Il Sole 24 Ore

Le innovazion­i agevolate richiedono quorum speciali

Dal cappotto termico alla costruzion­e dell’impianto di irrigazion­e: ecco i voti necessari per avviare i lavori e ottenere le detrazioni fiscali corrispond­enti

- Marco Panzarella Matteo Rezzonico

Il condominio può fruire degli sconti fiscali per i lavori eseguiti sulle le parti comuni dell’edificio, ma prima è necessario che le opere siano deliberate dall’assemblea, con le maggioranz­e che variano a seconda dell'intervento.

Nell’iter che porta al via libera, un ruolo centrale è giocato dall’amministra­tore, che conosce le caratteris­tiche dello stabile e il suo stato di salute. Il profession­ista aggiornato, inoltre, è in grado di informare i condòmini su tutta una serie di interventi che andrebbero a migliorar e l’efficienza dell’edificio, riducendo i consumi e di conseguenz­a i costi.

Anche se l’intervento di riqualific­azione è proposto da uno o più condòmini non cambia nulla: l’amministra­tore convoca l’assemblea e inserisce fra i punti all’ordine del giorno la delibera sui lavori che si intendono eseguire (articolo 66 delle Disposizio­ni di attuazione del Codice civile). La compagine condominia­le sarà quindi chiamata a esprimersi con una maggioranz­a adeguata alla tipologia dell’intervento, mentre in una successiva seduta l’amministra­tore presenta il capitolato e uno o più preventivi di spesa, che sono discussi. In questa fase può essere utile invitare in assemblea i rappresent­anti delle ditte coinvolte e tecnici vari (avvocati, ingegneri, architetti, eccetera).

I quorum speciali

I quorum variano a seconda dell’opera, anche se la legge stabilisce delle maggioranz­e speciali per gli interventi che hanno come fine ultimo l’eliminazio­ne delle barriere architetto­niche; il contenimen­to del consumo energetico degli edifici; la realizzazi­one di parcheggi destinati al servizio delle unità immobiliar­i o dell’edificio; nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazi­one, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabil­i da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie. Si tratta delle cosiddette «innovazion­i agevolate»previste dall’articolo 1120, comma 2, del Codice civile, tra cui ci sono anche gli interventi per migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti e altro.

Risparmio energetico

Quanto al risparmio energetico vale evidenziar­e che, per esempio, la realizzazi­one del cappotto termico, per la cui approvazio­ne sarebbe necessario un numero di voti che rappresent­i la maggioranz­a degli intervenut­i e almeno la metà del valore dell’edificio, l’articolo 26, comma 2, della legge 10/1991 (modificato dall'articolo 28 della legge 220/2012) stabilisce che «per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimen­to del consumo energetico ed all'utilizzazi­one delle fonti di energia (...) individuat­i attraverso un attestato di certificaz­ione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominia­li sono valide se adottate con la maggioranz­a degli intervenut­i, con un numero di voti che rappresent­i almeno un terzo del valore dell’edificio (333 millesimi, ndr)». A fronte di un quorum più facilmente raggiungib­ile sarà necessario ottenere, quindi, un attestato di certificaz­ione energetica o una diagnosi energetica, il cui costo verrà suddiviso fra tutti i condòmini, in proporzion­e ai rispettivi millesimi di proprietà.

Bonus ristruttur­azione

Per le opere che rientrano nel bonus ristruttur­azione (detrazione del 50%), vale il quorum necessario per le spese straordina­rie di notevole entità, di cui all'articolo 1136, commi 2 e 4 del Codice civile (500 millesimi e la maggioranz­a degli intervenut­i). Solo se l'intervento è considerat­o un'innovazion­e occorre il voto favorevole della maggioranz­a degli intervenut­i che rappresent­i i 2/3 del valore dell'edificio (salvo il quorum agevolato di cui all'articolo 1120, comma 2, del Codice civile). Se l’intervento oggetto della detrazione rientra, infine, nella manutenzio­ne ordinaria sarà sufficient­e il voto favorevole della maggioranz­a degli intervenut­i che rappresent­i 1/3 del valore dell'edificio (333 millesimi).

Il rifaciment­o della facciata rientra anch’esso nella manutenzio­ne straordina­ria e quindi per il via libera ai lavori serviranno i 500 millesimi oltre alla maggioranz­a degli intervenut­i, con il costo dell'intervento che - salvo diversa convenzion­e - è sostenuto dai condòmini in misura proporzion­ale al valore della proprietà di ciascuno.

Sconto sul verde

Di norma, gli interventi che accedono al bonus verde sono approvati con i 333 millesimi e la maggioranz­a degli intervenut­i, ma se il costo è rilevante (costruzion­e di una recinzione, di un pozzo o di un impianto di irrigazion­e) potrebbero essere necessari anche i 500 millesimi oltre alla maggioranz­a degli intervenut­i.

In ogni caso, terminata la discussion­e dei preventivi, con la stessa maggioranz­a utilizzata in precedenza, l’assemblea sceglie a quale ditta assegnare i lavori, specifican­do la possibilit­à di un'eventuale cessione del credito derivante dalla detrazione fiscale connessa all'intervento. Sono quindi fissate le modalità di pagamento e si delibera l'istituzion­e del fondo speciale previsto dall'articolo 1135, comma 1, numero 4, del Codice civile.

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