Il Sole 24 Ore

Assegnazio­ne di beni pubblici alle associazio­ni

- A cura di Giorgio Lovili

Il testo unico enti locali (Tuel) all’articolo 271 elenca le associazio­ni che possono avere locali dal Comune gratuitame­nte. Le altre associazio­ni – come quelle dei finanzieri e carabinier­i o altri corpi – possono avere le sedi gratuitame­nte dall’ente locale?

E.C. - SALERNO

La disciplina che si deve applicare ai beni pubblici è contenuta negli articoli 822 e seguenti del Codice civile, nonché dal Rd 2440/1923, che stabilisce le disposizio­ni sull’amministra­zione del patrimonio pubblico e sulla contabilit­à dello Stato, e dal relativo regolament­o (Rd 727/1924). Disposizio­ni che, sebbene lontane nel tempo, servono tuttora a distinguer­e la tipologia dei beni pubblici (demaniali, patrimonia­li indisponib­ili e disponibil­i) e a determinar­ne il regime giuridico e i conseguent­i limiti al loro utilizzo.

A questo proposito, stabilite dalla dottrina le tre tipologie di utilizzo (diretto, generale e particolar­e), è la legge (articolo 3 della legge di contabilit­à dello Stato) che, sancendo l’obbligo di contrattaz­ione previo confronto concorrenz­iale mediante gara (pubblico incanto, licitazion­e privata e, solo eccezional­mente e motivatame­nte, tramite trattativa privata), ne vieta, come principio, la gratuità.

Ciò è confermato anche dalla giurisprud­enza a proposito dell’affidament­o del bene tramite l’uso particolar­e della concession­e. Secondo la giurisprud­enza del Consiglio di Stato (sentenza 3250/2011), «la mancanza di una procedura competitiv­a circa l’assegnazio­ne di un bene suscettibi­le di sfruttamen­to economico, introduce una barriera all’ingresso del mercato, determinan­do una lesione della parità di trattament­o». Questi riferiment­i valgono anche per i Comuni e le Province che dovranno prevedere apposita normativa regolament­are per l’utilizzo dei propri beni pubblici da parte di soggetti pubblici e privati basati sull’interesse generale con riferiment­o all’interesse territoria­le.

Ciò comporta che, nell’ambito dell’affermazio­ne del principio del divieto della gratuità, avvenga la valutazion­e, da parte dell’ente, dell’interesse pubblico esercitato dal soggetto richiedent­e. Nel caso indicato tale valutazion­e è effettuata direttamen­te dal legislator­e, il quale per l’assegnazio­ne di alcune sedi in cui è lo stesso ente locale a partecipar­e direttamen­te alle finalità pub

bliche, come per i soggetti indicati dall’articolo 271 del Tuel, compie una deroga al divieto di gratuità.

Per quanto concerne la collocazio­ne di altre sedi di natura istituzion­ale appartenen­te ai settori militari e di sicurezza pubblica, l’obbligo a provvedere appartiene allo Stato e segnatamen­te ai ministeri di riferiment­o (Interno e Finanze). Ai Comuni spetta, nell’ambito della collaboraz­ione e secondo la valutazion­e dell’interesse generale nel territorio di riferiment­o, creare le condizioni per facilitare l’insediamen­to o il migliorame­nto logistico delle rispettive sedi, compreso anche il concorso al finanziame­nto attraverso forme di accordi e/o convenzion­i con i ministeri stessi.

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