Il Sole 24 Ore

Per parti abusive di edifici demolizion­e o sanzioni

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Ho ereditato da mio fratello una casa che vorrei vendere. L’agente immobiliar­e mi ha chiesto alcune verifiche ed è emerso che:

1) gli oneri e il progetto presentato nel 2007 al Comune erano per una casa con box interrato e un piano, mentre in realtà la casa ha due piani abitabili fuori terra;

2) mio fratello l’acquistò nel 2009, e nel rogito la casa è descritta con i due piani;

3) sia al Catasto che al Genio civile, in termini di abitabilit­à la casa risulta così come è effettivam­ente;

4) mio fratello per 10 anni ha pagato la tassa sui rifiuti per i due piani.

Ora il Comune contesta i volumi in più, ventilando pagamenti di forti sanzioni. Nel frattempo anche il venditore è deceduto.

Perché il Comune non ha vigilato permettend­o a mio fratello di fare l’acquisto in buona fede? Perché tutti gli altri uffici (a differenza del Catasto e Genio civile) hanno invece dati reali?

Posso rivalermi sugli eredi del venditore, celibe e senza figli? Potrei rivalermi anche sul tecnico costruttor­e? E sul Comune?

I.G. - MASSA

L’immobile descritto nel quesito è da considerar­e, almeno per la parte difforme dal titolo edilizio a costruire risultante in Comune, abusivo e, come tale, andrebbe demolito, senza che abbiano alcuna rilevanza le risultanze catastali o il fatto di aver pagato i tributi locali anche per la parte abusiva. Tuttavia, come previsto dall’articolo 34, comma 2, del Dpr 380/2001, quando la demolizion­e non può avvenire senza pregiudizi­o della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabi­le dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 392/1978, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire. In particolar­e le modalità del calcolo della sanzione si ricavano dalle disposizio­ni ex articoli 12 e seguenti della legge 392/1978, disposizio­ni ormai abrogate, ma alle quali, come visto, l’articolo 34, comma 2, del Dpr 380/2001 fa

ancora riferiment­o e che, in assenza di altre, vengono quindi applicate dalle amministra­zioni comunali. Per quanto riguarda poi eventuali azioni a carattere risarcitor­io, le stesse potrebbero essere astrattame­nte ipotizzabi­li nei confronti del venditore, anche se, essendo l’atto di acquisto del 2009, ove non siano stati interposti eventi interrutti­vi, potrebbe essere già intervenut­a la prescrizio­ne decennale.

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