Aerazione dei garage, spese a carico di tutti i proprietari
Al mio condominio è stato richiesto dai vigili urbani di provvedere ad alcuni lavori per migliorare l’areazione in alcune parti dei garage interrati sottostanti il giardino condominiale. Non tutti i garage presentano problemi di areazione, in quanto alcuni non sono completamente interrati ma si trovano a cielo aperto. I proprietari di tali garage sono tenuti a partecipare alle spese per la messa a norma?
M.G. - MODENA
La disciplina della autorimesse in tutto o in parte interrate prescrive la presenza di determinate superfici di areazione. Si tratta di norme che tengono conto dell’intera struttura edilizia. La messa a norma, dunque, non può che riferirsi all’intera struttura, con conseguente partecipazione alle spese di tutti i condòmini (proprietari di box o posti auto). Indipendentemente, dunque, dalla collocazione del singolo box o posto auto in una parte interrata o fuori terra della struttura unitaria. D’altra parte, è quel che accade nei moltissimi edifici condominiali in cui sono presenti locali interrati: le spese per le opere dirette a preservare quei locali dall’umidità sono ripartite tra tutti i condomini. Allo stesso modo, poi, i proprietari dei locali interrati partecipano alle spese per il rifacimento delle facciate o dei muri perimetrali fuori terra, che pure non lambiscono le loro unità immobiliari. Insomma, negli edifici condominiali ai fini della ripartizione delle spese non si può sempre tener conto della concreta utilità di un’opera o di un intervento in favore di una o più unità immobiliari. Vi sono alcune opere o parti dell’edificio che la legge considera in ogni caso di utilità generale, come quelle dirette ad assicurare una copertura all’edificio (tetto o lastrico solare) o una adeguata riparazione dagli agenti atmosferici (muri perimetrali). Questi interventi sono da riferire “all’edificio”, con conseguente partecipazione di tutti alla ripartizione. Gli interventi diretti ad assicurare la necessaria aerazione ai locali destinati a box e autorimesse interrate devono considerarsi di questo tipo e perciò sono da riferire all’intera struttura, proprio perché si tratta di opere essenziali per l’esistenza stessa di locali utilizzabili come autorimesse, con conseguente ripartizione delle spese sulla base della tabella millesimale dei valori.