Contestazioni «valide» se fatte in assemblea
Durante l’ultima assemblea condominiale ho rilevato alcune distorsioni procedurali, quali un notevole ritardo nell’avvio a causa dell’esigua presenza iniziale dei condòmini, la mancata annotazione sul verbale della dinamica delle presenze, la richiesta telefonica durante l’assemblea ai condomini assenti delle deleghe necessarie a raggiungere il quorum per deliberare con ricezione delle stesse via mail, l’alterazione del contenuto di qualche punto all’ordine del giorno per adeguarlo alla richiesta dei condòmini. Nonostante le mie obiezioni rivolte all’amministratore, lo stesso non ha agito più di tanto.
Si chiede quali sono le azioni da intraprendere, non solo durante lo svolgimento dell’assemblea, ma più in generale affinché non si consolidino equilibri di parte e modalità di consenso su cui si forma il rinnovo del mandato.
L.A. - MASSA
Non ogni violazione delle norme sul procedimento assembleare porta alla invalidità delle delibere. Nel caso del lettore, a parte il ritardo nell’avvio dell’assemblea che – salvo contraria disposizione del regolamento condominiale – non sembra rilevante, era invece indispensabile la verifica all’inizio dell’assemblea del totale delle presenze (di persona o per delega), al fine di accertare la sussistenza del quorum costitutivo e del successivo quorum deliberativo, indicato dall’articolo 1136 del Codice civile.
Se accertate, le modifiche dell’ordine del giorno in corso di assemblea, così come le deleghe tardive, rilevano laddove l’ordine del giorno sia stravolto o non venga integrato l’elenco delle presenze.
Alla stregua della premessa, era in facoltà del lettore di esternare le proprie rimostranze al presidente dell’assemblea, preannunciando, se necessario, il ricorso al giudice per l’annullamento della delibera. In questo senso la Cassazione con la sentenza 29878/2019, ha puntualizzato che «è compito dell’assemblea e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore (elenco che può essere a sua volta legato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza comporta l’annullabilità della delibera in quanto non presa in conformità alla legge».