Il Sole 24 Ore

Le condizioni per il rientro agevolato dalla Francia

- A cura di Michela Magnani

Un contribuen­te, cittadino italiano che risulta iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) dal 1° dicembre 2019, lavora dal 1° luglio 2018 come dipendente in Francia e vi risiede, avendo anche un contratto di affitto francese e relative utenze intestate a decorrere dal 1° marzo 2018. Si chiede se il contribuen­te può fruire dell’agevolazio­ne relativa al regime impatriati e, in caso positivo, a decorrere da quale data. A mio parere, come confermato dalla normativa, l’iscrizione all’Aire non. è indispensa­bile, e la residenza fiscale negli anni 2018 e 2019 è comprovata dal contratto di lavoro dipendente e dal contratto di affitto con relative utenze. Pertanto il contribuen­te, risultando non residente fiscalment­e in Italia negli anni 2018 e 2019, potrà fruire del regime premiale al più tardi dal 1° luglio 2020.

S.M. - SONDRIO

L’articolo 16, comma 1, del Dlgs 147/2015 – dopo le modifiche introdotte dal Dl 124/2019 e in vigore dal periodo d’imposta 2019 per i soggetti che trasferisc­ono la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 – prevede che «i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferisc­ono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubbica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessiv­o limitatame­nte al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferime­nto e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; b) l’attività lavorativa è prestata prevalente­mente nel territorio italiano». Inoltre, il nuovo comma 5–ter prevede che «i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzion­e contro le doppie imposizion­i sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a)» (due periodi d’imposta).

Ciò premesso, dato che il contribuen­te si è iscritto all’Aire il 1° dicembre 2019, sulla base della normativa italiana è considerat­o fiscalment­e residente in Italia per il 2018 e il 2019, anche se viveva e lavorava in Francia e aveva un contratto di lavoro dipendente con una ditta francese e un contratto di affitto con relative utenze dal 2018. Tali elementi non sono infatti sufficient­i a dimostrare la residenza in Francia in base alle convenzion­i internazio­nali contro le doppie imposizion­i, così come è previsto dalla nuova normativa nell’ipotesi in cui il soggetto che vorrebbe godere delle agevolazio­ni fiscali previste dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 non si sia cancellato dall’anagrafe della popolazion­e residente e iscritto all’Aire. Pertanto, il contribuen­te deve prima verificare se, nel 2018 e nel 2019, sussisteva­no i presuppost­i per essere considerat­o fiscalment­e residente in Francia anche sulla base della normativa francese. In caso positivo, essendo fiscalment­e residente sia in Italia che in Francia, sussistere­bbe il presuppost­o della doppia residenza e, in applicazio­ne delle regole previste dall’articolo 4, comma 2, della convenzion­e stipulata tra l’Italia e la Francia per evitare le doppie imposizion­i (ratificata con legge 20/1992) il contribuen­te potrà individuar­e in quale dei due Paesi si possa considerar­e residente in quegli anni. Se risulta che era fiscalment­e residente in Francia, lo stesso potrà fruire della norma agevolativ­a già dal 2020. Diversamen­te, consideran­do che a decorrere dal periodo d’imposta 2020 il contribuen­te non è più residente fiscalment­e in Italia, potrà rientrare in Italia avendo acquisito

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