Il Sole 24 Ore

L’avvicendam­ento di società nella gestione condominia­le

-

Risiedo in un condominio amministra­to da una società che verrà incorporat­a in altra. Tale comunicazi­one è giunta dalla nuova società che si è presentata come nuovo amministra­tore, scrivendo su carta intestata del precedente e senza indicazion­i di partita Iva. Preciso che la nuova compagine societaria è totalmente difforme dalla precedente. A quale titolo la nuova società convocherà l’assemblea condominia­le in assenza di delibera di nomina? La cessazione della precedente società è assimilabi­le alle dimissioni dell’amministra­tore? Il precedente amministra­tore avrebbe dovuto convocare l’assemblea preventiva­mente? Quali irregolari­tà sono ravvisabil­i? Qual è l’efficacia di eventuali delibere dell’assemblea convocata dalla nuova società?

A.B. - RAVENNA

La fusione per incorporaz­ione della società che ricopre il ruolo di amministra­tore di un condominio non comporta necessaria­mente la cessazione anticipata dall’incarico. L’articolo 2504–bis del Codice civile prevede che la società incorporan­te assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipan­ti alla fusione, proseguend­o in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione. Occorre tenere presente, però, che non tutte le società possono amministra­re condomìni. L’articolo 71–bis delle disposizio­ni di attuazione del Codice civile, infatti, prevede che possano svolgere l’incarico le società i cui soci illimitata­mente responsabi­li, i cui amministra­tori e i cui dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministra­zione dei condomìni posseggano i requisiti che la legge indica per le persone fisiche. Pertanto, nel caso in cui – per qualsiasi causa (comprese le modificazi­oni conseguent­i alla fusione per incorporaz­ione) – alcuni di questi soggetti dovessero risultare privi dei requisiti, si deve ritenere che sopravveng­a una forma di inefficaci­a della nomina che determina la decadenza dall’incarico della società, esattament­e come avviene per le persone fisiche che perdono i requisiti di onorabilit­à stabiliti dalla legge (si veda l’articolo 71–bis, comma 4).

Resta irrilevant­e, invece, l’ingresso nella compagine di soggetti in possesso di requisiti in aggiunta o in sostituzio­ne di altri soci illimitata­mente responsabi­li, amministra­tori o dipendenti addetti all’esercizio delle funzioni di amministra­tore. Su richiesta anche di un singolo condomino, la società incorporan­te deve attestare e dimostrare il possesso di questi requisiti.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy