Per l’avvocato in forfait l’indennità da giudice di pace non contribuisce al tetto dei 30mila euro
Un avvocato svolge la propria attività con volume d’affari inferiore a 65mila euro. Contemporaneamente ricopre anche la funzione di giudice di pace, con un reddito lordo annuo superiore a 30mila euro. Deve ritenersi escluso dal regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2020? S.S. - VICENZA
La sentenza numero 99 della Corte di cassazione, sezione lavoro, del 4 gennaio 2018 ha chiarito come deve essere qualificato il rapporto di lavoro tra giudici di pace e ministero della Giustizia, stabilendo che non si tratta di un rapporto di pubblico impiego ma di un rapporto di servizio volontario «con funzioni pubbliche». Questa precisazione è rilevante per l’individuazione, ai fini fiscali, della disciplina del rapporto di lavoro.
La Cassazione, in particolare, ha osservato che la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte il giudice di pace, ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l’impiego pubblico. La giurisprudenza ha inoltre escluso l’inquadrabilità della figura giuridica del giudice di pace nella categoria della parasubordinazione (e cioè di quei rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato). Sul punto si sono pronunciate anche le Sezioni unite della Cassazione con sentenza 13721/2017, secondo le quali la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte il giudice di pace, ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l’impiego pubblico. La Costituzione, all’articolo 54, comma 2, esclude qualsiasi connotato di sinallagmaticità tra esercizio delle funzioni pubbliche e trattamento economico per tale esercizio. La mancanza di tale connotato, e la consequenziale natura indennitaria dell’erogazione erariale per l’esercizio di una funzione pubblica, rende il rapporto con il ministero della Giustizia estraneo al rapporto di lavoro e, quindi, lo conduce al di fuori del perimetro assistenziale e previdenziale previsto per i dipendenti pubblici. In base all’inquadramento descritto, la funzione di giudice di pace, anche se caratterizzata da indennità eccedente 30mila euro, non determina l’esclusione dal regime forfettario, non trattandosi di rapporto di lavoro dipendente o assimilato allo stesso.