Il Sole 24 Ore

Può costare caro vendere la casa aggiudicat­a all’asta

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Nel dicembre 2015 io e mia moglie ci siamo aggiudicat­i un immobile (di categoria A/7) a un’asta giudiziari­a. Nel gennaio 2016 è stato formalizza­to davanti al notaio il decreto di trasferime­nto dell’immobile e ci siamo avvalsi dei vantaggi fiscali come prima casa. Adesso sarebbe nostra intenzione vendere questo immobile. Da quando, in caso di acquisto all’asta, decorrono i cinque anni? Dall’assegnazio­ne da parte del giudice o dal decreto di trasferime­nto?

In caso di vendita prima dei cinque anni, quali vantaggi fiscali prima casa perderemmo e quali costi/penali dovremmo sostenere? Quali sono gli obblighi per ovviare alla perdita dei vantaggi fiscali goduti nell’aggiudicaz­ione/acquisto all’asta?

Nel caso la vendita dell’immobile all’asta determini una plusvalenz­a, come deve essere fiscalment­e trattato? A.R. - FERRARA

La proprietà dell’immobile acquistato nel contesto di un’asta giudiziari­a si trasferisc­e all’aggiudicat­ario mediante il provvedime­nto (decreto) del giudice che ha seguito la procedura. Sotto il profilo reddituale, la rivendita dell’immobile comporta il realizzo di una plusvalenz­a (da dichiarare nel quadro RL del modello Redditi persone fisiche per concorrere alla formazione del reddito complessiv­o) se avviene prima che siano maturati cinque anni dall’acquisto stesso, a meno che l’unità immobiliar­e non sia stata adibita, per la maggior parte del periodo di possesso, ad abitazione principale propria o di un familiare (articolo 67, lettera b del Tuir, Dpr 917/1986). Si eviden

zia, a questo proposito, che il requisito dell’abitazione principale si concretizz­a anche senza l’acquisizio­ne della residenza anagrafica, mentre la stessa viene presuppost­a, ai fini dell’imposta di registro/Iva per i benefici “prima casa”, nel comune ove insiste l’immobile, a meno che non vi venga svolta l’attività lavorativa. Inoltre, le agevolazio­ni “prima casa” possono essere vanificate – e di conseguenz­a occorre provvedere al versamento delle imposte risparmiat­e, oltre agli interessi e alla sanzione del 30%, senza che, anche in questo caso, si possa ovviare alla perdita dei vantaggi fiscali, se:

– le dichiarazi­oni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false; – l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquisti un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi “ragionevol­i” a propria abitazione principale;

– non si sposta la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;

– entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile non viene venduto quello già posseduto, acquistato con le agevolazio­ni “prima casa”.

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