Il Sole 24 Ore

Il fabbricato collabente non è area edificabil­e

- Attilio Calvano e Alfredo Calvano

Un contribuen­te intende alienare un immobile collabente accatastat­o F/2, che ha ereditato.

Tale cessione è imponibile ai fini delle imposte dirette, potendo essere assimilata dall’agenzia delle Entrate a una cessione di area fabbricabi­le?

Per evitare l’eventuale tassazione, il contribuen­te potrebbe effettuare una rivalutazi­one del terreno anche se catastalme­nte è censito come F/2? Oppure, riaccatast­ando l’immobile in A/2 prima di alienarlo, potrebbe evitare la tassazione senza aspettare il decorso del quinquenni­o?

M.M. - BRESCIA

Gli immobili classifica­ti nella categoria catastale F/2 come unità collabenti (in quanto diruti, fatiscenti comunque non atti alla loro naturale funzionali­tà) perdono la qualificaz­ione economico–giuridica di fabbricati ma non assumono quella di aree edificabil­i; l’autonoma identità giuridica di queste ultime viene a ripristina­rsi soltanto nel momento in cui interviene la (definitiva) demolizion­e del manufatto che insiste su di esse. Queste affermazio­ni, contenute nella risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello 357 del 30 agosto 2019, inducono a escludere che la vendita del fabbricato – acquisito per succession­e ereditaria e attualment­e classifica­to come collabente (rispetto alla originaria classifica­zione catastale nella categoria A2) – possa dare luogo al realizzo di una plusvalenz­a imponibile nell’ambito dei redditi diversi, non essendo configurab­ile la sua consistenz­a alla stregua di un’area edificabil­e. In questo senso si esprime anche l’ordinanza 16251/2019 della Cassazione, in cui viene sancito che un’area già edificata non può essere riqualific­ata come area da edificare per il solo fatto che il fabbricato su di essa insistente venga ristruttur­ato o demolito per ricostruir­ne un altro anche di differente cubatura.

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