Il fisioterapista non iscritto deve comunicare i dati
Un fisioterapista, non ancora iscritto all’albo nel gennaio 2020, deve inviare le fatture emesse nell’anno 2019 al sistema tessera sanitaria?
A.G. - LECCE
La risposta è affermativa. Anche il fisioterapista non iscritto all’albo è tenuto all’invio dei dati relativi alla spesa sanitaria privata. Il tema posto dal lettore è oggetto di una delle risposte alle domande più frequenti presenti sul sito del Sistema tessera sanitaria, ove si legge che, oltre ai soggetti obbligati dal 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dal 2016 (strutture autorizzate a norma dell’articolo 8–ter del Dlgs 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ex articolo 70, comma 2, del Dlgs 193/2006 (parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenute all’invio dei dati di spesa sanitaria privata (anche se non iscritte all’albo) numerose altre tipologie di soggetti, tra cui – appunto – i fisioterapisti.
L’elenco dei nuovi obbligati all’adempimento comprende le strutture della sanità militare, la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (Anmig), gli iscritti all’albo dei biologi e gli iscritti ai nuovi albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del ministero della Salute del 13 marzo 2018.
Tra questi ultimi, oltre ai fisioterapisti, vengono indicati i tecnici sanitari di laboratorio biomedico, i tecnici audiometristi, i tecnici audioprotesisti, i tecnici ortopedici,