Simmetria contabile tra Comune e partecipata
Una società a totale partecipazione pubblica gestisce il servizio idrico integrato regolato dall’Ato (Ambito territoriale omogeneo).
Il Comune ha diritto di ricevere dalla propria partecipata il rimborso del finanziamento dei mutui, e relativi interessi, accesi a suo tempo per gli investimenti fatti sulla rete idrica, ora gestita dalla società.
Questa spesa risulta iscritta nel bilancio dell’ente. Si chiede se è corretta la procedura di accertamento dell’entrata del relativo rimborso coincidente con l’esercizio finanziario in cui la società è tenuta al rimborso stesso, a prescindere dalla data di effettivo incasso, in base al principio contabile 3.6, lettera b, della riforma ex Dlgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, in considerazione degli atti ufficiali approvati dall’Ato e degli obblighi di legge.
P.M. - MATERA
La nuova configurazione del principio della competenza finanziaria “potenziata”, regolata dal Dlgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, prevede che le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza.
Con riferimento alle entrate relative ai “trasferimenti e ai “contributi”, oggetto del quesito, come indicato al punto 3.6 del principio 4/2 allegato al Decreto, esse sono accertate nell’esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del trasferimento, con la precisazione che se l’atto amministrativo del concedente prevede le scadenze di erogazione del trasferimento, l’accertamento è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, così da creare una simmetria contabile tra l’ente concedente – che impegna la spesa sulla base del cronoprogramma – e l’ente beneficiario che accerta l’entrata.
Con riferimento al caso oggetto del quesito, si ritiene che nell’ambito del servizio idrico integrato regolato dall’Ato, servizio che viene svolto da società a totale partecipazione pubblica, il principio illustrato possa essere applicabile in considerazione della circostanza che la società che gestisce il servizio è obbligata per legge al rimborso dei mutui e degli interessi sugli investimenti fatti dai Comuni soci e trasferiti alla stessa società per la relativa gestione.
È importante garantire una coerenza tra gli atti ufficiali della società (piani previsionali e budget approvati ufficialmente, in cui siano previsti i rimborsi rientranti nella
Tariffa applicata ai cittadini utenti) e l’ente locale bene
ficiario, che potrà conseguentemente accertare in relazione a tali dati previsionali ufficiali.