Condominio di villette: bonus anche per una sola facciata
Abito in una villetta a schiera che fa parte di un condominio di nove villette. Volendo tinteggiare solo la facciata della mia abitazione, posso comunque accedere alla detrazione del 90 per cento?
Considerando che si tratta di un condominio, sono previsti adempimenti particolari?
R.B. - MILANO
La risposta al primo quesito è affermativa in quanto le villette, pur facendo parte di un condominio, sono accatastate separatamente e autonome; ricorrono quindi tutti gli estremi di legge per l’applicazione della detrazione. L’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, ha introdotto per il solo 2020 il “bonus facciate”. Si tratta di una detrazione d’imposta pari al 90 per cento delle spese documentate e sostenute dal contribuente per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle zone territoriali omogenee A e B indicate dal Dm 1444/1968. Con la circolare 2/E/2019 sono state fornite le prime indicazioni utili in ordine all’applicazione della detrazione. Tra l’altro, l’agenzia delle Entrate precisa che i soggetti beneficiari (persone fisiche, enti pubblici e privati commerciali e non, società semplici, associazioni tra professionisti, società di persone e società di capitali) devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori (risultante dai titoli urbanistici abilitativi) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al predetto avvio. La detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti (anche strumentali) o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale; tali fabbricati devono essere ubicati nelle zone territoriali omogenee A e B indicate dal Dm 1444/1968, o «in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali», come risultanti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti territoriali competenti. L’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, e cioè sull’intero perimetro esterno dello stabile e non già sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico. Nel caso del lettore, quindi, la detrazione è applicabile nel rispetto di quanto appena descritto. Ai fini dell’agevolazione non operano limiti di spesa massima e nemmeno limiti di detrazione riconosciuta. In ordine agli adempimenti, per i soggetti Irpef non titolari di reddito d’impresa, come nel caso in esame, si rimanda in generale alle disposizioni contenute nel Dm 41/1998, che regola le procedure d’accesso alle detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/1986 (per esempio, pagamento con bonifico parlante, indicazione dei dati catastali dell’immobile, comunicazione all’Asl, conservazione delle fatture e delle ricevute di pagamento, preventiva acquisizione delle abilitazioni amministrative edilizie richieste).