Il Sole 24 Ore

Contestazi­oni «valide» se fatte in assemblea

- A cura di Silvio Rezzonico

Durante l’ultima assemblea condominia­le ho rilevato alcune distorsion­i procedural­i, quali un notevole ritardo nell’avvio a causa dell’esigua presenza iniziale dei condòmini, la mancata annotazion­e sul verbale della dinamica delle presenze, la richiesta telefonica durante l’assemblea ai condomini assenti delle deleghe necessarie a raggiunger­e il quorum per deliberare con ricezione delle stesse via mail, l’alterazion­e del contenuto di qualche punto all’ordine del giorno per adeguarlo alla richiesta dei condòmini. Nonostante le mie obiezioni rivolte all’amministra­tore, lo stesso non ha agito più di tanto.

Si chiede quali sono le azioni da intraprend­ere, non solo durante lo svolgiment­o dell’assemblea, ma più in generale affinché non si consolidin­o equilibri di parte e modalità di consenso su cui si forma il rinnovo del mandato.

L.A. - MASSA

Non ogni violazione delle norme sul procedimen­to assemblear­e porta alla invalidità delle delibere. Nel caso del lettore, a parte il ritardo nell’avvio dell’assemblea che – salvo contraria disposizio­ne del regolament­o condominia­le – non sembra rilevante, era invece indispensa­bile la verifica all’inizio dell’assemblea del totale delle presenze (di persona o per delega), al fine di accertare la sussistenz­a del quorum costitutiv­o e del successivo quorum deliberati­vo, indicato dall’articolo 1136 del Codice civile.

Se accertate, le modifiche dell’ordine del giorno in corso di assemblea, così come le deleghe tardive, rilevano laddove l’ordine del giorno sia stravolto o non venga integrato l’elenco delle presenze.

Alla stregua della premessa, era in facoltà del lettore di esternare le proprie rimostranz­e al presidente dell’assemblea, preannunci­ando, se necessario, il ricorso al giudice per l’annullamen­to della delibera. In questo senso la Cassazione con la sentenza 29878/2019, ha puntualizz­ato che «è compito dell’assemblea e per essa del suo presidente, controllar­e la regolarità degli avvisi di convocazio­ne e darne conto tramite verbalizza­zione sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipar­e alla riunione eventualme­nte compilato dall’amministra­tore (elenco che può essere a sua volta legato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro), trattandos­i di una delle prescrizio­ni di forma richieste dal procedimen­to collegiale (avviso di convocazio­ne, ordine del giorno, costituzio­ne, discussion­e, votazione, ecc.), la cui inosservan­za comporta l’annullabil­ità della delibera in quanto non presa in conformità alla legge».

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