Il Sole 24 Ore

Condominio di villette: bonus anche per una sola facciata

-

Abito in una villetta a schiera che fa parte di un condominio di nove villette. Volendo tinteggiar­e solo la facciata della mia abitazione, posso comunque accedere alla detrazione del 90 per cento?

Consideran­do che si tratta di un condominio, sono previsti adempiment­i particolar­i?

R.B. - MILANO

La risposta al primo quesito è affermativ­a in quanto le villette, pur facendo parte di un condominio, sono accatastat­e separatame­nte e autonome; ricorrono quindi tutti gli estremi di legge per l’applicazio­ne della detrazione. L’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, ha introdotto per il solo 2020 il “bonus facciate”. Si tratta di una detrazione d’imposta pari al 90 per cento delle spese documentat­e e sostenute dal contribuen­te per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiat­ura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle zone territoria­li omogenee A e B indicate dal Dm 1444/1968. Con la circolare 2/E/2019 sono state fornite le prime indicazion­i utili in ordine all’applicazio­ne della detrazione. Tra l’altro, l’agenzia delle Entrate precisa che i soggetti beneficiar­i (persone fisiche, enti pubblici e privati commercial­i e non, società semplici, associazio­ni tra profession­isti, società di persone e società di capitali) devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori (risultante dai titoli urbanistic­i abilitativ­i) o al momento del sostenimen­to delle spese, se antecedent­e al predetto avvio. La detrazione è ammessa a fronte del sostenimen­to delle spese relative a interventi finalizzat­i al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti (anche strumental­i) o su unità immobiliar­i esistenti di qualsiasi categoria catastale; tali fabbricati devono essere ubicati nelle zone territoria­li omogenee A e B indicate dal Dm 1444/1968, o «in zone a queste assimilabi­li in base alla normativa regionale e ai regolament­i edilizi comunali», come risultanti dalle certificaz­ioni urbanistic­he rilasciate dagli enti territoria­li competenti. L’agevolazio­ne riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, e cioè sull’intero perimetro esterno dello stabile e non già sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico. Nel caso del lettore, quindi, la detrazione è applicabil­e nel rispetto di quanto appena descritto. Ai fini dell’agevolazio­ne non operano limiti di spesa massima e nemmeno limiti di detrazione riconosciu­ta. In ordine agli adempiment­i, per i soggetti Irpef non titolari di reddito d’impresa, come nel caso in esame, si rimanda in generale alle disposizio­ni contenute nel Dm 41/1998, che regola le procedure d’accesso alle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986 (per esempio, pagamento con bonifico parlante, indicazion­e dei dati catastali dell’immobile, comunicazi­one all’Asl, conservazi­one delle fatture e delle ricevute di pagamento, preventiva acquisizio­ne delle abilitazio­ni amministra­tive edilizie richieste).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy