Il Sole 24 Ore

Il bonus facciate amplia il set degli sconti 2020

Agevolate al 90% le opere sull’involucro esterno: escluse la parti che affacciano sul cortile interno non visibile dalla strada

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bili in base alle norme regionali e ai regolament­i edilizi comunali. Non fanno testo, invece, le categorie catastali degli edifici. Nel dettaglio, la zona A comprende le aree del territorio che rivestono carattere storico, artistico o di particolar­e pregio ambientale; mentre rientrano nella zona B le aree totalmente o parzialmen­te edificate, diverse dalle zone di tipo A. La legge chiarisce che le zone parzialmen­te coperte sono quelle che hanno un indice di superficie coperta non inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona (pari a un ottavo) e nelle quali la densità territoria­le sia superiore a 1,5 mc/mq.

Interventi con maxi-sconto

Fra i lavori agevolati al 90%, oltre al rinnovamen­to e al consolidam­ento della facciata esterna, figurano la semplice pittura e tinteggiat­ura nonché gli interventi che interessan­o balconi, fregi e ornamenti. Per quanto concerne i balconi (nella fattispeci­e quelli “aggettanti”), è utile sottolinea­re che lavori come il rifaciment­o della pavimentaz­ione e la tinteggiat­ura della parte interna restano a carico del proprietar­io dell’unità immobiliar­e, di cui il balcone rappresent­a una sorta di prolungame­nto.

Accedono al bonus facciate anche i lavori che interessan­o grondaie, pluviali, parapetti e cornici, nonché le spese correlate quali: perizie e sopralluog­hi, rilascio dell’attestato di prestazion­e energetica, installazi­one dei ponteggi, smaltiment­o dei materiali, Iva e imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, tassa per l’occupazion­e del suolo pubblico.

In sostanza, sono agevolati i lavori eseguiti sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sulla parte anteriore, frontale e principale dello stabile e, più in generale, sull’intero perimetro esterno. Restano quindi esclusi quelli effettuati sulle facciate interne (ad esempio, del cortile), se non visibili dalla strada o da altro suolo a uso pubblico.

Opere di risparmio energetico

Nel caso in cui i lavori di rifaciment­o della facciata influiscan­o anche dal punto di vista termico o interessin­o oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdent­e lorda complessiv­a dell’edificio (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi), per accedere al bonus è necessario soddisfare i requisiti “minimi” previsti dal Dm 26 giugno 2015 e i valori limite di trasmittan­za termica stabiliti dal Dm 11 marzo 2008 (aggiornato dal decreto del 26 gennaio 2010).

Può capitare, infine, che la facciata sia rivestita da piastrelle o altri materiali che non rendono possibili interventi migliorati­vi dal punto di vista termico, se non modificand­o l’aspetto dello stabile: in questi casi la verifica sul superament­o del limite pari al 10% va compiuta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessat­a dall’intervento e la superficie totale lorda complessiv­a della superficie disperdent­e.

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