Assegnazione di beni pubblici alle associazioni
Il testo unico enti locali (Tuel) all’articolo 271 elenca le associazioni che possono avere locali dal Comune gratuitamente. Le altre associazioni – come quelle dei finanzieri e carabinieri o altri corpi – possono avere le sedi gratuitamente dall’ente locale?
E.C. - SALERNO
La disciplina che si deve applicare ai beni pubblici è contenuta negli articoli 822 e seguenti del Codice civile, nonché dal Rd 2440/1923, che stabilisce le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio pubblico e sulla contabilità dello Stato, e dal relativo regolamento (Rd 727/1924). Disposizioni che, sebbene lontane nel tempo, servono tuttora a distinguere la tipologia dei beni pubblici (demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili) e a determinarne il regime giuridico e i conseguenti limiti al loro utilizzo.
A questo proposito, stabilite dalla dottrina le tre tipologie di utilizzo (diretto, generale e particolare), è la legge (articolo 3 della legge di contabilità dello Stato) che, sancendo l’obbligo di contrattazione previo confronto concorrenziale mediante gara (pubblico incanto, licitazione privata e, solo eccezionalmente e motivatamente, tramite trattativa privata), ne vieta, come principio, la gratuità.
Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza a proposito dell’affidamento del bene tramite l’uso particolare della concessione. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza 3250/2011), «la mancanza di una procedura competitiva circa l’assegnazione di un bene suscettibile di sfruttamento economico, introduce una barriera all’ingresso del mercato, determinando una lesione della parità di trattamento». Questi riferimenti valgono anche per i Comuni e le Province che dovranno prevedere apposita normativa regolamentare per l’utilizzo dei propri beni pubblici da parte di soggetti pubblici e privati basati sull’interesse generale con riferimento all’interesse territoriale.
Ciò comporta che, nell’ambito dell’affermazione del principio del divieto della gratuità, avvenga la valutazione, da parte dell’ente, dell’interesse pubblico esercitato dal soggetto richiedente. Nel caso indicato tale valutazione è effettuata direttamente dal legislatore, il quale per l’assegnazione di alcune sedi in cui è lo stesso ente locale a partecipare direttamente alle finalità pub
bliche, come per i soggetti indicati dall’articolo 271 del Tuel, compie una deroga al divieto di gratuità.
Per quanto concerne la collocazione di altre sedi di natura istituzionale appartenente ai settori militari e di sicurezza pubblica, l’obbligo a provvedere appartiene allo Stato e segnatamente ai ministeri di riferimento (Interno e Finanze). Ai Comuni spetta, nell’ambito della collaborazione e secondo la valutazione dell’interesse generale nel territorio di riferimento, creare le condizioni per facilitare l’insediamento o il miglioramento logistico delle rispettive sedi, compreso anche il concorso al finanziamento attraverso forme di accordi e/o convenzioni con i ministeri stessi.