Il Sole 24 Ore

Il certificat­o energetico si rinnova con il sopralluog­o

- A cura di Matteo Rezzonico

Il 30 aprile 2020 scade il mio certificat­o energetico. Nessuna opera è stata eseguita nell’alloggio.

Il certificat­ore del Cened (Certificaz­ione energetica

degli edifici), organismo gestito da Infrastrut­ture

Lombarde Spa per conto della Regione Lombardia, può rinnovare il certificat­o energetico ricalcolan­do l’immobile come se fosse la prima volta?

L.C. - MILANO

Il quesito del lettore riguarda in sostanza il rinnovo dell’Ape (attestato di prestazion­e energetica). L’articolo 6, comma 5, del Dlgs 192/2005 dispone che «l’attestato di prestazion­e energetica di cui al comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristruttur­azione o riqualific­azione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliar­e. La validità temporale massima è subordinat­a al rispetto delle prescrizio­ni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolar­e per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguament­o, previste dai regolament­i di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizio­ni, l’attestato di prestazion­e energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazion­e energetica». Il tecnico abilitato è, dunque, tenuto a verificare di persona, mediante un sopralluog­o, che non vi siano state modifiche all’immobile e siano stati effettuati i necessari controlli, esaminando se del caso i progetti e la documument­azione, secondo le procedure di attestazio­ne energetica degli edifici previste dal decreto del ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2015, n. 87064.

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