Il Sole 24 Ore

Come l’assenza incide sul calcolo del debito orario

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Le assenze di un dipendente per malattia, o per permesso ex legge 104/1992, incidono sul computo del debito orario così come previsto dai commi 1 e 10 dell’articolo 27 del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) del 21 maggio 2018 del comparto sanità?

D.M. - LUCCA

L’articolo 27 del Ccnl del 21 maggio 2018 del comparto sanità, al comma 10, recita: «A fini del computo del debito orario, l’incidenza delle assenze pari all’intera giornata lavorativa si considera convenzion­almente corrispond­ere all’orario convenzion­ale di cui al comma l del presente articolo fatto salvo quanto diversamen­te previsto dal presente Ccnl o dalle disposizio­ni legislativ­e vigenti». L’applicazio­ne di questa regola comporta, in concreto, che in tutti casi di assenza giornalier­a (ad esempio a titolo di ferie, malattia, infortunio, congedo e permesso giornalier­o), ai fini del computo del debito orario, va riconosciu­to al dipendente un orario giornalier­o pari alla misura dell’orario convenzion­ale.

Tale modalità applicativ­a può determinar­e, sulla singola giornata, il riconoscim­ento di un orario diverso (per eccesso o per difetto, a seconda dei casi) rispetto a quello in concreto previsto in quella specifica giornata in base al piano delle presenze e dei turni.

Va tuttavia considerat­o che, in una prospettiv­a temporale più ampia di quella giornalier­a e/o settimanal­e, l’applicazio­ne del criterio dell’orario convenzion­ale, per la definizion­e dell’incidenza oraria delle assenze giornalier­e, produce una tendenzial­e compensazi­one degli eventuali debiti ed eccedenze generati sulla singola giornata di assenza.

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