L’accesso al cassetto fiscale dipende dall’amministratore
L’amministratore del condominio in cui abito, a seguito di richiesta da parte di alcuni condòmini di visione di documentazione condominiale (estratti del c/c, pagamenti utenze), persiste nell’ignorare tali richieste. In base ad alcuni eventi che hanno evidenziato la sua non buona fede nell’amministrare le finanze condominiali, vi è anche la possibilità che siano stati omessi i versamenti delle ritenute d’acconto che il condominio opera in qualità di sostituto d’imposta.
Volendo evitare la via giudiziale, c’è un modo per ottenere le credenziali d’accesso al cassetto fiscale del condominio, senza interpellare l’amministratore?
N.S. - BARI
Se l’amministratore non comunica le credenziali e/o rilascia, comunque, una delega, non è possibile aver accesso alle informazioni fiscali del condominio.
Tuttavia, l’articolo 1129, comma 11, del Codice civile prevede che «la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può anche essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3 dell’undicesimo comma, i condòmini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria e, in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente,
per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato».
Il rinnovato articolo 1130–bis, comma 1, del Codice civile, prevede che «[omissis] l’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà. I condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese».
Pertanto sarebbe opportuno preliminarmente nominare un revisore dei conti e, comunque, se i condomini non sono soddisfatti dell’operato dell’amministratore dovranno revocarlo, fatta salva la possibilità per il condominio – qualora ve ne siano i presupposti – di chiedere il risarcimento dei danni all’amministratore inadempiente.