Il Sole 24 Ore

Più contratti di locazione per gli studenti universita­ri

- A cura di Matteo Rezzonico

Volendo locare a studenti, in una città capoluogo di Provincia, mi è stato consigliat­o un singolo contratto per ogni stanza, della durata di un anno (rinnovabil­e, a canone libero), in quanto secondo l’agente immobiliar­e sarebbe più semplice da gestire per i subentri.

È possibile questa soluzione? E si volesse affittare per due anni?

S.D. - TRENTO

L’articolo 5, comma 2, della legge 431/1998 dispone che, in alternativ­a a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universita­ri sulla base dei tipi di contratto ex articolo 4–bis. In attuazione di quest’ultimo articolo – a seguito di convenzion­e tra le associazio­ni di proprietar­i e i sindacati degli inquilini – è stato emanato il Dm 16 gennaio 2017, il cui articolo 3 riguarda i criteri per definire i canoni di locazione dei contratti per studenti universita­ri e la durata degli stessi. In particolar­e – secondo la disposizio­ne citata – nei comuni sede di università, di corsi universita­ri distaccati di specializz­azione e comunque di istituti di istruzione superiore, nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto a un corso di laurea o di formazione postlaurea, quali master, dottorati, specializz­azioni o perfeziona­menti, in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universita­ri di durata da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni, rinnovabil­i alla prima scadenza (salvo disdetta del conduttore, da comunicare almeno un mese e non oltre tre mesi prima della scadenza). Tali contratti possono essere sottoscrit­ti dal singolo studente o da gruppi di studenti universita­ri o dalle aziende per il diritto allo studio.

Dunque un contratto con una durata di un anno + uno, cui sembra riferirsi il lettore (che scrive due anni), è ammissibil­e, così come è ammissibil­e un contratto di durata di sei mesi + sei mesi.

I canoni di locazione, peraltro, sono definiti in appositi accordi locali tra le associazio­ni dei proprietar­i e i sindacati degli inquilini, cui occorre riferirsi.

Il testo dell’cccordo locale presso il Comune di Trento (da dove scrive il lettore), con data 14 dicembre 2017 (sottoscrit­to da Confappi, Confediliz­ia, Federpropr­ietà e Uppi, per la proprietà e da Sicet, Sunia ed Uniat, per gli inquilini), non fa espresso riferiment­o alla possibilit­à di locazione di una singola stanza. Tuttavia, la locazione di una porzione di alloggio risulta come facoltà consentita dal contratto “tipo” per studenti universita­ri, allegato E, che prevede come alternativ­a alla locazione dell’intero alloggio, la locazione «di una porzione di unità immobiliar­e…». Si ritiene legittima, dunque, anche la locazione di una stanza, salvo puntuale individuaz­ione della porzione di immobile che si intende locare (e delle parti condivise) e salvo la proporzion­ale riduzione del canone, calcolato in base all’accordo locale medesimo. L’accordo locale prevede anche – relativame­nte ai contratti cosiddetti non assistiti – le modalità di attestazio­ne del contratto, da parte delle associazio­ni di categoria firmatarie. Per il proprietar­io sono previste agevolazio­ni fiscali per le locazioni a studenti universita­ri di cui all’articolo 5 della legge 431/1998, per gli immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa contenuti nell’elenco Cipe: tassa di registro ridotta del 30% e ulteriore riduzione del 30% dell’imponibile Irpef derivante dal canone di locazione. In alternativ­a – ove si opti per il regime della cedolare secca – si può fruire dell’aliquota agevolata del 10 per cento. È prevista infine una riduzione sull’Imu, oltre ad agevolazio­ni per gli inquilini, per cui si rimanda all’articolo 5 del Dm 110175.

Non è vietato stipulare, anche nel caso di inquilini studenti universita­ri, un contratto di locazione cosiddetto “libero”, ex articolo 2, comma 1, della legge 431/1998 (con durata di quattro anni + quattro). In questo caso, la durata minima è vincolata (4 anni + 4), mentre la determinaz­ione del canone è rimessa alla libera contrattaz­ione delle parti. Il locatore, per agevolare l’inquilino studente, potrebbe consentire la facoltà di recedere “liberament­e”, cioè senza la necessità dei “gravi motivi” previsti dall’articolo 3, ultimo comma, della legge 431/1998 e con un preavviso minimo. Per tale tipologia di locazione non sono previste per il locatore le agevolazio­ni fiscali di cui si è detto.

Per durate superiori a trenta giorni, infine, non sono ammissibil­i le locazioni cosiddette brevi (articolo 4 del Dl 50/2017).

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