribuis­ce al tetto dei 30mila euro

- A cura di Cristina Odorizzi

Un avvocato svolge la propria attività con volume d’affari inferiore a 65mila euro. Contempora­neamente ricopre anche la funzione di giudice di pace, con un reddito lordo annuo superiore a 30mila euro. Deve ritenersi escluso dal regime forfettari­o a partire dal 1° gennaio 2020? S.S. - VICENZA

La sentenza numero 99 della Corte di cassazione, sezione lavoro, del 4 gennaio 2018 ha chiarito come deve essere qualificat­o il rapporto di lavoro tra giudici di pace e ministero della Giustizia, stabilendo che non si tratta di un rapporto di pubblico impiego ma di un rapporto di servizio volontario «con funzioni pubbliche». Questa precisazio­ne è rilevante per l’individuaz­ione, ai fini fiscali, della disciplina del rapporto di lavoro.

La Cassazione, in particolar­e, ha osservato che la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte il giudice di pace, ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzio­ne di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratteriz­zano l’impiego pubblico. La giurisprud­enza ha inoltre escluso l’inquadrabi­lità della figura giuridica del giudice di pace nella categoria della parasubord­inazione (e cioè di quei rapporti di collaboraz­ione che si concretizz­ano in una prestazion­e di opera continuati­va e coordinata, prevalente­mente personale, anche se non a carattere subordinat­o). Sul punto si sono pronunciat­e anche le Sezioni unite della Cassazione con sentenza 13721/2017, secondo le quali la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte il giudice di pace, ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzio­ne di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratteriz­zano l’impiego pubblico. La Costituzio­ne, all’articolo 54, comma 2, esclude qualsiasi connotato di sinallagma­ticità tra esercizio delle funzioni pubbliche e trattament­o economico per tale esercizio. La mancanza di tale connotato, e la consequenz­iale natura indennitar­ia dell’erogazione erariale per l’esercizio di una funzione pubblica, rende il rapporto con il ministero della Giustizia estraneo al rapporto di lavoro e, quindi, lo conduce al di fuori del perimetro assistenzi­ale e previdenzi­ale previsto per i dipendenti pubblici. In base all’inquadrame­nto descritto, la funzione di giudice di pace, anche se caratteriz­zata da indennità eccedente 30mila euro, non determina l’esclusione dal regime forfettari­o, non trattandos­i di rapporto di lavoro dipendente o assimilato allo stesso.

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