Per parti abusive di edifici demolizione o sanzioni
Ho ereditato da mio fratello una casa che vorrei vendere. L’agente immobiliare mi ha chiesto alcune verifiche ed è emerso che:
1) gli oneri e il progetto presentato nel 2007 al Comune erano per una casa con box interrato e un piano, mentre in realtà la casa ha due piani abitabili fuori terra;
2) mio fratello l’acquistò nel 2009, e nel rogito la casa è descritta con i due piani;
3) sia al Catasto che al Genio civile, in termini di abitabilità la casa risulta così come è effettivamente;
4) mio fratello per 10 anni ha pagato la tassa sui rifiuti per i due piani.
Ora il Comune contesta i volumi in più, ventilando pagamenti di forti sanzioni. Nel frattempo anche il venditore è deceduto.
Perché il Comune non ha vigilato permettendo a mio fratello di fare l’acquisto in buona fede? Perché tutti gli altri uffici (a differenza del Catasto e Genio civile) hanno invece dati reali?
Posso rivalermi sugli eredi del venditore, celibe e senza figli? Potrei rivalermi anche sul tecnico costruttore? E sul Comune?
I.G. - MASSA
L’immobile descritto nel quesito è da considerare, almeno per la parte difforme dal titolo edilizio a costruire risultante in Comune, abusivo e, come tale, andrebbe demolito, senza che abbiano alcuna rilevanza le risultanze catastali o il fatto di aver pagato i tributi locali anche per la parte abusiva. Tuttavia, come previsto dall’articolo 34, comma 2, del Dpr 380/2001, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 392/1978, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire. In particolare le modalità del calcolo della sanzione si ricavano dalle disposizioni ex articoli 12 e seguenti della legge 392/1978, disposizioni ormai abrogate, ma alle quali, come visto, l’articolo 34, comma 2, del Dpr 380/2001 fa
ancora riferimento e che, in assenza di altre, vengono quindi applicate dalle amministrazioni comunali. Per quanto riguarda poi eventuali azioni a carattere risarcitorio, le stesse potrebbero essere astrattamente ipotizzabili nei confronti del venditore, anche se, essendo l’atto di acquisto del 2009, ove non siano stati interposti eventi interruttivi, potrebbe essere già intervenuta la prescrizione decennale.