Il Sole 24 Ore

Il Tfm dell’amministra­tore è soggetto a ritenuta del 20%

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Riguardo all’erogazione del trattament­o di fine mandato per l’amministra­tore di società, vorrei sapere se l’importo è da assoggetta­re a contributi e se, sull’ammontare del Tfm, dedotti i contributi, si applica l’aliquota del 20% da versare con codice tributo 1012.

R.C. - GROSSETO

In base all’articolo 17, comma 1, lettera c, del Tuir (Dpr 917/1986), il trattament­o di fine mandato – che, al pari di tutte le somme percepite in relazione agli uffici di amministra­tore, costituisc­e reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1, lettera c–bis del Tuir (Dpr 917/1986) – è soggetto alla tassazione separata «se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto».

In presenza dei presuppost­i previsti dalla norma e cioè qualora il diritto alla percezione dell’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto ovvero nell’ambito di una transazion­e relativa alla risoluzion­e del rapporto, la società erogante, in qualità di sostituto d’imposta, ex articolo 24, comma 1, ultimo periodo, del Dpr 600/1973, applica una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20% in luogo della ritenuta per scaglioni crescenti ex articolo 11 del Tuir, Dpr 917/1986 (da versare con il codice 1012, come precisato dalle istruzioni del modello 770). Successiva­mente, secondo gli articoli 21, comma 1, e 17, ultimo periodo, del Tuir, le Entrate procedono alla liquidazio­ne dell’imposta definitiva­mente dovuta sulle somme percepite dal contribuen­te, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte determinat­e sulla base del reddito medio netto del biennio precedente a quello in cui è sorto il diritto alla loro percezione, oppure facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessiv­o dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuen­te. Quindi, in presenza dei presuppost­i, l’applicazio­ne della tassazione separata sul trattament­o di fine mandato determina un beneficio per il percettore del reddito, in quanto l’indennità di fine mandato viene esclusa dalla tassazione sulla base delle aliquote progressiv­e e dall’applicazio­ne delle addizional­i regionali e comunali. Infine si precisa che il Tfm, costituend­o compenso, è soggetto a contributi fino all’importo del massimale annuo, qualora non ancora raggiunto nell’anno di erogazione dello stesso.

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