Le condizioni per il rientro agevolato dalla Francia
Un contribuente, cittadino italiano che risulta iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) dal 1° dicembre 2019, lavora dal 1° luglio 2018 come dipendente in Francia e vi risiede, avendo anche un contratto di affitto francese e relative utenze intestate a decorrere dal 1° marzo 2018. Si chiede se il contribuente può fruire dell’agevolazione relativa al regime impatriati e, in caso positivo, a decorrere da quale data. A mio parere, come confermato dalla normativa, l’iscrizione all’Aire non. è indispensabile, e la residenza fiscale negli anni 2018 e 2019 è comprovata dal contratto di lavoro dipendente e dal contratto di affitto con relative utenze. Pertanto il contribuente, risultando non residente fiscalmente in Italia negli anni 2018 e 2019, potrà fruire del regime premiale al più tardi dal 1° luglio 2020.
S.M. - SONDRIO
L’articolo 16, comma 1, del Dlgs 147/2015 – dopo le modifiche introdotte dal Dl 124/2019 e in vigore dal periodo d’imposta 2019 per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 – prevede che «i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubbica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; b) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano». Inoltre, il nuovo comma 5–ter prevede che «i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a)» (due periodi d’imposta).
Ciò premesso, dato che il contribuente si è iscritto all’Aire il 1° dicembre 2019, sulla base della normativa italiana è considerato fiscalmente residente in Italia per il 2018 e il 2019, anche se viveva e lavorava in Francia e aveva un contratto di lavoro dipendente con una ditta francese e un contratto di affitto con relative utenze dal 2018. Tali elementi non sono infatti sufficienti a dimostrare la residenza in Francia in base alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, così come è previsto dalla nuova normativa nell’ipotesi in cui il soggetto che vorrebbe godere delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 non si sia cancellato dall’anagrafe della popolazione residente e iscritto all’Aire. Pertanto, il contribuente deve prima verificare se, nel 2018 e nel 2019, sussistevano i presupposti per essere considerato fiscalmente residente in Francia anche sulla base della normativa francese. In caso positivo, essendo fiscalmente residente sia in Italia che in Francia, sussisterebbe il presupposto della doppia residenza e, in applicazione delle regole previste dall’articolo 4, comma 2, della convenzione stipulata tra l’Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni (ratificata con legge 20/1992) il contribuente potrà individuare in quale dei due Paesi si possa considerare residente in quegli anni. Se risulta che era fiscalmente residente in Francia, lo stesso potrà fruire della norma agevolativa già dal 2020. Diversamente, considerando che a decorrere dal periodo d’imposta 2020 il contribuente non è più residente fiscalmente in Italia, potrà rientrare in Italia avendo acquisito