Il Sole 24 Ore

I passaggi per registrare l’indebito incassato dall’ente

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Una somma, che non comporta alcuna discrezion­alità e autonomia decisional­e da parte dell’ente, è stata indebitame­nte pagata al Comune. Tale somma può essere contabiliz­zata in entrata e uscita dal Comune (per l’introito e la restituzio­ne) nei servizi per conto terzi e partite di giro ?

G.T. - COMO

Per contabiliz­zare nel bilancio dell’ente locale una somma a quest’ultimo corrispost­a indebitame­nte da un soggetto terzo, si devono applicare i principi contabili disciplina­ti dal Dlgs 118/2011 e successive modifiche e integrazio­ni.

Pertanto l’ente provvede ad accertare la relativa somma incassata indebitame­nte e a iscriverla in bilancio tra le entrate, tenuto conto del titolo corrispond­ente. Successiva­mente l’ente provvede a impegnare la spesa correlata alla somma di cui al precedente punto e a iscriverla tra le uscite alla voce dei “rimborsi vari”, senza ricorrere alla voce “servizi per conto terzi e partite di giro”, il cui utilizzo, in base al principio contabile 4/2 allegato al Dlgs 118/2011, punto 7.1, risulta percorribi­le solo per quelle entrate tassativam­ente previste dall’ordinament­o finanziari­o e contabile, con responsabi­lità del servizio finanziari­o sulla corretta imputazion­e (le ritenute erariali, previdenzi­ali, assistenzi­ali o per conto di terzi effettuate al personale, i depositi cauzionali, il rimborso dei fondi economali anticipati all’economo, i depositi e la loro restituzio­ne per spese contrattua­li, le entrate e le spese per servizi rigorosame­nte effettuati per conto di terzi).

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