Come l’assenza incide sul calcolo del debito orario
Le assenze di un dipendente per malattia, o per permesso ex legge 104/1992, incidono sul computo del debito orario così come previsto dai commi 1 e 10 dell’articolo 27 del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) del 21 maggio 2018 del comparto sanità?
D.M. - LUCCA
L’articolo 27 del Ccnl del 21 maggio 2018 del comparto sanità, al comma 10, recita: «A fini del computo del debito orario, l’incidenza delle assenze pari all’intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondere all’orario convenzionale di cui al comma l del presente articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Ccnl o dalle disposizioni legislative vigenti». L’applicazione di questa regola comporta, in concreto, che in tutti casi di assenza giornaliera (ad esempio a titolo di ferie, malattia, infortunio, congedo e permesso giornaliero), ai fini del computo del debito orario, va riconosciuto al dipendente un orario giornaliero pari alla misura dell’orario convenzionale.
Tale modalità applicativa può determinare, sulla singola giornata, il riconoscimento di un orario diverso (per eccesso o per difetto, a seconda dei casi) rispetto a quello in concreto previsto in quella specifica giornata in base al piano delle presenze e dei turni.
Va tuttavia considerato che, in una prospettiva temporale più ampia di quella giornaliera e/o settimanale, l’applicazione del criterio dell’orario convenzionale, per la definizione dell’incidenza oraria delle assenze giornaliere, produce una tendenziale compensazione degli eventuali debiti ed eccedenze generati sulla singola giornata di assenza.