Il Tfm dell’amministratore è soggetto a ritenuta del 20%
Riguardo all’erogazione del trattamento di fine mandato per l’amministratore di società, vorrei sapere se l’importo è da assoggettare a contributi e se, sull’ammontare del Tfm, dedotti i contributi, si applica l’aliquota del 20% da versare con codice tributo 1012.
R.C. - GROSSETO
In base all’articolo 17, comma 1, lettera c, del Tuir (Dpr 917/1986), il trattamento di fine mandato – che, al pari di tutte le somme percepite in relazione agli uffici di amministratore, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1, lettera c–bis del Tuir (Dpr 917/1986) – è soggetto alla tassazione separata «se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto».
In presenza dei presupposti previsti dalla norma e cioè qualora il diritto alla percezione dell’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto ovvero nell’ambito di una transazione relativa alla risoluzione del rapporto, la società erogante, in qualità di sostituto d’imposta, ex articolo 24, comma 1, ultimo periodo, del Dpr 600/1973, applica una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20% in luogo della ritenuta per scaglioni crescenti ex articolo 11 del Tuir, Dpr 917/1986 (da versare con il codice 1012, come precisato dalle istruzioni del modello 770). Successivamente, secondo gli articoli 21, comma 1, e 17, ultimo periodo, del Tuir, le Entrate procedono alla liquidazione dell’imposta definitivamente dovuta sulle somme percepite dal contribuente, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte determinate sulla base del reddito medio netto del biennio precedente a quello in cui è sorto il diritto alla loro percezione, oppure facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente. Quindi, in presenza dei presupposti, l’applicazione della tassazione separata sul trattamento di fine mandato determina un beneficio per il percettore del reddito, in quanto l’indennità di fine mandato viene esclusa dalla tassazione sulla base delle aliquote progressive e dall’applicazione delle addizionali regionali e comunali. Infine si precisa che il Tfm, costituendo compenso, è soggetto a contributi fino all’importo del massimale annuo, qualora non ancora raggiunto nell’anno di erogazione dello stesso.